Sentenza nº 4493 da Council of State (Italy), 11 Settembre 2013

Data di Resoluzione11 Settembre 2013
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Claudio Contessa, Presidente FF

Andrea Pannone, Consigliere

Silvia La Guardia, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore

Claudio Boccia, Consigliere

per la riforma

della sentenza 28 luglio 2011, n. 1463 del Tribunale amministrativo regionale della Puglia, Sezione staccata di Lecce.

sul ricorso numero di registro generale 718 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Isabella Giaccari, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierluigi Portaluri e Marcello Marcuccio, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Gaetano Carletti in Roma, via Terenzio, 21;

Comune di Nardò, in persona del Sindaco pro tempore; Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro pro tempore, Soprintendenza per i beni architettonici per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Lecce, Brindisi e Bari, in persona del Soprintendente pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Emanuele Giaccari e Maria Giuseppa Proto, rappresentati e difesi dall'avvocato Valeria Pellegrino, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Roma, corso Rinascimento, 11;

visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2013 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti gli avvocati Angelo Clarizia, per delega dell'avvocato Marcuccio, Gianluigi Pellegrino, per delega dell'avvocato Valeria Pellegrino, l'avvocato dello Stato Gerardi.

FATTO

  1. ? Con domanda del 28 marzo 1986, prot. n. 9847, la signora Giaccari Isabella ha chiesto il rilascio di un provvedimento di condono, ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, avente ad oggetto una abitazione costruita nel Comune di Nardò, in località Cenate Vecchie, sottoposta a tutela paesaggistica, individuata nel catasto al foglio 104, particella 275, sub. 1 e 2.

    Con atto del 25 ottobre 2004, n. 2141, il Comune ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica.

    Con atto dell?8 dicembre 2004, n. 405 la Soprintendenza ha rilevato l'assenza di elementi tali da annullare la predetta autorizzazione.

    1.1.? Con ricorso n. 243 del 2010 i signori Emanuele Giaccari e Maria Giuseppa Proto, in qualità di confinanti controinteressati, hanno chiesto al Tribunale amministrativo regionale della Puglia, Lecce, l'annullamento del silenzio-assenso formatosi in ordine alla suddetta domanda di condono, nonché degli atti, sopra indicati, adottati dal Comune e dalla Soprintendenza.

  2. ? Il Comune di Nardò, con provvedimento espresso del 12 luglio 2010, n. 4453, ha rilasciato il provvedimento di condono relativo all'abitazione.

    Da tale provvedimento sono state escluse talune opere perché realizzate successivamente («una cisterna che fuoriesce dalla quota di campagna di circa ml+0,60 completa di autoclave e per una superficie di ingombro di mq 24 finita con sovrastante lastricato in pietra di cursi; modifica del prospetto principale riguardante sporti e vano porta; ringhiera in ferro allocata su muretto prospiciente pubblica via; scala esterna in adiacenza all'abitazione che porta alle terrazze; ballotoi con relativi muretti di delimitazione»).

    2.1.? I signori Giaccari e Proto, con ricorso n. 157 del 2011, hanno impugnato anche detto provvedimento innanzi allo stesso Tribunale.

  3. ? Con ordinanza 27 luglio 2010, n. 261, il Comune di Nardò ha ordinato alla signora Giaccari, in relazione alle opere, sopra indicate, non incluse nel provvedimento di condono, la riduzione in pristino, con facoltà, per gli interventi che non possono essere demoliti, di invocare l'applicazione di una sanzione pecuniaria. Con istanza dell?8 settembre 2010 la signora Giaccardi ha chiesto, ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), il rilascio di un secondo provvedimento di condono.

    3.1.? La signora Giaccari, con ricorso n. 1880 del 2010, ha impugnato tale ordinanza sempre innanzi al Tribunale amministrazione regionale della Puglia. I signori Giaccari e Proto si sono costituiti nel relativo giudizio, proponendo ricorso incidentale avverso l'ordinanza nella parte in cui prevede la possibilità che venga irrogata una sanzione pecuniaria in luogo della demolizione.

  4. ? Il Tribunale amministrativo, con sentenza 28 luglio 2011, n. 1463, previa riunione dei giudizi, ha adottato le seguenti statuizioni: a) ha dichiarato improcedibile il ricorso n. 243 del 2010; b) ha accolto il ricorso n. 157 del 2011; c) ha rigettato il ricorso n. 1880 del 2010 e accolto il ricorso incidentale.

    4.1.? Il ricorso n. 243 del 2010 è stato dichiarato improcedibile, essendo intervenuto procedimento espresso di condono.

    4.2.? Il ricorso n. 157 del 2011 è stato accolto per le seguenti ragioni.

    4.2.1.? Con riferimento al provvedimento di condono si è ritenuto, in primo luogo, che lo stesso fosse illegittimo in quanto, la domanda di condono doveva ritenersi non presentata, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 47 del 1985, per essere stata la stessa dolosamente infedele. Ciò in quanto la signora Giaccari, anche a seguito dalla richiesta di integrazione documentazione del Comune del 5 marzo 1999, n. 7222, ha omesso «di allegare qualsiasi documento (es. estratto di mappa catastale, planimetria e fotografie) dal quale possa agevolmente evincersi la posizione del fabbricato e delle sue pertinenze, nonché la loro esatta consistenza in relazione all'area su cui insistono e alle aree confinanti». Si aggiunge che «dagli estratti di mappe catastali» risulta che l'edificio abusivo occupi parzialmente la particella di proprietà dei ricorrenti (foglio 104, particella n. 447), senza che possa rilevare in senso contrario l'esito, favorevole per la signora Giaccari, del giudizio possessorio, atteso che in esso, si sottolinea nella sentenza, rileva solo la situazione di fatto e non quella relativa alla titolarità del diritto reale. Inoltre, dalla relazione tecnica comunale, predisposta a seguito del sopralluogo del 1° dicembre 2009, risultano menzionati manufatti (descritti al punto 2 della presente decisione) non inseriti nella domanda di condono.

    In secondo luogo, si è ritenuto l'illegittimità del provvedimento di condono per difetto di istruttoria, con riguardo, in particolare, «alla mancanza di una verifica sulla legittimazione della sig.ra Giaccari a chiedere il condono edilizio». In particolare, si sottolinea come, nonostante i controinteressati nel procedimento avessero più volte posto in rilievo l'incidenza delle opere su parte del terreno di loro proprietà, il Comune ha omesso il necessario approfondimento istruttorio.

    Infine, la signora Giaccari, in risposta alla richiesta di integrazione documentale, entro il termine di 30 giorni di cui alla nota comunale del 5 marzo 1999, n. 7222, ha depositato solo parte della documentazione. In particolare, mancherebbe non solo l'esatta individuazione del corpo di fabbrica, ma anche la dichiarazione dei redditi e il certificato di residenza della richiedente nella casa abusiva alla data del 16 marzo 1985 (si aggiunge che nel corso del giudizio è stato depositato un certificato storico dal quale risulta che l'interessata risiede nell'immobile a partire dal 2 dicembre 1986). Inoltre, la parte avrebbe depositato la rimanente documentazione tardivamente in data 17 giugno 1999. Sul punto si deduce che il termine di cui all'art. 35, comma 11, della legge n. 47 del 1985 decorre dalla presentazione della domanda e non dalla richiesta dell'autorità comunale.

    4.2.2.? Con riferimento agli atti emessi ai fini paesaggistici dal...

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