Sentenza nº 36 da Council of State (Italy), 09 Gennaio 2014

Data di Resoluzione09 Gennaio 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Paolo Numerico, Presidente

Andrea Migliozzi, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere

Umberto Realfonzo, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI: SEZIONE II n. 00091/2012, resa tra le parti, concernente approvazione variante progetto piano di lottizzazione turistico alberghiero E1-e.f -loc. Capo Malfatano del Comune di Teulada.

sul ricorso numero di registro generale 5565 del 2012, proposto da:

Sitas Societa' Iniziative Turistiche Agricole Sarde S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Mario Sanino, Riccardo Montanaro, con domicilio eletto presso Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180;

Italia Nostra Onlus, rappresentata e difesa dagli avv. Filippo Satta, Anna Romano, con domicilio eletto presso Studio Legale Satta & Associati in Roma, Foro Traiano 1/A;

Comune di Teulada, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Bellomia, con domicilio eletto presso Salvatore Bellomia in Roma, via Gradisca, 7;

Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandra Camba, Sandra Trincas, con domicilio eletto presso Ufficio Rapp.za Regione Autonoma Sardegna in Roma, via Lucullo 24;

Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza beni architettonici, paessaggistici e patrim. storico, artistico e etnoantropologico delle province di Cagliari e Oristano, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura gen. dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Italia Nostra Onlus , Comune di Teulada , Regione Autonoma della Sardegna e di Ministero per i beni e le attività culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2013 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Mario Sanino, Anna Romano, Filippo Satta, Salvatore Bellomia, Sandra Trincas e l'avvocato dello Stato Giulio Bacosi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

  1. Con l'appello in esame, la SITAS ? Società iniziative turistiche agricole sarde s.r.l. impugna la sentenza 6 febbraio 2012 n. 91, con la quale il TAR per la Sardegna ha in parte dichiarato inammissibile, in parte rigettato perché infondato, ed accolto per il resto il ricorso proposto da Italia Nostra Onlus; ricorso rivolto, in particolare, avverso una pluralità di atti adottati dal Comune di Teulada, afferenti a piani di lottizzazione turistico ricettivo residenziale in loc. Capo Malfatano.

    La controversia attiene, in sostanza, all'autorizzata realizzazione di un progetto di intervento edilizio con finalità turistico ? alberghiera nel comparto E del Comune di Teulada (loc. Capo Malfatano), da articolarsi in cinque distinti piani di lottizzazione, e ciò nell'ambito di sei dei nove sub comparti in cui era stato suddiviso il detto comparto E.

    La sentenza impugnata ha preliminarmente ed in parte rigettato (salvo taluni casi) una pluralità di eccezioni di inammissibilità del ricorso, ed in particolare si è così espressa nelle seguenti (più generali) ipotesi (pagg. 20 ? 58):

    - non è stata ritenuta fondata la contestazione della legittimazione attiva della associazione ricorrente ed il potere di rappresentanza processuale del presidente della stessa, poiché Italia Nostra ha ottenuto la formale classificazione quale ?associazione di protezione ambientale a carattere nazionale?, con D.M. Ambiente 20 febbraio 1987, ai sensi dell'art. 13 l. n. 349/1986, ed il Presidente, ex art. 14 Statuto, ha il potere di ?promuovere giudizio e di resistere in tutte le sedi giurisdizionali?;

    - non è stata accolta l'eccezione di inammissibilità fondata sulla prospettata ?incertezza e indeterminatezza del perimetro dell'azione di annullamento proposta?, poiché, al contrario, ?dal tenore del ricorso si evince chiaramente la volontà di ottenere (quantomeno) l'annullamento di provvedimenti che, nella complessa scansione procedimentale, conseguono o sono precedenti (ma in rapporto di presupposizione) rispetto alle determinazioni regionali n. 2205 e n. 2218 del 2002, con le quali fu esclusa la necessità della VIA?, in relazione a taluni sub comparti;

    - infondata è stata giudicata l'eccezione relativa alla presunta eterogeneità dei provvedimenti impugnati, laddove questa ?è perfettamente fisiologica nella materia de qua, ove convergono valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, ambientale e paesaggistico . . . pur sempre convergenti verso un unico risultato finale, che è quello di consentire la realizzazione dell'intervento programmato?;

    - è stata ritenuta infondata l'eccezione di inammissibilità relativa alla impossibilità di riferire le censure proposte ai singoli provvedimenti impugnati, salvo che in relazione a due provvedimenti regionali (deliberazione GR n. 40/2000, di approvazione dello studio di compatibilità paesistico ambientale) e determinazione regionale n. 1754/2001, di approvazione in via preliminare del piano di lottizzazione per il sub comparto E1/g;

