Sentenza nº 5852 da Council of State (Italy), 06 Dicembre 2013

Data di Resoluzione06 Dicembre 2013
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Stefano Baccarini, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

Claudio Boccia, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n. 133/2009, resa tra le parti;

sul ricorso numero di registro generale 6128 del 2009, proposto da:

Alois Rier, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Dragogna e Carlo Totino, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Maurizio Calò in Roma, via Cassiodoro 19;

Otto Pramstrahler, rappresentato e difeso dagli avvocati Monica Bonomini e Caterina Mele, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Roma, via S.Agatone Papa 50;

Comune di Fiè allo Sciliar; in persona del Sindaco pro tempore, non costituito nella presente fase di giudizio; Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Renate Von Guggenberg, Alfredo Pischedda e Michele Costa, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Bassano del Grappa 24;

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Otto Pramstrahler e della Provincia Autonoma di Bolzano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2013 il Cons. Claudio Boccia e uditi per le parti l'avvocato Maurizio Calò per delega dell'avvocato Sergio Dragogna, l'avvocato Goffredo Gobbi per delega degli avvocati Caterina Mele e Michele Costa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. Nel 2006 il signor Pramstrahler, proprietario delle pp.ed. 1354 e 1355 C.C. site in località Briè, nel Comune di Fiè allo Sciliar, presentava al predetto comune - insieme al signor Lukas Federer, all'epoca proprietario della p.f. 2995/1 C.C. - domanda di concessione edilizia per la demolizione dei volumi esistenti sulle sopracitate pp.ed. 1354 e 1355 C.C. ed il loro trasferimento, con ricostruzione, sulla p.f. 2995/1, a norma di quanto disposto dall'art. 107, comma 13 della l.p. Bolzano n. 13 del 1997, nel testo all'epoca vigente.

    In data 28 marzo 2006 il Comune di Fiè allo Sciliar rilasciava la concessione edilizia n. 3 del 2006, autorizzando il signor Pramstrahler ad effettuare il predetto intervento.

    Dopo l'inizio dei lavori, ed in particolare dopo che il signor Pramstrahler aveva demolito l? immobile insistente sulle pp. ed 1354 e1355 C.C., i signori Alois Rier e Wolfgang Piller - proprietari di due particelle confinanti con la p.f. 2995/1 - impugnavano la citata concessione edilizia dinanzi al T.R.G.A. per la provincia di Bolzano.

    Con la sentenza n. 32 del 2007 il medesimo T.R.G.A. accoglieva il ricorso ed annullava la concessione edilizia n. 3 del 2006 rilevando:

    - sotto il profilo formale, che il rilascio della concessione in esame presupponeva la titolarità, in capo al medesimo soggetto, sia del terreno dove insisteva la cubatura sia del terreno sul quale ne era previsto il trasferimento;

    - sotto il profilo sostanziale, che il combinato disposto dei commi 12 e 13 dell'art. 107 della l.p. Bolzano n. 13 del 1997 consentiva la demolizione e la ricostruzione in altra sede solo di cubature effettivamente ?esistenti? per cui, ?almeno per la parte danneggiata?, il Comune non poteva rilasciare l'impugnata concessione edilizia.

    Successivamente alla citata sentenza il signor Pramstrahler, dopo aver acquistato la p.f. 2995/1, presentava al Comune una nuova domanda di concessione edilizia che prevedeva una cubatura ridotta rispetto al precedente progetto, limitata - come evidenziato dal giudice di primo grado - alla volumetria esistente al momento della richiesta di concessione edilizia annullata dal T.R.G.A..

    In data 27 agosto 2007 - sulla base di quanto previsto dal comma 13 ter dell'art. 107 della l.p. Bolzano n. 13 del 1997, inserito con l'art. 22 della l.p. Bolzano n. 3 del 2007 ed entrato in vigore successivamente rispetto all'annullamento giudiziale della concessione n. 3 del 2006 - il Sindaco del Comune di Fiè allo Sciliar chiedeva alla Provincia di Bolzano di emettere il nulla osta relativo al progetto presentato dal signor Pramstrahler.

