Sentenza nº 4150 da Council of State (Italy), 06 Agosto 2013

Data di Resoluzione06 Agosto 2013
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Riccardo Virgilio, Presidente

Nicola Russo, Consigliere

Sergio De Felice, Consigliere, Estensore

Diego Sabatino, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA n. 01766/2004, resa tra le parti, concernente autorizzazione rifacimento impianti sciistici-variante PRG

sul ricorso numero di registro generale 871 del 2006, proposto da:

COSEPI S.R.L. e FUNIVIE E SCIOVIE SCHILIPARO S.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difeso dagli avv.ti Antonio Giudici, Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare 14a/4;

Comune di Schilpario, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2013 il Cons. Sergio De Felice e udito per la parte l'Avv. Gabriele Pafundi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso proposto dinanzi al TAR Lombardia sezione di Brescia le società Cosepi srl, Funivie e Sciovie Schilpario srl agivano per l'annullamento della delibera 26 marzo 2003 n.13 con cui il Consiglio comunale di Schilpario approvava in via definitiva la variante n.1 al PRG 11 gennaio 2001, n.2 avente ad oggetto l'adozione della detta variante e della delibera 29 novembre 1999, n.58 relativa alla variante alla S.S. n.294, nonché per il risarcimento del danno derivante dalla asserita illegittimità degli atti impugnati.

In fatto il Comune di Schilpario ebbe a dotarsi di P.R.G. approvato con delibera 26.4.1988, n. 32153 della Giunta regionale, cui apportò successivamente cinque varianti e, in particolare, quella n. 3, approvata dalla Giunta regionale con delibera 22.3.1991, n. 6925, pertinente l'allargamento della strada comunale di collegamento tra il capoluogo e la frazione di Santa Elisabetta.

Con ulteriore variante adottata con delibere del 21.10.1994 e 13.4.1996, n. 13, approvata dalla Giunta regionale con delibera 17.10.1997, n. VI/31791 il Consiglio comunale aveva previsto la realizzazione di una nuova strada in variante alla S.S. n. 294, l'edificazione di aree a valle ed a monte in prossimità degli impianti di risalita per lo sci alpino e la realizzazione di parcheggi privati a servizio degli stessi impianti.

In quel periodo sarebbero stati avviati contatti tra la soc. Cosepi ed il Comune finalizzati alla riattivazione degli impianti sportivi, posto che ne era stata acquisita la proprietà da parte della stessa società; nel corso del 1998 quest'ultima provvedeva a cedere al Comune il 30% del capitale della soc. Funivie e Sciovie Schilpario S.r.l., parimenti acquisita per la gestione dei menzionati impianti; il Comune si sarebbe medio tempore attivato con l'A.N.A.S. per la costruzione della strada contemplata nella variante del 1994; che le ricorrenti avrebbero ammodernato la sciovia ?Matofegn?.

Con riferimento alla suddetta strada, tuttavia, il Comune avrebbe successivamente mutato avviso con delibera 29.11.1999, n. 58, nonostante essa fosse già stata appaltata dall'A.N.A.S., ne fosse stata richiesta una modifica del tracciato e fosse stato rilasciato il nulla ? osta da parte della Regione Lombardia, confermando più articolatamente la propria determinazione con delibera consiliare 11.1.2001, n. 2, con cui si stabiliva di sopprimerne la previsione.

Identico mutamento d'indirizzo si registrava poi relativamente alla destinazione edificabile già impressa alle aree a valle e a monte degli impianti di risalita, nonché per i connessi parcheggi privati.

Dopo la produzione di osservazioni avverso la suddetta delibera sarebbero seguiti prolungati contatti fra le parti senza che intervenisse alcuna formale approvazione della stessa delibera, che seguiva peraltro, ancorché a distanza di circa due anni, in data 26.3.2003 con totale reiezione delle osservazioni al riguardo inoltrate dalle istanti.

A sostegno dell'impugnativa venivano dedotti molteplici motivi:

1) violazione dell'art. 22 dello Statuto (adottato dal Consiglio comunale con le deliberazioni n. 71 del 17.9.1991, n. 73 del 27.9.1991 e n. 78 del 17.10.1991), dell'art. 5 del Regolamento del Consiglio comunale di Schilpario e dell'art. 31 della L. 8.6.1990, n. 142, in quanto non sarebbe stato rispettato il previsto termine di 5 giorni per l'avviso di convocazione del Consiglio comunale;

2) violazione dell'art. 3, 3° comma, della L.r. 23.6.1997, n. 23, nonché in via subordinata, dell'art. 21 della L. 30.4.1999, n. 136, poiché il Consiglio comunale non avrebbe approvato le varianti entro il prescritto termine di 90 giorni ed, in ogni caso, la richiamata approvazione non sarebbe intervenuta nel previsto termine di 12 mesi dalla data del deposito della variante;

