Sentenza nº 4134 da Council of State (Italy), 06 Agosto 2013

Data di Resoluzione06 Agosto 2013
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Marzio Branca, Presidente FF

Nicola Russo, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere, Estensore

Giulio Veltri, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 04172/2012, resa tra le parti, concernente istituzione del fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dall'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi

sul ricorso numero di registro generale 6865 del 2012, proposto da:

Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12 sono domiciliati ex lege;

Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Zanlucchi, Emanuele Mio, Ezio Zanon e Massimo Malvestio, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, via Confalonieri, 5;

Regione Calabria, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenza D'Amico, con domicilio eletto presso Studio Montesano in Roma, Borgo Vittorio 85;

Regione Molise, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Mormandi, con domicilio eletto presso E Associati Srl Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

Regione Basilicata, Regione Emilia Romagna, Regione Puglia, Regione Piemonte, Regione Sicilia, Regione Marche, Regione Abruzzo, Regione Liguria, non costituite

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto, della Regione Calabria e della Regione Molise;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2013 il Cons. Francesca Quadri e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Collabolletta, l'avvocato Mazzeo , per delega dell'Avv. Mio, e l'avvocato Mormandi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La Regione Veneto ha impugnato il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, in data 12 novembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2011, con cui è stata disciplinata l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, relative all'istituzione del fondo per la riduzione del prezzo, alla pompa, dei carburanti ai soli residenti nelle regioni interessate dall'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, con esclusione di quelli delle regioni ospitanti impianti rigassificazione, come il Veneto.

Con successivi motivi aggiunti, è stato impugnato il Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 21 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011, con cui il fondo è stato ripartito tra alcune regioni interessate dalle attività di estrazione, in funzione del quantitativo di idrocarburi estratti e degli incrementi di gettito da royalties, con esclusione delle Regioni in cui si trovano impianti di rigassificazione.

Ha dedotto la ricorrente la violazione dell'art. 45 della legge n. 99/2009, che è volto a riconoscere una compensazione, sotto forma di minor costo del carburante, a tutti i residenti delle Regioni che sopportano la presenza di impianti di elevato impatto ambientale a vantaggio dell'intera collettività, così contrastando l'effetto nimby (not in my backyard).

L'esclusione del riconoscimento dei benefici in favore delle regioni interessate non già da impianti estrattivi, ma da impianti di rigassificazione contrasterebbe sia con la ratio che con la lettera della legge, tenuto conto che il comma 2 dell'art. 45 prevede espressamente che il Fondo sia preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché dalle attività di rigassificazione attraverso impianti fissi offshore.

Si sono costituite in primo grado le amministrazioni statali nonché le Regioni Molise e Calabria, ai cui residenti è stata riconosciuta l'applicazione del beneficio della riduzione del costo degli idrocarburi alla pompa.

Il Tar ha accolto il ricorso, condividendo la lettura della norma fornita dalla Regione ricorrente e rigettando la tesi difensiva delle...

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