    - quanto all'eccepito il difetto di interesse in relazione alla impugnazione di tutti i provvedimenti provenienti dalla Regione Sardegna, poiché gli stessi, non producendo effetti sull'ambiente, sarebbero estranei ai profili di tutela affidati alle cure dell'associazione ricorrente, si è rilevato, in proposito, che la tutela ambientale deve essere intesa in senso lato, con possibilità di impugnare anche atti in materia urbanistica ?ove si riconnettano specifici interessi ambientali . . . da tutelare anche in via strumentale e indiretta?;

    - quanto alla eccepita tardività del ricorso, con pluralità di indicazione di profili ed argomentazioni a sostegno, si è ricordato ? fermo l'onere della prova della tardività a carico della parte che eccepisce ? che ?la mera indicazione di un atto nel corpo di successivi provvedimenti oggetto di pubblicazione (non) comporta la prova della conoscenza legale anche del primo?.

    Nel merito, la sentenza impugnata ha affermato:

    - quanto agli atti relativi al Piano di lottizzazione del sub comparto E1/g (delibera CC di Teulada n. 11/2001, di approvazione definitiva del Piano di lottizzazione; determinazioni Ass. reg. difesa ambiente nn. 2205/2002 e 2218/2002, di esclusione della necessità di VIA per i comparti E1/e, E1/f, E1/g), le considerazioni con le quali la Regione ha escluso di procedere a VIA sono ?assai scarne e senza, comunque, prendere in considerazione il problema dell'unitarietà o frammentazione della verifica in relazione ai singoli sub comparti?;

    - in particolare, ?l'area oggetto dell'intervento proposto dalla SITAS costituisce un contesto ambientale di enorme pregio, in relazione al quale dovranno essere adeguatamente valutati, sotto il profilo motivazionale ed istruttorio, gli atti (impugnati) in virtù dei quali le amministrazioni interessate hanno ritenuto compatibile un intervento di enormi dimensioni (139.000 cubi complessivi, richiamando la cifra indicata dalla stessa difesa del Comune di Teulada. . . ), capace di interessare - in virtù di cinque piani di lottizzazione formalmente distinti - sei dei nove sub comparti in cui il vigente P.U.C. articola l'intera loc. Capo Malfatano, mediante la realizzazione di insediamenti residenziali ed alberghieri posizionati a breve distanza dal mare?;

    - a tal fine, ?l'aver effettuato la cd. ?verifica preliminare? di compatibilità in modo parcellizzato di per sé configura un gravissimo travisamento dei fatti, tale da compromettere in radice l'accertamento degli effetti ultimi sull'ambiente di un intervento di enorme entità, operato in una zona da tempo sottoposta a vincolo paesaggistico?, mentre era evidente che ?a prescindere dalla sua formale scomposizione in sub comparti, l'intervento proposto fosse sostanzialmente unitario?;

    - ?in tale contesto l'assenza di una valutazione complessiva ai fini della (sola) V.I.A. si pone in radicale contrasto con la sua ontologica finalità, che è quella di accertare gli effetti ultimi dell'intero intervento sull'ambiente, nonché di valutarne la compatibilità e/o di suggerire sistemi ?di minor impatto?, senza esclusione della cd. ?opzione zero? ?;

    - pertanto, ?l'Amministrazione non poteva effettuare una valutazione ?parcellizzata? di interventi connessi sotto il profilo soggettivo, territoriale ed ambientale, dovendo, invece, tener conto della loro reciproca interazione, il che trova conferma in numerosi pronunciati del Giudice comunitario, il quale ha inteso valorizzare l'efficacia della Direttiva sulla V.I.A. adottando un approccio sostanzialistico, che impone di individuare gli effetti complessivi dei programmati interventi sull'equilibrio ambientale del sito interessato?; essendo invece ?indispensabile effettuare una valutazione concreta e complessiva di tutte le previste opere edilizie, al fine di evitare che una artificiosa segmentazione degli interventi in distinte e procrastinate progettazioni'possa compromettere l'efficacia concreta della Direttiva sulla VIA?.

  2. Avverso la sentenza n. 91/2012, la SITAS ha proposto i seguenti motivi di appello:

    a) errore e difetto di motivazione della sentenza; eccesso di potere per errore e difetto di presupposti, di istruttoria, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta e illogicità; ciò in quanto la sentenza ?non risponde all'eccezione . . . in tema di incertezza e indeterminatezza del ricorso?, in quanto ?il ricorso impugna in modo unitario atti emessi da autorità amministrative differenti, aventi oggetti diversi e facenti parte di sequenze procedimentali del tutto autonome, creando così un'incertezza non risolubile circa il perimetro dell'azione di annullamento proposta?. E ciò ?ben al di là dei limiti all'interno dei quali si ritiene ammissibile la proposizione di un ricorso cumulativo?; né il giudice può indicare (come è invece avvenuto) gli atti impugnati avverso i quali...

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