Sentenza nº 5210 da Council of State (Italy), 29 Ottobre 2013

Data di Resoluzione29 Ottobre 2013
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore

per la riforma in parte qua

quanto al ricorso n. 6988 del 2012:

della sentenza del TAR Abruzzo - L'Aquila: Sezione I n. 00433/2012, resa tra le parti, concernente assegnazione di una struttura ospedaliera con riconoscimento economico e previdenziale - ris.danno

quanto al ricorso n. 7361 del 2012:

della sentenza del TAR Abruzzo - L'Aquila, Sezione I, n. 00433/2012, resa tra le parti, concernente assegnazione di una struttura ospedaliera

Sui seguenti ricorsi riuniti :

  1. ricorso numero di registro generale 6988 del 2012, proposto da:

    Francesco Carlei, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Reggio D'Aci, con domicilio eletto presso Andrea Reggio D'Aci in Roma, via Federico Confalonieri N. 5;

    Azienda Sanitaria locale L'Aquila, rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Maria Presti, con domicilio eletto presso Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, via Dora,1;

    Università degli Studi dell'Aquila, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12; Regione Abruzzo;

    Visti i due ricorsi in appello e i relativi allegati;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio (nel primo ricorso) dell'Azienda Sanitaria Locale L'Aquila, dell'Università degli Studi dell'Aquila, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e (nel secondo ricorso) di Francesco Carlei, dell'Università degli Studi de L'Aquila e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e di Regione Abruzzo;

    Viste le memorie difensive di entrambe le cause;

    Visti tutti gli atti di entrambe le cause;

    Visto l'art. 96, comma 1, c p a ;

    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2013 su entrambe le cause il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti gli avvocati Reggio D'Aci e Presti e l'avvocato dello Stato Barbieri ;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

  2. sul ricorso numero di registro generale 7361 del 2012, proposto da:

    Azienda Sanitaria Locale N. 1 di Avezzano, Sulmona e L'Aquila, rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Maria Presti, con domicilio eletto presso Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, via Dora,1;

    Francesco Carlei, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Reggio D'Aci, con domicilio eletto presso Andrea Reggio D'Aci in Roma, via Federico Confalonieri N. 5;

    Università degli Studi de L'Aquila, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Regione Abruzzo, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

    FATTO

  3. Con nota 4 febbraio 2003, indirizzata al Rettore dell? Università dell'Aquila, il Prof. Francesco Carlei, professore ordinario del raggruppamento MED 18/ Chirurgia generale presso l'Università degli Studi dell'Aquila, in previsione della prossima scadenza dell'incarico assistenziale presso la ASL di Teramo, chiedeva di essere inserito nella convenzione in corso con le altre ASL della Regione Abruzzo, ed in primo luogo con la ASL di L'Aquila, al fine di ottenere un incarico di direzione di struttura ospedaliera (in qualità di dirigente di II livello), che gli consentisse di mantenere la continuità assistenziale.

    Nella nota il prof. Carlei precisava che, pur essendo in congedo per motivi di studio e di ricerca fino al 31 dicembre 2003, era disponibile a assumere immediatamente un nuovo eventuale incarico convenzionale .

    Rimasta senza esito questa richiesta così come quelle rinnovate negli anni successivi, unitamente agli inviti a provvedere rivolti alla ASL di L'Aquila dal Preside della Facoltà di Medicina ( tra cui- da ultimo- quello con nota n. 849/2007) il prof . Carlei in data 22 febbraio 2010 ha notificato alla Università degli Studi dell'Aquila ed alla ASL n. 4 di L'Aquila una diffida a provvedere, ognuno per la parte di competenza, alla propria ?strutturazione assistenziale ai sensi e per gli effetti del D. lgs n. 517/1999 e dell'Accordo attuativo del 7 agosto 2003, nonché alla formulazione di una proposta per il risarcimento dei danni subiti e subendi a far data dal gennaio 2013 a causa della omessa strutturazione assistenziale.

    Ma, in riscontro alla diffida, la neo costituita ASL 1 Avezzano - Sulmona ?L'Aquila( a seguito della fusione dal 1 gennaio 2010 tra la ex USL 4 di L'Aquila e USL Avezzano Sulmona) ha rappresentato che in realtà il Prof. Carlei aveva interrotto il rapporto convenzionale con l'ASL di L'Aquila a far data dal 1novembre 2001 come risultava dalla delibera 20 gennaio 2002 n. 36.

    1.1.Con ricorso RG n. 230/2010 l'interessato ha chiesto al TAR Abruzzo l'annullamento della suddetta nota, nonché l'accertamento del diritto all'assegnazione presso la ASL di L'Aquila della direzione di una struttura ospedaliera primariale o ad essa equiparabile ai sensi dell'art.5, comma 4, del dlg n.517/1999 con riconoscimento della relativa decorrenza dal gennaio 2003 ai fini giuridici, economici e previdenziali ; infine ha chiesto, in ogni caso, la condanna al risarcimento del danno anche in forma specifica ed al pagamento di tutti gli emolumenti connessi alla titolarità di una UOC dal 1 gennaio 2003, oppure da altra data individuata dal TAR, nonché la condanna al risarcimento del danno conseguente alla inattività professionale ed alla perdita di chance e ad ogni altro titolo prospettato.

