Sentenza nº 6159 da Council of State (Italy), 20 Dicembre 2013

Data di Resoluzione20 Dicembre 2013
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Luigi Maruotti, Presidente

Vito Carella, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

per la riforma della sentenza del T.A.R. PUGLIA ? BARI, SEZIONE II, n. 297/2013, resa tra le parti, concernente esecuzione della sentenza del medesimo T.A.R. n. 789/99, per la liquidazione di differenze di retributive, accertate con condanna generica;

sul ricorso numero di registro generale 4632 del 2013, proposto dai signori Sebastiano Quaranta, Umberto Quaranta, Ivana Quaranta e Mariella D'Elia, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Federico Tedeschini e Piero Lorusso, con domicilio eletto presso il primo in Roma, largo Messico, 7;

Ferrovie Sud Est e Servizi Automobilistici Srl, rappresentati e difesi dagli avvocati Riccardo Maria Riccardi e Angelo Raffaele Schiano, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via del Babuino, 107;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ferrovie Sud Est e Servizi Automobilistici Srl;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2013 il Cons. Gabriella De Michele e uditi per le parti l'avvocato Stefanelli, per delega dell'avv. Lorusso, e l'avvocato Schiano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

E? sottoposto all'esame del Collegio l'atto di appello n. 4632/13, notificato il 31.5.2013, concernente la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, n. 297/13 in data 1.3.2013, emessa in sede di ottemperanza, con la quale si respingeva la richiesta di dare esecuzione alla sentenza del medesimo TAR n. 789/99.

In quest'ultima risultava accolta l'impugnativa proposta dal signor Mario Quaranta ed altri numerosi ricorrenti, per ottenere la riliquidazione di alcuni compensi non percepiti, durante il rapporto di lavoro intercorso con l'Amministrazione ferroviaria (attualmente Ferrovie del Sud-Est e Servizi automobilistici s.r.l.). Nella sentenza appellata viene ricostruita la complessa vicenda seguita al passaggio in giudicato della predetta pronuncia n. 789/99, nella quale le pretese del ricorrente erano ritenute fondate ma non quantificate, con conseguente genericità della condanna e successivo, ravvisato inadempimento dell'Amministrazione.

L'interessato agiva quindi in via di ottemperanza, ma il giudice amministrativo ? con sentenza n. 2512/2003 ? ravvisava in un primo tempo il proprio difetto di giurisdizione, con conseguente avvio di procedimento monitorio innanzi al giudice del lavoro, ma finale affermazione della cognizione del giudice amministrativo da parte della Corte di Cassazione, con decisione n. 16194/2010.

In tale contesto, nella medesima sentenza appellata si rilevava come il giudizio di cui trattasi ? formalmente riproposto come ordinario giudizio di cognizione, ma inammissibile come tale ex art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001, in quanto successivo alla scadenza del 15.9.2000 ? potesse essere convertito ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a. (codice del processo amministrativo, approvato con d.lgs. n. 104/2010) in rinnovato giudizio di ottemperanza; detto giudizio, tuttavia, si concludeva con la ricordata pronuncia di rigetto.

In base alla sentenza da eseguire, infatti, l'Amministrazione avrebbe dovuto corrispondere le indennità di contingenza nel suo valore effettivo, nonché le indennità di trasferta e di diaria ridotta, da riconoscere per il periodo di anni cinque dalla presentazione di ricorso gerarchico (essendo intervenuta prescrizione per i ratei antecedenti), con ulteriore accoglimento della pretesa riguardante la 13^ e 14^ mensilità, in quanto competenze accessorie a carattere fisso e continuativo, mentre ad opposte conclusioni avrebbe dovuto pervenirsi per il lavoro straordinario, benchè corrisposto in misura forfettaria.

Come precisato dall'Amministrazione resistente, invece, nessuna statuizione sarebbe stata contenuta nella sentenza di cui trattasi sugli aumenti periodici di anzianità, senza contestazioni sul punto da parte dell'interessato e conseguente estraneità della questione rispetto al giudicato da eseguire.

Nei limiti sopra precisati, la sentenza sarebbe già stata eseguita, per il periodo compreso fra maggio 1982 a maggio...

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