Sentenza nº 313 da Constitutional Court (Italy), 17 Dicembre 2013

RelatorePaolo Grossi
Data di Resoluzione17 Dicembre 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 313

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano SILVESTRI Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

- Giancarlo CORAGGIO "

- Giuliano AMATO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 19 febbraio 2009, relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Francesco Storace nei confronti del Presidente della Repubblica, promosso dal Tribunale ordinario di Roma, con ricorso notificato il 16 marzo 2012, depositato in cancelleria il 27 marzo 2012 ed iscritto al n. 11 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2011, fase di merito.

Visto l’atto di costituzione del Senato della Repubblica;

udito nell’udienza pubblica del 5 novembre 2013 il Giudice relatore Paolo Grossi;

udito l’avvocato Tommaso Edoardo Frosini per il Senato della Repubblica.

Ritenuto in fatto

1 – Con ordinanza-ricorso del 15 giugno 2011, il Tribunale ordinario di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in riferimento alla deliberazione assunta dal Senato della Repubblica il 19 febbraio 2009 (di approvazione del doc. IV-quater, n. 1) con la quale è stato affermato che le dichiarazioni rese dal senatore Francesco Storace nei confronti del Presidente della Repubblica – e per le quali pende procedimento penale – concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nella garanzia di insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione.

Il Tribunale ricorrente segnala che – come si ricava dal decreto di giudizio immediato – il senatore Storace è imputato del delitto previsto dall’art. 278 del codice penale (Offesa all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica), perché, commentando sul sito internet www.storace.it l’intervento del Presidente della Repubblica (nel quale questi esprimeva indignazione per gli attacchi rivolti alla senatrice Rita Levi Montalcini), offendeva l’onore e il prestigio del Capo dello Stato, attribuendogli testualmente «disdicevole storia personale, palese e nepotistica conduzione familiare, evidente faziosità istituzionale, è indegno di una carica usurpata a maggioranza, in Roma il 13.10.2007».

Riprodotte ampiamente le considerazioni poste a base della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, poi fatte proprie dall’Assemblea, in ordine alla riconducibilità delle espressioni usate dal parlamentare all’area dell’insindacabilità sancita dall’art. 68, primo comma, Cost., il ricorrente Tribunale evidenzia come le argomentazioni stesse finiscano per entrare nel merito della valutazione della condotta ascritta all’imputato e della sua concreta offensività, che spetta soltanto al giudice apprezzare. All’Assemblea competerebbe, invece, unicamente esprimersi sull’insindacabilità in ragione della sussistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese dal parlamentare extra moenia e l’esercizio delle relative funzioni.

Richiamata la giurisprudenza costituzionale sul punto, il ricorrente sottolinea come, nella specie, non risulti che le opinioni espresse dal senatore Storace avessero alcun collegamento con attività parlamentari cui il medesimo avesse offerto il proprio contributo; anzi – soggiunge il Tribunale – «quelle opinioni così dissociate dal contributo politico contestualmente fornito dal parlamentare non sono affatto divulgative dell’attività intra moenia, bensì sono espressione di libero pensiero e come tali devono poter essere valutate. Nessun atto tipico che possa fungere da copertura alla insindacabilità delle dichiarazioni extra moenia consente pertanto di applicare la garanzia costituzionale dell’art. 68 Cost.». Né sarebbe possibile attribuire valore, a tal fine, alla presentazione di un disegno di legge costituzionale (volto alla abrogazione dell’art. 59 Cost., sul rilievo che i senatori a vita in quel periodo erano stati accusati di aver tradito e alterato il voto popolare offrendo il loro appoggio al Governo di centro-sinistra) di cui l’imputato ha riferito, in sede di dichiarazioni spontanee, all’udienza del 23 novembre 2009, posto che le espressioni oggetto di contestazione non potevano rappresentare momento divulgativo di quella iniziativa parlamentare.

Da qui la scelta di sollevare conflitto, con la conseguente richiesta di dichiarare ammissibile il ricorso e di procedere alla declaratoria di non spettanza in ordine alla «valutazione della condotta addebitabile al senatore Francesco Storace nel presente procedimento penale, in quanto estranea alla previsione di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione, con conseguente annullamento della delibera del Senato del 19.2.2009».

  1. – Il ricorso è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 57 del 2012, ritualmente notificata.

  2. – Il Senato della Repubblica ha depositato memoria di costituzione nella quale ha conclusivamente richiesto di affermare la sussistenza del potere...

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