Sentenza nº 4142 da Council of State (Italy), 06 Agosto 2013

Data di Resoluzione06 Agosto 2013
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Riccardo Virgilio, Presidente

Fabio Taormina, Consigliere, Estensore

Diego Sabatino, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere

per l'ottemperanza al decreto del PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA dell' 8/01/2010 su ricorso straordinario avversante un permesso di costruire rilasciato a controinteressati.

sul ricorso numero di registro generale 4396 del 2011, proposto da:

Andrea Franzoni, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Cocchi, Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso Gabriele Pafundi in Roma, v.le Giulio Cesare 14, Sc. A/4;

Comune di Pietrasanta, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luisa Gracili, Marco Orzalesi, con domicilio eletto presso Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180;

Gaspare Borghini, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sandro Guerra, Cino Benelli, con domicilio eletto presso Federico Mazzella in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio 1;

Maria Angela Vatteroni, non costituita in giudizio;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pietrasanta e di Gaspare Borghini;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 del codice del processo amministrativo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2013 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli avvocati Luigi Cocchi, Luisa Gracili e Paolo Pittori (su delega di Sandro Guerra);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso n. 4396/2011 ritualmente depositato è stata chiesta dal signor Andrea Franzoni la piena ottemperanza al giudicato formatosi attraverso il decreto del Presidente della Repubblica in data 8 gennaio 2010 reso su conforme parere della Terza Sezione del Consiglio di Stato (parere numero 5544, sul ricorso numero 1612/2009 reso il 15 settembre 2009 all'adunanza tenutasi il 14 luglio 2009).

Detto decreto ? come meglio si chiarirà di seguito - era stato poi oggetto di impugnativa per revocazione (ricorso n. 2855/2011) dichiarata inammissibile con il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 luglio 2012 su conforme parere della Prima Sezione del Consiglio di Stato (parere numero 3525 reso all'adunanza del 31 agosto 2011).

Nell'originario ricorso straordinario il signor Andrea Franzoni aveva esposto di essere proprietario di un fabbricato di civile abitazione sito in Pietrasanta - località Fiumetto- Viale Roma n. 109 e di un altro fabbricato sito in Viale Carducci n. 86; detto immobile si trovava a confine con altro fabbricato denominato ?Villino Gimava? di originari mq. 89,15 composto da soggiorno, cucina, due camere e servizio, accesso interno alla soffitta e cantina.

Aveva fatto presente di avere ottenuto copia degli atti relativi alla D.I.A. assunta a protocollo del Comune al n. 2423/2004, presentata dalle sigg.re Maria Grazia Gallardelli e Giovanna Gallardelli, proprietarie del ?Villino Gimava?, nel cui progetto si prevedeva la ristrutturazione e la sopraelevazione del tetto, nonché la suddivisione dell'ambiente così ricavato in cinque locali, oltre a scala interna di accesso.

Le sigg.re Maria Grazia Gallardelli e Giovanna Gallardelli avevano poi alienato il ?Villino Gimava? alla società Immobiliare Il Sole 2004 srl, che aveva chiesto al Comune di Pietrasanta la voltura della D.I.A. prot. n. 2423/2004, a proprio favore.

Avendo notato che la nuova costruzione appariva non in linea con il progetto di ristrutturazione di cui alla D.I.A. sopracitata in data 31 gennaio 2006, era venuto a conoscenza che il Comune di Pietrasanta aveva rilasciato alla società Immobiliare Il Sole 2004 srl (la quale aveva presentato istanza di variante alla D.I.A. n. 2423/04 per ottenere l'ampliamento dell'edificio, nonché modifiche interne ed esterne al fabbricato) il permesso di costruire n. 133 del 23 settembre 2005.

Esperiti senza esito alcuni bonari tentativi per ottenere che il proprietario dell'area ed il comune si conformassero alla legalità, aveva avversato, deducendo plurimi vizi di violazione di legge e di norme regolamentari e di eccesso di potere il predetto permesso di costruire n. 133 del 23 settembre 2005 e gli atti connessi.

La Terza Sezione del Consiglio di Stato, ha espresso motivato parere favorevole all'accoglimento del ricorso, ritenendo fondato il primo motivo di censura (con il quale era stata dedotta la violazione e la falsa applicazione delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Pietrasanta, anche in relazione all'art. 22 ed alla l.r. Toscana n. 52 del 1999, nonché il vizio di eccesso di potere per errore nei presupposti).

A tale proposito, la Terza Sezione ha rimarcato che le N.T.A. del Comune sembravano recare ? indipendentemente dalla classificazione degli immobili tra quelli di scarso valore architettonico ed ambientale - un principio generale di disfavore a riguardo del cumulo tra sopraelevazione ed ampliamento (l'art. 18, c. 2, secondo periodo, l'art. 34, relativamente alla zona B3 ma anche alle zone B2 e B2a).

Tale principio, per la sua valenza generale doveva applicarsi al complesso dei lavori oggetto della D.I.A. n. 2423/04 e del permesso di costruire n. 133/05.

Né poteva essere accolta la tesi contraria dell'Amministrazione secondo cui, trattandosi di mero intervento di recupero del sottotetto con mera sopraelevazione di mt. 1,20, esso sarebbe stato escluso dall'applicazione del principio dell'alternatività con l'ampliamento.

Ciò...

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