Sentenza nº 5460 da Council of State (Italy), 18 Novembre 2013

Data di Resoluzione18 Novembre 2013
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Giorgio Giaccardi, Presidente

Fabio Taormina, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Guido Romano, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE II n. 06188/2009, resa tra le parti, concernente RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AREE PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO - ESPROPRIAZIONE

sul ricorso numero di registro generale 3707 del 2010, proposto da:

Immobiliare Romagnina S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Salvi, con domicilio eletto presso Giovanni Corbyons in Roma, via Maria Cristina N. 2;

Regione Lombardia, rappresentato e difeso dagli avv. Antonella Forloni, Piera Pujatti, con domicilio eletto presso Emanuela Quici in Roma, via Nicolò Porpora, 16;

Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Rita Surano, Antonello Mandarano, Raffaele Izzo, con domicilio eletto presso Raffaele Izzo in Roma, Lungotevere Marzio, 3; Consorzio Garibaldi-Repubblica, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Torrani, Angelo Clarizia, Maria Sala, Claudio Sala, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n.2;

Provincia di Milano, Sviluppo Garibaldi Repubblica Spa in Liquidazione

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lombardia, Comune di Milano e Consorzio Garibaldi-Repubblica;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2012 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Matteo Salvi, Piera PuJatti, Raffaele Izzo. Angelo Clarizia , Paola Zanotti in sostituzione di Claudio Sala;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

  1. Con l'appello in esame, la Immobiliare Romagnina s.r.l. impugna la sentenza 23 dicembre 2009 n. 6188, con la quale il TAR per la Lombardia, sez. II, ha rigettato due ricorsi da essa proposti rivolti:

    - il primo, in particolare avverso il Decreto Regionale 20 luglio 2004 n. 12690, di approvazione dell'Accordo di Programma avente ad oggetto il Programma Integrato di Intervento finalizzato al ?Recupero e alla riqualificazione funzionale delle aree situate nella zona denominata Garibaldi ? Repubblica?;

    - il secondo, in particolare avverso il decreto di esproprio 14 luglio 2009 n. 1153.

    In sostanza, la controversia, instaurata in I grado dalla società appellante in quanta proprietaria di immobili inclusi nel Programma Integrato di Intervento Garibaldi ? Repubblica, attiene alla impugnazione degli atti di approvazione dell'accordo di programma, avente ad oggetto il Piano di intervento finalizzato al recupero e alla riqualificazione delle aree della suddetta zona, unitamente agli atti del procedimento espropriativo interessante la sua proprietà.

    La sentenza appellata afferma, in particolare:

    - la motivazione per la quale l'indice di utilizzazione territoriale è stato definito in 1.65 mq/mq, in luogo di 0,65 mq/mq, ?si deduce dal complesso degli atti di cui si compone il Programma integrato di intervento? e si giustifica ?per il carattere strategico dell'intervento, realizzabile attraverso il ricorso al PII, strumento atto a riqualificare ampie zone dismesse ed a rischio di degrado?;

    - il Programma integrato di intervento presenta ?la specifica finalità di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale del territorio e caratterizzato sia dalla presenza di una pluralità di funzioni, sia dall'integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione, in una dimensione capace di incidere sulla riorganizzazione urbana e con il possibile concorso di risorse finanziarie pubbliche e private?, di modo che tale Piano ?riesce ad assolvere la sua funzione di strumento di riqualificazione del tessuto urbanistico, edilizio e ambientale, grazie al coinvolgimento di capitali privati, a fronte della sempre crescente difficoltà delle amministrazioni locali di reperire le risorse per realizzare strutture pubbliche?;

    - ?le strutture destinate ad attività espositiva, ad eventi legati alla moda e al design, a sfilate e ad attività scolastica, sempre nell'ambito della moda . . . possono essere considerate come opere di interesse generale, in una città quale Milano, in cui la moda è non solo una realtà industriale e commerciale, ma un simbolo della stessa città?. Ne consegue che l'inclusione di 20.000 mq destinati a manifestazioni espositive, sfilate ed eventi collettivi legati alla moda, ben possono essere inclusi tra le aree per funzioni pubbliche;

    - è legittimo che l'amministrazione, in luogo della cessione delle aree e in alternativa alla monetizzazione, abbia previsto ?l'impegno degli attuatori a realizzare infrastrutture e servizi di interesse generale, anche a gestione privata convenzionata, il cui valore fosse almeno pari a quello delle aree che avrebbero dovute essere cedute, cioè il c.d. standard qualitativo?;

    - il decreto di esproprio, in quanto soggetto alla disciplina speciale del Testo Unico Espropriazioni (DPR n. 327/2001), non è soggetto all'applicazione dell'art. 21-bis l. n. 241/1990, e dunque, al fine di non determinare l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, è sufficiente che, entro il termine...

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