Sentenza nº 3993 da Council of State (Italy), 30 Luglio 2013

Data di Resoluzione30 Luglio 2013
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Giuseppe Severini, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione II, 8 giugno 2006, n. 2264, resa tra le parti, concernente ricalcolo del conto di liquidazione del trattamento di previdenza.

sul ricorso numero di registro generale 4340 del 2007, proposto da:

Acquedotto pugliese s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Balducci, con domicilio eletto presso R. Conz in Roma, via Cimarosa, 18;

Cassano Gennaro, non costituito in giudizio;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 26 febbraio 2013 il consigliere Andrea Pannone e udito per la società ricorrente l'avvocato Balducci;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. L'odierno appellato, Cassano Gennaro, già dipendente dell'Ente autonomo acquedotto pugliese (EAAP), collocato a riposo dal 31 dicembre 1996, ha proposto ricorso innanzi il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, chiedendo:

    a ? il ricalcolo del trattamento integrativo di cui alla cassa di previdenza e di quiescenza del personale dell'ente, comprendendo nella base di calcolo l'indennità integrativa speciale;

    b ? il ricalcolo di tale trattamento integrativo imputando sulle somme accantonate ai fini della costituzione del conto individuale i maggiori interessi maturati di anno in anno in misura superiore al 5% (percentuale erroneamente e illegittimamente riconosciuta, senza tener conto dell'effettivo incremento dei capitali accantonati);

    c - il riconoscimento, sulle somme così riconosciute, di interessi e rivalutazione, essendo il credito di lavoro.

  2. La sentenza impugnata ha rigettato l'eccezione di tardività nel deposito del ricorso, formulata in base all'art. 45, comma 17, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, sostituito dall'art. 69, comma 7, del d,lgs. 30 marzo 2001, n. 165, richiamando l'ordinanza della Corte costituzionale 26 maggio 2005, n. 213, secondo la quale la controversia deve ritenersi ?proposta? innanzi al giudice amministrativo ?con la notifica del ricorso, assumendo il deposito del ricorso rilevanza esclusivamente al fine della sua...

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