    Nella seduta del 16 ottobre 2007 la competente commissione della Provincia autonoma di Bolzano negava il predetto nulla osta, rilevando che le cubature da trasferire non risultavano esistenti al momento della richiesta avanza dal signor Pramstrahler (in quanto l'immobile era stato demolito sulla base della concessione edilizia n. 3 del 1006, poi annullata) e che il trasferimento stesso non sarebbe stato assentibile neanche prima della demolizione della cubatura in esame in quanto i manufatti erano stati distrutti da un evento franoso occorso nel 1964 e successivamente abbandonati.

    Sulla base del mancato rilascio del predetto nulla osta il Comune di Fiè allo Sciliar, con provvedimento adottato in data 9 novembre 2007, rigettava la nuova domanda di concessione edilizia presentata dal signor Pramstrahler.

  2. Con il ricorso n. 17 del 2008, presentato al T.R.G.A. per la Provincia di Bolzano, il signor Pramstrahler chiedeva l'annullamento, lamentandone l'illegittimità sotto diversi profili, degli atti da ultimo citati ed in particolare:

    - del provvedimento del Comune di Fiè allo Sciliar del 9 novembre 2007 n. 6721, con il quale gli era stato comunicato il diniego al rilascio della concessione edilizia richiesta;

    - del richiamato ed ivi allegato parere della commissione urbanistica provinciale del 16 ottobre 2007;

    - del richiamato parere della commissione edilizia comunale del 14 marzo 2007;

    - della richiesta di nulla osta avanzata dal Sindaco di Fiè allo Sciliar in data 27 agosto 2007.

    Il medesimo signor Pramstrahler chiedeva, inoltre, l'accertamento dell'avvenuta formazione del silenzio-assenso sulla domanda di concessione edilizia da lui stesso inoltrata al Comune di Fiè allo Sciliar, con conseguente dichiarazione di sussistenza degli effetti giuridici connessi, equiparati al rilascio della concessione edilizia e, in via subordinata, la dichiarazione di sussistenza dei requisiti giuridici per l'accoglimento della citata domanda di concessione edilizia.

  3. Con la sentenza n. 133 del 2009 il T.R.G.A. per la Provincia di Bolzano respingeva il predetto ricorso - con riferimento alla domanda di accertamento dell'avvenuta formazione del silenzio-assenso - e lo accoglieva per la restante parte, annullando gli atti impugnati.

  4. Avverso detta sentenza il signor Rier, interveniente ad opponendum nel processo di primo grado, ha proposto appello (ricorso n. 6128 del 2009), lamentandone l'erroneità per i seguenti motivi:

    - ?violazione dell'art. 360, nn. 3) e 5) c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 21 della legge n. 1034 del 1971, avendo la sentenza illegittimamente e travisatamente negato la qualifica di soggetto controinteressato al signor Rier Alois, titolare di actio iudicati sulla sentenza T.R.G.A. di Bolzano n. 32 del 2007, cui il ricorso di primo grado doveva essere notificato a pena di inammissibilità?;

    - ?violazione dell'art. 360, nn. 3) e 5) c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 66, 69, 88 e 107, comma 13, l.p. Bolzano n. 13 del 1997 nella versione anteriore alla modifica di cui alla l.p. n. 3 del 2007 e degli artt. (rectius, commi) 13, 13 bis e 13 ter come modificati dalla l.p. Bolzano n.3 del 2007, avendo la sentenza appellata ritenuto attuabile il trasferimento della volumetria delle baracche danneggiate a valle lungo la vecchia strada provinciale, malgrado la loro pacifica demolizione avvenuta prima della presentazione della domanda di concessione edilizia rigettata con i provvedimenti impugnati?;

    - ?violazione dell'art. 360, nn. 3) e 5) c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 66, 69, 88 e 107, comma 13, l.p. Bolzano n. 13 del 1997 nella versione anteriore alla modifica di cui alla l.p. n. 3 del 2007 e degli artt. (rectius, commi) 13, 13 bis e 13 ter come modificati dalla l.p. n. 3 del 2007, avendo la sentenza appellata travisatamente considerato come non...

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