Sentenza nº 4498 da Council of State (Italy), 11 Settembre 2013

Data di Resoluzione11 Settembre 2013
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Luigi Maruotti, Presidente

Aldo Scola, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DI BOLZANO, n. 358/2012, resa tra le parti e concernente: autorizzazione alla raccolta di giocate tramite apparecchi da gioco denominati video lottery terminal - VLT;

sul ricorso numero di registro generale 8847 del 2012, proposto dal Comune di Bolzano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Merini, Bianca M. Giudiceandrea e Giampiero Placidi, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via Flaminia, 79;

la Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Costa, Renate von Guggenberg, Laura Fadanelli, Stephan Beikircher e Lukas Plancker, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Bassano del Grappa, 24;

la s.r.l. Studio Games, in persona del legale rappresentante pro tempore Aldo Bassani, quest'ultimo anche in proprio, rappresentati e difesi dagli avvocati Stephan Vale e Andrea Nervi, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via Sallustiana, 26;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2013, il Cons. Bernhard Lageder e uditi, per le parti, gli avvocati Placidi, Costa e Busetti, quest'ultimo per delega dell'avvocato Nervi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. Con la sentenza in epigrafe, il T.r.g.a. - Sezione autonoma di Bolzano respingeva (a spese compensate) il ricorso n. 31 del 2012, proposto dal Comune di Bolzano avverso il provvedimento del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano del 21 novembre 2011, rilasciato in favore dell'istante Bassani Aldo, quale legale rappresentante della s.r.l. Studio Games, ed avente ad oggetto l'autorizzazione alla raccolta di giocate tramite gli apparecchi da gioco appartenenti alla tipologia di cui all'art. 110, sesto comma, lett. b), r.d. 18 giugno 1931, n. 773, denominati VLT (c.d. Videolottery, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione telematico e che sono collegate in rete), nel locale sito in Bolzano, via Resia n. 27, per violazione della disciplina provinciale di cui all'art. 5-bis l. prov. 13 maggio 1992, n. 13, e 11, comma 1-bis, l. prov. 14 dicembre 1988, n. 58, che stabiliscono l'osservanza di una distanza di 300 m degli esercizi e della sale da giochi e di attrazione, dagli istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale.

    L'adito T.r.g.a respingeva il ricorso sulla base dell'assorbente rilievo in diritto, che le c.d. ?sale dedicate?, nelle quali potevano essere installati gli apparecchi VLT, non erano qualificabili né come pubblici esercizi (per gli effetti di cui all'art. 11 l. prov. 14 dicembre 1988, n. 58), né come sale pubbliche da giochi (per gli effetti di cui all'art. 5-bis l. prov. 13 maggio 1992, n. 13), e che, nell'ordinamento della Provincia di Bolzano, solo con la legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, entrata in vigore il 28 dicembre 2011, eppertanto dopo il rilascio dell'impugnata autorizzazione, era stato introdotto il comma 2-bis dell'art. 5-bis l. prov. 13 maggio 1992, n. 13, con cui le limitazioni alla localizzazione delle sale da gioco e di attrazione, di cui al primo comma dello stesso articolo di legge, erano state estese ?ad ogni tipo di esercizio dedicato al gioco tramite apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche? (v. così, testualmente, la nuova disposizione normativa), con conseguente inapplicabilità ratione temporis alla fattispecie dedotta in giudizio, sul presupposto della qualificazione della norma citata come innovativa, e non interpretativa.

  2. Avverso tale sentenza interponeva appello il Comune di Bolzano, deducendo l'erronea applicazione degli artt. 5-bis l. prov. 13 maggio 1992, n. 13, 11, comma 1-bis, l. prov. 14 dicembre 1988, n. 58, e 88 e 110 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, e la conseguente erronea esclusione dell'applicabilità, alla fattispecie dedotta in giudizio, delle limitazioni di localizzazione delle ?sale dedicate? ad apparecchi VLT.

    L'appellante Comune di Bolzano chiedeva dunque, previa sospensione della provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza e in sua riforma, l'accoglimento del ricorso di primo grado.

  3. Si costituiva in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, contestando la fondatezza dell'appello, chiedendone la reiezione e proponendo appello incidentale avverso le statuizioni reiettive delle eccezioni di inammissibilità del ricorso originario, sollevate dall'Amministrazione provinciale in primo grado, sotto vari profili.

  4. ...

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