Sentenza nº 887 da Council of State (Italy), 25 Febbraio 2014

Data di Resoluzione25 Febbraio 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Giuseppe Romeo, Presidente

Vittorio Stelo, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere

per la riforma

della sentenza del TAR Lazio ? Roma, sez. I-ter, n. 4130/2013, resa tra le parti e concernente la gara d'appalto per la realizzazione del disaster recovery nel CEN della Polizia di Stato in Napoli, preordinato alla gestione dei sistemi telematici di monitoraggio del territorio;

sul ricorso n. 4360/2013 RG, proposto dalla Ericsson Telecomunicazioni s.p.a., corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal prof. Filippo Satta e dall'avv. Anna Romano, con domicilio eletto in Roma, Foro Traiano 1/A, presso lo Studio legale Satta & Associati,

il Ministero dell'interno, in persona del sig. Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, c. 10, c.p.a.;

Relatore all'udienza pubblica del 21 novembre 2013 il Cons. Silvestro Maria Russo e uditi altresì, per le parti, l'avv. Manzi (su delega del prof. Romano) e l'Avvocato dello Stato Ferrante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

  1. ? Con bando spedito alla GUCE il 31 ottobre 2012, il Ministero dell'Interno ? DPS ha indetto una procedura ristretta, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la realizzazione del Disaster recovery presso il Centro elettronico nazionale ? CEN della Polizia di Stato in Napoli, per un importo a base d'asta pari a ? 21.365.000,00, oltre IVA.

    L'appalto concerne dunque il CEN, per la gestione dei sistemi telematici relativi al monitoraggio del territorio nelle Regioni Obiettivo Convergenza. Il bando ha stabilito, tra l'altro, tra i requisiti di carattere tecnico ? professionale pure il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 ? 2008, sett. EA 33, nonché della certificazione aziendale ISO 14001, possesso prescritto, in caso di ATI, in capo a ciascuna impresa aderente a quest'ultima. L'art. 5, § 2), lett. d), n. 1) del bando ha altresì precisato che ogni impresa partecipante, singola, consorziata o raggruppata, avrebbe potuto soddisfare «? la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto?» ex art. 49 del Dlg 12 aprile 2006 n. 163.

  2. ? La Ericsson Telecomunicazioni s.p.a., in qualità di impresa interessata a partecipare alla gara de qua in ATI con altri soggetti, rende nota la risposta del 3 dicembre 2012. con cui il Ministero ha escluso tal avvalimento per i requisiti inerenti ad entrambe le certificazioni di qualità, giusta parere dell'AVCP n. 6 dell?8 febbraio 2012.

    Detta Società fa presente pure d'aver chiesto alla stazione appaltante il ritiro di tal chiarimento così formulato, nonché di prorogare il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione, sì da consentire alle imprese di partecipare alla gara stessa, diffidandola che, in caso contrario, avrebbe adito le vie legali.

    Non avendo la sua richiesta ottenuto alcun esito, detta Società ha dunque impugnato innanzi al TAR Lazio (ricorso n. 74/2013 RG) sia le predette risposte, sia le norme della lex specialis se interpretate in senso ostativo all'avvalimento per tali certificazioni di qualità. Detta Società dichiara d'avere in ogni caso presentato la domanda di partecipazione alla gara quale capogruppo mandataria di una costituenda ATI con altre imprese, allegando le dichiarazioni ed i contratti di avvalimento relativi a siffatte certificazioni. Essendo intervenuto il provvedimento del 28 dicembre 2012, con il quale la stazione ne ha disposto l'esclusione dalla gara, detta Società ha ritualmente proposto un atto per motivi aggiunti.

  3. ? Con sentenza n. 4130 del 24 aprile 2013, l'adito TAR ha respinto la pretesa attorea proprio con riguardo al divieto d'avvalimento per tali certificazioni, in varia guisa assimilabili a requisiti soggettivi. Tanto perché esse attengono ad uno specifico status dell'imprenditore e quindi non sono trasferibili a terzi, anche in base agli artt. 49 e 50 della dir. n. 2004/18/CE ed al citato parere della AVCP.

    Appella quindi la Ericsson Telecomunicazioni s.p.a., con il ricorso in epigrafe, ribadendo in questa sede i criteri interpretativi degli artt. 42, 43 e 49 del Dlg 163/2006 circa l'ammissibilità di detto avvalimento anche nel caso in esame, perché inerente ai soli requisiti tecnico ? professionali. S?è costituito in giudizio il Ministero...

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