Sentenza nº 2009 da Council of State (Italy), 22 Aprile 2014

Data di Resoluzione22 Aprile 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Stefano Baccarini, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore

Roberta Vigotti, Consigliere

Carlo Mosca, Consigliere

per la riforma della sentenza del T.A.R. MARCHE ? ANCONA, SEZIONE I, n. 00204/2008, resa tra le parti, concernente rigetto di un'istanza di integrazione salariale ordinaria;

sul ricorso numero di registro generale 2075 del 2009, proposto dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ? quale amministratore della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti ? rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Fabiani, Vincenzo Stumpo e Patrizia Tadris e presso i medesimi domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29;

Arch Legno S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Miscione e Giulio Valori, con domicilio eletto presso l'avv. Fulvio Zardo in Roma, via C. Mirabello N.17;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Arch Legno S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2014 il Cons. Gabriella De Michele e udito per la parte appellante l'avv. Coretti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con sentenza del Tribunale Amministrativo regionale per le Marche, Ancona, sez. I, n. 204/08 del 26.3.2008 (che non risulta notificata) veniva accolto il ricorso proposto dall'Impresa Arch Legno s.p.a. avverso i seguenti provvedimenti:

- n. 248 del 29.3.2006 del Comitato amministratore della gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, recante reiezione della domanda di integrazione salariale ordinaria;

- richiesta in data 14.6.2006 di restituzione di importo conguagliato e pagamento sanzioni;

- reiezione della domanda di proroga dell'integrazione salariale ordinaria, emessa in data 21.6.2006 dalla Commissione provinciale C.I.G. di Ascoli Piceno.

Nella citata sentenza si ricordava come l'ammissione alla cassa integrazione guadagni fosse stata in un primo tempo accolta e poi resa oggetto delle misure sopra indicate, in quanto corrispondente ad una interruzione della produzione causata il 20.2.2005 da un incendio, non doloso né riconducibile a responsabilità dell'azienda, pur essendo quest'ultima priva del prescritto certificato di prevenzione (richiesto in passato, ma scaduto nel 1992). Nella...

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