Sentenza nº 111 da Constitutional Court (Italy), 05 Maggio 2014
Relatore | Giancarlo Coraggio |
Data di Resoluzione | 05 Maggio 2014 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 111
ANNO 2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Gaetano SILVESTRI Presidente
- Luigi MAZZELLA Giudice
- Sabino CASSESE
- Giuseppe TESAURO
- Paolo Maria NAPOLITANO
- Giuseppe FRIGO
- Alessandro CRISCUOLO
- Paolo GROSSI
- Giorgio LATTANZI
- Aldo CAROSI
- Marta CARTABIA
- Sergio MATTARELLA
- Mario Rosario MORELLI
- Giancarlo CORAGGIO
- Giuliano AMATO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 1, 26, comma 1, e 28, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle dAosta/Vallée dAoste 8 aprile 2013, n. 8 (Assestamento del bilancio di previsione per lanno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2015), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 14-18 giugno 2013, depositato in cancelleria il successivo 20 giugno ed iscritto al n. 70 del registro ricorsi 2013.
Udito nelludienza pubblica del 25 marzo 2014 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;
udito lavvocato dello Stato Marco Corsini per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
-
− Con ricorso notificato il 14-18 giugno 2013 e depositato in cancelleria il successivo 20 giugno, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallAvvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 6, comma 1, 26, comma 1, e 28, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle dAosta/Vallée dAoste 8 aprile 2013, n. 8 (Assestamento del bilancio di previsione per lanno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2015), per la violazione, nel complesso, dellart. 117, secondo comma, lettere e), l) ed m), e terzo comma, della Costituzione, degli artt. 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle dAosta), e dellart. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).
-
− Lart. 6, comma 1, della citata legge reg. n. 8 del 2013, ha introdotto nella legge della Regione autonoma Valle dAosta/Vallée dAoste 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle dAosta/Vallée dAoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), lart. 41-bis, la cui rubrica reca «Ravvedimento», secondo cui «Fatto salvo quanto previsto dallarticolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dellarticolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), per i tributi per i quali la Regione procede allaccertamento e alla liquidazione, la sanzione è ridotta ad un terzo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene prima della notificazione dellatto di accertamento o di contestazione delle sanzioni o di iscrizione a ruolo, a condizione che non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali lautore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano comunque ricevuto notifica. Il ricevimento di avviso bonario che invita il contribuente alladempimento anche tardivo non costituisce causa ostativa al ravvedimento».
-
− Espone la difesa dello Stato che detta disposizione regionale, pur facendo salva lapplicazione dellart. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, contrasta con le disposizioni contenute nello stesso art. 13, con riguardo allistituto del ravvedimento in materia tributaria.
La disposizione regionale introduce, ad avviso del ricorrente, un significativo inasprimento del trattamento sanzionatorio ivi previsto.
3.1.− Non sarebbe consentito al legislatore regionale adottare una fattispecie di ravvedimento ulteriore rispetto a quelle previste dal legislatore statale, che si sovrapponga e parzialmente sostituisca quanto già stabilito dalle lettere a), b) e c), del comma 1 dellart. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997.
3.2.− La norma regionale dilaterebbe, perciò, lambito del ravvedimento, non individuando neppure limiti temporali definiti entro i quali il meccanismo é operativo, così snaturando la ratio dellistituto.
3.3.− Quindi, la disposizione censurata, nellintrodurre fattispecie di ravvedimento ulteriori e derogatorie rispetto a quelle stabilite dal legislatore statale, eccederebbe le competenze legislative regionali di cui agli artt. 2 e 3 dello statuto speciale, che devono sempre essere esercitate «In armonia con la Costituzione e i principi dellordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto [ ] delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica», violerebbe la competenza...
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