Sentenza nº 65 da C.G.A.R. Sicilia, 10 Febbraio 2014

Data di Resoluzione10 Febbraio 2014
EmittenteC.G.A.R. Sicilia

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Antonino Anastasi, Presidente FF

Ermanno de Francisco, Consigliere

Vincenzo Neri, Consigliere

Pietro Ciani, Consigliere

Giuseppe Barone, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del TAR PALERMO : Sezione III n. 07262/2010, resa tra le parti, concernente richiesta risarcimento danni per annullamento concessione edilizia

sul ricorso numero di registro generale 667 del 2011, proposto da:

Sortino Assunta, rappresentata e difesa dagli avv. Guido Corso, Ignazio Scardina, con domicilio eletto presso Guido Corso in Palermo, via Rodi n. 1;

Comune di Palermo, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Salvatore Modica e Maria Rita Venturella, domiciliato in Palermo, piazza Marina n. 39;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2013 il Cons. Giuseppe Barone e uditi per le parti gli avvocati I. Scardina e S. Modica;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso del novembre 2008 la signora Sortino Assunta ha adito il TAR per ottenere la condanna del comune di Palermo al risarcimento dei danni derivanti, a suo avviso, dall'annullamento d'ufficio, avvenuto il 20.1.1997, della concessione edilizia formatasi per silentium e relativa alla realizzazione di un villino a due elevazioni in località Addaura. Tale silenzio assenso è stato annullato dall'Assessore al territorio del comune di Palermo in autotutela con provvedimento del 27.1.1997 n.340/05, che, a sua volta, è stato definitivamente annullato dal CGA con sentenza n.41 del 13.2.2007.

Ottenuto l'annullamento l'interessata, qualche mese più tardi, ha comunicato al comune l'inizio dei lavori, ritenendo che avesse ripreso efficacia la concessione edilizia prima annullata in autotutela. L'amministrazione comunale, con nota del 30.1.2008, ha diffidato la sig.ra Sortino dal riprendere i lavori, soprattutto in ragione della nuova classificazione del terreno, interessato dalla costruzione, come area a rischio frana R4, con conseguente interdizione ad ogni uso edificatorio ed urbanistica.

La ricorrente, essendosi venuta a trovare nella condizione di non potere più realizzare il progettato villino, ha richiesto il risarcimento del danno al Comune di Palermo, danno dipendente dall'illegittimo annullamento della concessione tacitamente assentita, che ha impedito la realizzazione dell'immobile, allorché il terreno non era gravato dal vincolo di inedificabilità, imposto solo nel 2004. Per l'esattezza il danno è stato quantificato in Euro 2.219.620,00 sulla base di una perizia di parte del maggio 2008, versata in atti, con la quale l'ing. Mario D'Amore ha proceduto alla stima dei danni conseguenti all'annullamento della concessione edilizia assentita tacitamente, relativa alla costruzione della villa bifamiliare di proprietà della ricorrente.

Si è costituito il Comune di Palermo con memoria, chiedendo il rigetto del ricorso.

All'udienza del 14 novembre 2013, relatore il Consigliere Giuseppe Barone, il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

Il Consiglio ritiene che il ricorso...

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