3) violazione degli artt. 7 e 12 del Regolamento edilizio comunale, in quanto non sarebbe stato richiesto il previsto parere della commissione edilizia;

4) violazione dell'art. 2, 3° comma e dell'art. 4 lett. c) della L.r. 23.6.1997, n. 23, atteso che il Comune (pur avendo fatto applicazione della cosiddetta ?procedura semplificata?), non avrebbe inserito tra gli elaborati, posti a corredo della variante, la prevista scheda informativa;

5) violazione dell'art. 2, 2° comma lett. e) e lett. i) della L.r. 23.6.1997, n. 23, in quanto l'adottata procedura semplificata sarebbe stata applicata ad ipotesi non espressamente contemplate, quali l'eliminazione di circa 25.000 mc. di edificabilità, la soppressione di una strada e la sostituzione della previsione dei precedenti parcheggi privati con parcheggi pubblici;

6) eccesso di potere per contraddizione tra le deliberazioni comunali, poichè sussisterebbe un'inammissibile discrasia tra quella 3.5.2000, n. 57 adottata dalla Giunta comunale e quella del Consiglio comunale 11.1.2001, n. 2;

7) violazione dei principi generali sull'obbligo di motivazione, in quanto il Comune avrebbe, da un lato, considerato la preesistenza di opere a vocazione urbanistica definita e, dall'altro, avrebbe deliberatamente omesso la disamina di alcuni punti essenziali in ordine alle osservazioni presentate;

8) difetto di motivazione nella soppressione della nuova strada, poichè la delibera 26.3.2003, n. 13, avente ad oggetto l'approvazione definitiva della variante, non recherebbe un'adeguata motivazione, essendosi l'Amministrazione limitata a richiamare le giustificazioni di cui al verbale della Conferenza di servizi che aveva bocciato la realizzazione della suindicata strada;

9) difetto di motivazione in ordine all'eliminazione dell'edificabilità, atteso che la motivazione, posta a sostegno della impugnata delibera, difetterebbe di ragioni prettamente urbanistiche;

10) difetto di motivazione nella rideterminazione dei parcheggi, in quanto, pur essendo stata incrementata la dotazione dei parcheggi pubblici (con conseguente riduzione dell'area destinata a parcheggi degli impianti), sarebbe stata omessa ogni valutazione inerente al fabbisogno pubblico;

11) eccesso di potere per travisamento dei fatti e conseguente pretestuosità delle motivazioni, poiché gli impegni assunti dalle ricorrenti nei confronti del Comune di Schilpario sarebbero stati rispettati come comproverebbe l'allegata documentazione;

12) eccesso di potere per contraddittorietà nella determinazione relativa alla soppressione della nuova strada;

13) eccesso di potere per contraddittorietà nella determinazione inerente alla soppressione dell'edificabilità, poiché l'assegnazione della volumetria sarebbe stata ? nella variante generale del 1994 - dichiarata indispensabile per la riattivazione degli impianti, mentre nella delibera impugnata tale necessaria condizione sarebbe stata inopinatamente misconosciuta;

14) eccesso di potere per contraddittorietà nella determinazione dei parcheggi, poiché l'incremento degli stessi si porrebbe in aperta antitesi con quanto affermato nella precedente variante del 1994, in cui i parcheggi erano stati definiti ?volutamente sovradimensionati?;

15) eccesso di potere per contraddittorietà con le ?trattative? (intercorse con il Comune dal settembre 2001 al febbraio 2003), rispetto a quanto sarebbe stato stabilito dalla successiva delibera di approvazione della variante;

16) violazione dei principi ispiratori della variante al P.R.G., in quanto il Comune avrebbe dato corso a misure contraddittorie rispetto alle affermazioni - tese a rilanciare il turismo - richiamate nella variante adottata;

17) eccesso di potere per sviamento dall'interesse pubblico, poichè l'interesse al rilancio del turismo e del comprensorio dello sci da discesa sarebbe ostacolato dall'impugnata variante;

18) eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, atteso che l'Autorità comunale avrebbe adottato l'impugnata delibera, non già per il perseguimento di finalità ?urbanistiche?, quanto piuttosto per il raggiungimento di scopi emulativi e, in ogni caso estranei all'area propria del governo del territorio;

19) eccesso di potere per disparità di trattamento, poiché il Comune avrebbe assentito l'aumento di volumetria di un diverso edificio, insistente nella medesima area oggetto di soppressione, in favore di terzi;

20) eccesso di potere per illogicità e irrazionalità manifesta;

Veniva proposta altresì l'azione risarcitoria.

Il giudice di primo grado rigettava le dedotte eccezioni di tardività e di inammissibilità del ricorso originario, ma lo rigettava nel merito ritenendolo infondato.

Avverso tale sentenza, ritenendola errata e ingiusta, propone appello la società Cosepi srl, che propone i seguenti motivi di appello...

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