Sentenza nº 285 da Constitutional Court (Italy), 02 Dicembre 2013

RelatoreSabino Cassese
Data di Resoluzione02 Dicembre 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 285

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano SILVESTRI Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

- Giancarlo CORAGGIO "

- Giuliano AMATO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo unico della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 23 novembre 2012, n. 33 (Modificazione alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 – Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 23-28 gennaio 2013, depositato in cancelleria il 29 gennaio 2013 ed iscritto al n. 9 del registro ricorsi 2013.

Visti l’atto di costituzione della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, nonché gli atti di intervento della Paul Wurth Italia S.p.a. e di Roscio Fabrizio ed altri;

udito nell’udienza pubblica del 5 novembre 2013 il Giudice relatore Sabino Cassese;

uditi gli avvocati Roberto Damonte per la Paul Wurth Italia S.p.a., Domenico Palmas per Roscio Fabrizio ed altri, l’avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.

Ritenuto in fatto

  1. — Con ricorso notificato il 23-28 gennaio 2013 (reg. ric. n. 9 del 2013) e depositato in cancelleria il 29 gennaio 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’articolo unico della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 23 novembre 2012, n. 33 (Modificazione alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 – Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti), per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e dell’art. 15, secondo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), in relazione all’art. 7, comma 1, lettera a), della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 25 giugno 2003, n. 19 (Disciplina dell’iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell’articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale).

  2. — La disposizione impugnata stabilisce che «Il comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti), è sostituito dal seguente: “5. In considerazione delle ridotte dimensioni territoriali della regione e dei limitati quantitativi di rifiuti prodotti, in conformità agli obiettivi di cui all’articolo 10, comma 1, al fine di tutelare la salute e di perseguire criteri di economicità, efficienza ed efficacia, nel ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi non si realizzano né si utilizzano sul territorio regionale impianti di trattamento a caldo quali incenerimento, termovalorizzazione, pirolisi o gassificazione.”».

  3. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene, innanzitutto, che la disposizione impugnata contrasti con l’art. 15, secondo comma, dello statuto speciale per la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in relazione all’art. 7, comma 1, lettera a), della legge reg. Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste n. 19 del 2003. La norma regionale sarebbe stata adottata sulla base di un referendum propositivo che «non doveva essere dichiarato ammissibile». In particolare, la Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare, tenuta a pronunciarsi in merito «alla competenza regionale nella materia oggetto della proposta di legge», secondo quanto stabilito dal predetto art. 7, comma 1, lettera a), avrebbe «erroneamente ricondotto la proposta di legge regionale in esame alla materia della tutela della salute».

    In secondo luogo, il Presidente del Consiglio dei ministri afferma che la disposizione impugnata sia ascrivibile alla materia della tutela dell’ambiente, di competenza esclusiva statale, con conseguente violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. In questo ambito, le disposizioni statali vincolerebbero anche la Regione autonoma Valle d’Aosta/ Vallée d’Aoste (sentenza n. 61 del 2009).

    In particolare, la norma regionale contrasterebbe con l’art. 195, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che attribuisce allo Stato il compito di individuare i «criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti», nonché con la lettera f) dello stesso articolo, che riserva allo Stato «l’individuazione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del paese; l’individuazione è operata, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro...

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