Sentenza nº 1634 da Council of State (Italy), 07 Aprile 2014

Data di Resoluzione07 Aprile 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Giuseppe Romeo, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE IV n. 01265/2013 e del dispositivo di sentenza n. 00852/2013, resi tra le parti, concernenti affidamento fornitura di sistemi per la ricerca di costituenti virali

sul ricorso numero di registro generale 6694 del 2013, proposto da Novartis Vaccines and Diagnostics s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Lirosi e Cinzia Guglielmello, con domicilio eletto presso & Partners Gianni, Origoni, Grippo,Cappelli in Roma, via delle Quattro Fontane 20;

- Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca' Granda, rappresentata e difeso dall'avv. Maurizio Zoppolato, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via del Mascherino 72;

- Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia, Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo, Azienda Ospedaliera di Lodi, non costituitesi in giudizio;

Roche Diagnostics s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Fabio Cintioli, Maria Alessandra Bazzani e Jacopo Recla, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Vittoria Colonna, n. 32;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell? Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca' Granda e di Roche Diagnostics s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2014 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le parti gli avvocati Lirosi, Recla e Reggio d'Aci, quest'ultimo per delega dell'avv. Zoppolato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. La società Novartis Vaccines and Diagnostics a r.l. (in prosieguo di trattazione Novartis) partecipava alla gara indetta dall'Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca' Granda, con il criterio dell'offerta più vantaggiosa, per la fornitura con contratti sessennali di sistemi per la ricerca di costituenti virali di HCV RNA -HIV RNA -HBV DNA mediante amplificazione di acidi nucleici, occorrenti all'Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca' Granda medesima, oltre che all'Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia, all'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo e all'Azienda Ospedaliera di Lodi.

    Risultava aggiudicatario con punti 93,63 l'unico altro concorrente Roche Diagnostics s.p.a. (in prosieguo Roche), mentre la società Novartis si classificava al secondo posto della graduatoria con punti 90,36.

    Con ricorso proposto avanti al T.A.R. per la Lombardia Novartis impugnava la nota prot. 707/12 - all. 31 ? SV/vc del 30 ottobre 2012, recante la comunicazione che con provvedimento n. 749 del 25 ottobre 2012, il Direttore Generale dell? Azienda aveva preso atto dell'esito della procedura aperta aggiudicando all'impresa Roche il contratto sessennale di fornitura dei sistemi per la ricerca dei costituenti virali, nonché tutti gli atti della procedura aperta aggregata; di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, comunque lesivo.

    La soc. Roche formulava, inoltre, domanda per la declaratoria di inefficacia (ai sensi dell? art. 122 c.p.a.) dei contratti nelle more eventualmente stipulati tra le Aziende resistenti e la soc. Roche, anche se non comunicati e per il conseguimento (ai sensi degli artt. 122 e 124 c.p.a.) dell'aggiudicazione dei suddetti contratti, con espressa dichiarazione di disponibilità al subentro.

    La società Novartis premetteva di agire a tutela del duplice interesse a ricorrere, in via principale, per ottenere l'aggiudicazione della gara ed, in via subordinata, per l'annullamento dell'intera procedura al fine della sua rinnovazione.

    In punto di diritto, articolava motivi di violazione della lex specialis di gara e dell'art. 46, comma 1-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, per la non conformità dell'offerta della controinteressata alle prestazioni minime in ordine al servizio di assistenza telefonica; di violazione del capitolato speciale ed eccesso di potere sotto diversi profili, in relazione all'inutilizzabilità del test MPX2 offerto da Roche su campione cadaverico; di assenza nel sistema del requisito di ?sensibilitàdi ?100 copie/ml? e di sottovalutazione di alcune caratteristiche migliorative del sistema Novartis.

    In via subordinata deduceva l? illegittimità del capitolato e la violazione dell'art. 83, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006, per la mancata fissazione dei sub-punteggi da attribuire ai sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica.

    La controinteressata soc. Roche proponeva ricorso incidentale, deducendo...

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