Sentenza nº 6241 da Council of State (Italy), 27 Dicembre 2013

Data di Resoluzione27 Dicembre 2013
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Giuseppe Severini, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Vito Carella, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore

per la riforma

quanto ad entrambi gli appelli

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA ? SEDE DI MILANO, SEZIONE IV, n. 00197/2013, resa tra le parti, concernente imposizione di vincolo indiretto ex art. 45 d.lgs n. 42/04 a salvaguardia di due compendi immobiliari

sul ricorso numero di registro generale 5454 del 2013, proposto da:

Lica di Giancarlo Borromeo & C. s.a.s., rappresentata e difesa dagli avv. Maria Sala, Claudio Sala e Stefano Gattamelata, con domicilio eletto presso quest'ultimo, in Roma, via di Monte Fiore 22;

Gorbani Giacomo, Valeri Maria, Gorbani Giuseppe, Zantedeschi Maria Luigia, Gorbani Rachelino Francesco, Mareggiani Claudia, Gorbani Battista, rappresentati e difesi dall'avv. Bruno Santamaria, con domicilio eletto presso Giovanni Corbyons in Roma, via Maria Cristina, 2;

Comune di Truccazzano, rappresentato e difeso dagli avv. Guido Bardelli, Andrea Manzi, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, via Confalonieri 5;

Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Milano, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gorbani Giacomo, Valeri Maria, Gorbani Giuseppe, Zantedeschi Maria Luigia, Gorbani Rachelino Francesco, Mareggiani Claudia, Gorbani Battista, del Comune di Truccazzano e del Ministero per i beni e le attività culturali, della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia, della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Milano e del Comune di Truccazzano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2013 il Cons. Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Gattamelata, Piccinni per delega di Santamaria, Luigi Manzi in dichiarata sostituzione di Andrea Manzi, e Grasso per l'Avvocatura generale dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

sul ricorso numero di registro generale 6408 del 2013, proposto da:

Ministero per i Beni e le attività culturali, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

Gorbani Giacomo, Valeri Maria, Gorbani Giuseppe, Zantedeschi Maria Luigia, Gorbani Rachelino Francesco, Mareggiani Claudia, Gorbani Battista, rappresentati e difesi dall'avv. Bruno Santamaria, con domicilio eletto presso Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone, 44;

Comune di Truccazzano, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Manzi, Guido Bardelli, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, via Confalonieri 5;

Lica di Giancarlo Borromeo e C. s.a.s., Ente regionale Parco Adda Nord;

FATTO

  1. Con la sentenza n. 00197/2013, oggetto dei due appelli in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia (Milano) ha annullato il decreto della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia in data 22 novembre 2011, recante l'imposizione del vincolo indiretto ex art. 45 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) sugli immobili siti in Comune di Truccazzano, località Corneliano Bertario, censiti a catasto terreni al foglio 21, particelle 244, 245, 82, 83, 243, 242, Via della Grotta (già Via Lavagna) parte, 92, 216, 90, 85, 132, e catasto fabbricati, particelle 91 e 93, a tutela del compendio storico-monumentale composto dal Castello di Corneliano Bertario ed annessi rustici e dai complessi cortilizi denominati ?Corte Marabelli?, ?Corte Scuole? e ?Corte Mandelli?, oggetto di vincolo storico-artistico ex l. n. 1 giugno 1939, n. 1089.

    La sentenza è stata resa in accoglimento di due separati ricorsi, poi riuniti per connessione, proposti dall'amministrazione comunale di Truccazzano e dagli odierni appellanti incidentali, indicati in epigrafe, proprietari di alcuni immobili sottoposti al contestato vincolo indiretto.

    La sentenza ha in particolare accolto le censure di travisamento di fatti, difetto di istruttoria e motivazione, a causa della infedele rappresentazione delle effettive caratteristiche insediative dei luoghi su cui il vincolo si fonda; nonché di omessa comparazione e difetto di proporzionalità rispetto ai contrapposti interessi urbanistico-edilizi vantati dalle due parti ricorrenti, quali scaturenti dall'intervenuta approvazione, sette anni prima del vincolo, di un piano di recupero dell'area a destinazione residenziale, poi recepito nello strumento urbanistico generale del Comune di Truccazzano.

    Sono state quindi assorbite le restanti censure ed è invece stata respinta la domanda risarcitoria avanzata dai privati ricorrenti, i quali avevano lamentato l'intervenuta apposizione del vincolo aveva determinato la vanificazione dell'operazione di vendita del complesso immobiliare di loro proprietà ad una società immobiliare che avrebbe dovuto attuare il piano di recupero.

  2. La sentenza è appellata separatamente dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla Lica di Giancarlo Borromeo & C. s.a.s., controinteressata in ragione del fatto di essere proprietaria del compendio architettonico direttamente vincolato.

  3. I privati ricorrenti in primo grado hanno dal canto loro riproposto la domanda risarcitoria, a mezzo di appello incidentale rispetto all'appello principale...

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