Sentenza nº 1413 da Council of State (Italy), 19 Aprile 2013

Data di Resoluzione19 Aprile 2013
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Giuseppe Romeo, Presidente

Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore

Dante D'Alessio, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. FRIULI-VENEZIA-GIULIA - TRIESTE: SEZIONE I n. 00010/2013, resa tra le parti, concernente diniego esecuzione lavori di impianto fisso di telefonia mobile

sul ricorso numero di registro generale 2231 del 2013, proposto da:

Telecom Italia S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Filippo Lattanzi, Alessandro Tudor, con domicilio eletto presso Filippo Lattanzi in Roma, via G.P. Da Palestrina, n.47;

Comune di Udine in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Riccarda Faggiani, Nicolo' Paoletti, Giangiacomo Martinuzzi, con domicilio eletto presso Nicolo' Paoletti in Roma, via Barnaba Tortolini n.34; Comune di Udine Dip.Gest Territorio, Infrastrutture Ambiente - Serv.Edil.Priv. e Amb.;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Udine;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2013 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati Lattanzi e Martinuzzi;

Considerato che la società appellante deduce, tra l'altro, il difetto di istruttoria e di motivazione degli atti dell'amministrazione che avrebbe dovuto verificare se l'intervento proposto era ammissibile in relazione ai criteri normativi posti dall'art. 16 della legge regionale n.3/2011, sopravvenuta rispetto al PLITM del 2007, criteri che non prevedono, a suo dire, che a fronte di un impianto allocato in area controindicata, l'impianto stesso non possa essere oggetto di potenziamento, ciò in quanto la fonte normativa primaria prevarrebbe sulla fonte regolamentare precedentemente approvata;

Considerato tuttavia che l'art. 29 della legge regionale n.3/2011 co.3 specifica che i piani comunali già approvati ai sensi della legge regionale n.28/2004 ?tengono luogo del regolamento di cui all'art. 16? e che pertanto deve ritenersi la perdurante vigenza del PLITM del 2007 sino alla...

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