    Nelle more del giudizio, rispondendo ad altro specifico sollecito a provvedere pervenuto da parte della Facoltà di Medicina e Chirurgia ( con nota 31 marzo 2011n. 1005), la ASL 1 di L'Aquila con nota 5 aprile 2011, n32176, ha rappresentato che l'incarico di natura organizzativa su un posto di dirigente medico di II livello, già lasciato vacante dal prof. Citone il 1 novembre 2010, non poteva essere attribuito al prof. Carlei, in quanto tale incarico era stato attribuito al prof. Citone a compensazione della contestuale soppressione, fin dal gennaio 2004, della UOC di Chirurgia Generale- recte Geriatrica- universitaria, di cui lo stesso era direttore ( svolgendovi attività assistenziale) .

    Pertanto, con motivi aggiunti al ricorso RG n. 230/2010, il prof. Carlei impugnava anche questo secondo diniego della ASL di L'Aquila, reiterando le domande proposte con l'atto introduttivo.

    Con sentenza n. 433/2012 il TAR Abruzzo ha accolto il ricorso del prof. Carlei in parte qua, annullando gli impugnati dinieghi con il conseguente obbligo delle amministrazioni resistenti di definire il procedimento di assegnazione di un incarico assistenziale al prof. Carlei in conformità alle norme sull'Accordo attuativo vigente tra Università degli Studi dell'Aquila ed Asl di Aquila; invece il TAR, ritenendo insussistente un vero e proprio diritto del ricorrente alla attribuzione dell'incarico di direzione della struttura sanitaria, ne ha respinto la domanda di accertamento, così come ha respinto anche la domanda di risarcimento del danno, ritenendola sia infondata ( in corrispondenza alla carenza del diritto soggettivo all'incarico) sia, comunque, allo stato non scrutinabile, dipendendo la consistenza dei danni dall'esito del procedimento da avviarsi in esecuzione della sentenza medesima.

    1.2.Con appello notificato il 27 settembre 2012 ( R. G. n. 6988/2012) il prof. Carlei, originario ricorrente, con due articolati motivi ha chiesto la parziale riforma, previa sospensione, della sentenza TAR per i capi n. 4 e n. 5 , che hanno negato, rispettivamente, al ricorrente il riconoscimento di un vero e proprio diritto al convenzionamento assistenziale con la ASL dell'Aquila ed il diritto al risarcimento del danno a causa del mancato svolgimento di attività assistenziale connessa a quella didattica.

    Con appello notificato il 22 settembre 2012( R.G. n. 7361/2012) la stessa sentenza è stata appellata in parte qua anche dalla ASL di L'Aquila, che ne ha chiesto la riforma, previa sospensione, con nove articolati motivi nella parte in cui il TAR, trasposto l'esame delle eccezioni preliminari nell'ambito dei profili di merito, comunque ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della ASL n.1Avezzano Sulmona L'Aquila, al capo 3, e poi, al capo 5, l'eccezione di prescrizione dei ratei di credito maturati nel quinquennio antecedente al 12 aprile 2010, data di notifica del ricorso proposto dal prof. Carlei; inoltre, quanto al merito, la ASL ha chiesto la riforma della sentenza TAR anche nella parte in cui- sempre al capo 3- ha annullato per vizio di motivazione e violazione di legge i dinieghi di convenzionamento del ricorrente con la ASL 1; in particolare la sentenza ha stabilito che, ai sensi del D. l g s . n. 517/1999, art. 5, comma 4, ove ai professori di prima fascia non sia stato possibile affidare la direzione di una struttura semplice o complessa, il Direttore generale, sentito il Retore, deve affidare, comunque, ai medesimi la responsabilità di programmi finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca per l'evidente ragione che sussiste un collegamento inscindibile tra l'attività di docenza e quella assistenziale.

    In ciascuno degli appelli si sono costituite le controparti, insistendo, per quanto di rispettivo interesse, nel rigetto dell'appello .

    In particolare la ASL ha ulteriormente illustrato la propria asserita carenza di legittimazione passiva e la compiuta prescrizione di ogni pretesa risarcitoria del prof. Carlei nei confronti della ASL di L'Aquila o, in subordine, almeno la prescrizione per ogni pretesa anteriore all'ultimo quinquennio dal 12 aprile 2010, data di notifica del ricorso proposto innanzi al TAR; inoltre la ASL appellante, visto che la trattazione dell'appello proposto dal prof. Carlei era stata fissata al 15 febbraio 2012, ha chiesto la discussione di entrambi gli appelli medesima alla...

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