Sentenza nº 63 da Council of State (Italy), 13 Gennaio 2014

Data di Resoluzione13 Gennaio 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Alessandro Pajno, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Puglia ? Sezione Staccata di Lecce, Sezione I, n. 01870/2002, resa tra le parti, di reiezione del ricorso proposto per il risarcimento del danno subito a seguito del mancato tempestivo rilascio di una concessione edilizia in sanatoria da parte del Comune di Galatone;

sul ricorso numero di registro generale 10817 del 2002, proposto da:

Società Vittoria a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pantaleo Ernesto Bacile, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Bartolo Spallina, in Roma, piazza Sallustio, n. 9;

Comune di Galatone, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Marcuccio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Luigi Boccherini, n. 3;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Galatone;

Visti i decreti 28 giugno 2012 n. 1745 e 18 ottobre 2012 n. 2776;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2013 il Cons. Antonio Amicuzzi e nessuno essendo comparso per le parti;

Visto l'art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso in appello in esame la Vittoria s.r.l., che, con riguardo ad opere abusive realizzate in un complesso immobiliare nel Comune di Galatone, aveva presentato in data 26.3.1986 domanda di concessione edilizia in sanatoria ai sensi degli artt. 31 e 34 della l. n. 47/1985, ha chiesto l'annullamento o la riforma della sentenza del T.A.R. in epigrafe indicata con la quale è stato respinto il ricorso proposto da essa società per il risarcimento del danno assuntamente subito a seguito del mancato tempestivo rilascio da parte del Comune di detta concessione, più volte richiesta e ottenuta solo dopo che è stata riconosciuta la formazione di silenzio assenso su detta domanda con sentenza del T.A.R. Puglia, Lecce, n. 763/1999 (relativa ad un diverso ricorso proposto per l'annullamento di una nota dell'U.T.C. di Galatone nella parte in cui richiedeva la ricevuta di versamento di £ 39.474.000 più interessi, a titolo di oblazione in relazione ad opere realizzate in detto complesso).

A sostegno del gravame sono stati dedotti i seguenti motivi:

  1. - L'Amministrazione ha ritenuto non sanato l'immobile di cui trattasi (che, come tale, è rimasto inagibile ed escluso da ogni possibilità di sua utilizzazione economica, essendo stata impedita la ultimazione dei lavori e la sua immissione sul mercato delle vendite e delle locazioni) con atteggiamento certamente antigiuridico rimosso solo dopo l'emanazione di detta sentenza n. 763/1999, a seguito della quale è stata rilasciata la concessione in sanatoria in data 22.3.2000.

    Tale dato incontrovertibile non è stato valutato con la impugnata sentenza, che non si è soffermata sulle conseguenze del mancato tempestivo rilascio della concessione in sanatoria e sui rapporti in concreto intercorsi tra la ricorrente ed il Comune nel periodo dal mese di maggio 1992 al mese di marzo 2000.

    Erano stati comunque provati sia il comportamento antigiuridico dell'Amministrazione che la fondatezza delle ragioni della società ricorrente, come pure il nesso di causalità tra la volontà del Comune di rendere agibile l'immobile solo a seguito dell'esplicito provvedimento di concessione della sanatoria e l'avvenuta esclusione di esso dal mercato immobiliare dal mese di maggio 1992 e fino all'adozione di detto provvedimento.

  2. - Sussiste il diritto al risarcimento del danno in maniera equa e di giustizia, come da conclusioni già formulate in prime cure.

    In via istruttoria va disposta una consulenza tecnica di ufficio per accertare la entità dei danni subiti dalla ricorrente, da risarcire nella misura pari alla differenza tra i costi da sostenere per la ultimazione dell'immobile in questione nell'attualità e quelli che sarebbero stati da affrontare nell'anno 1991, nonché al mancato reddito che sarebbe stato ricavabile dall'immobile stesso nel periodo di interesse, mediante utilizzazione dello stesso quale sede bancaria ed uffici.

    Con atto depositato il 12.2.2003 si è costituito in giudizio il Comune di Galatone, che, premesso in particolare che solo in data 26.7.1995 la società appellante aveva presentato richiesta di rilascio concessione in sanatoria per silenzio assenso e che, avendo a suo tempo presentato domanda di sanatoria e versate due rate dell'oblazione auto liquidata, ben avrebbe potuto completare l'edificio ex art. 35, comma 14, della l. n. 47/1985, ha chiesto la conferma della impugnata sentenza, opponendosi alle effettuate richieste istruttorie, anche perché non era stata fornita idonea prova del danno assuntamente subito.

    Con decreto 28 giugno 2012 n. 1745, considerato che nel termine e nel modo previsti dall'art. 1, comma 1, dell'all. 3 al d.lgs. n. 104/2010 non era stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza, il ricorso è stato dichiarato perento.

    Con decreto 18 ottobre 2012 n. 2776, visto l'atto sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore e notificato alle altre parti, con cui è stata dichiarata la persistenza di interesse alla trattazione della causa e visto il comma 2 del cit. art. 1 dell'all. 3 al d.lgs. n. 104/2010, è stato revocato detto decreto di perenzione.

    Alla pubblica udienza del 15.10.2013 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione.

    DIRITTO

  3. - Il giudizio in esame verte sulla richiesta, formulata dalla Società Vittoria a r.l., di annullamento o di riforma della sentenza del T.A.R. in epigrafe indicata con la quale è stato respinto il ricorso proposto per il risarcimento del danno assuntamente subito a seguito del mancato tempestivo rilascio da parte del Comune di una concessione edilizia in sanatoria, nonostante fosse stata più volte richiesta.

  4. - A sostegno della domanda è stato dedotto che l'omissione ed il ritardo rispetto all'obbligo di provvedere da parte del Comune sulla istanza di condono edilizio del 26.3.1986 dimostrerebbe che esso non riteneva possibile la formazione del silenzio accoglimento, riconosciuta solo a seguito della sentenza n. 763/1999 del T.A.R. Puglia, Lecce.

    Fino ad allora l'Amministrazione avrebbe ritenuto l'immobile non sanato e come tale esso sarebbe rimasto inagibile ed escluso da ogni possibilità di utilizzazione...

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