Sentenza nº 214 da Constitutional Court (Italy), 18 Luglio 2013

RelatoreGiuseppe Frigo
Data di Resoluzione18 Luglio 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 214

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco GALLO Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 315, comma 3, e 646, comma 1, del codice di procedura penale, promosso dalle Sezioni unite della Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di N.I. con ordinanza del 25 ottobre 2012, iscritta al n. 303 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2013 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza depositata il 25 ottobre 2012, le Sezioni unite penali della Corte di cassazione hanno sollevato, in riferimento agli articoli 111, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 315, comma 3, in relazione all’articolo 646, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione si svolga, davanti alla corte d’appello, nelle forme dell’udienza pubblica.

    1.1.– La Corte rimettente premette che il ricorrente nel giudizio a quo era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere dal 16 ottobre 2001 al 21 dicembre 2001 e a quella degli arresti domiciliari dal 21 dicembre 2001 al 10 giugno 2002, nell’ambito di un procedimento penale promosso nei suoi confronti e di altri soggetti per il reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio, conclusosi con la sua assoluzione per non aver commesso il fatto. Il prosciolto aveva chiesto, quindi, la riparazione per l’ingiusta detenzione subita, a norma dell’art. 314 cod. proc. pen.

    La Corte d’appello di Catania, con ordinanza del 26 marzo 2010, aveva respinto la domanda, ravvisando la condizione ostativa rappresentata dall’avere l’istante tenuto «un comportamento […] connotato da colpa grave tale da integrare condizione sinergica ai fini dell’emissione e del mantenimento dell’ordinanza cautelare».

    A seguito di ricorso dell’interessato, l’ordinanza era stata annullata con rinvio dalla Corte di cassazione con sentenza del 1° febbraio 2011 per difetto di motivazione, non avendo la Corte d’appello spiegato con quale condotta, dolosa o gravemente colposa, l’interessato avesse concretamente indotto in errore l’autorità procedente riguardo alla destinazione ad uso non personale della sostanza stupefacente da lui detenuta, così da determinarla a emettere e a mantenere il provvedimento restrittivo della libertà personale.

    Nuovamente investita della domanda quale giudice del rinvio, la Corte di appello di Catania era pervenuta ad analoga decisione di rigetto con ordinanza del 5 luglio 2011, contro la quale l’interessato aveva proposto ulteriore ricorso per cassazione.

    Secondo il ricorrente, anche il nuovo provvedimento risulterebbe carente sul piano della motivazione. Ai fini della decisione, la Corte di merito avrebbe preso, infatti, in considerazione telefonate intercettate tra altri soggetti, irrilevanti agli effetti della configurazione di una condotta gravemente colposa a carico del ricorrente. Di nuovo, dunque, il giudice di merito non avrebbe spiegato perché l’avvenuto acquisto, da parte dell’istante, di sostanza stupefacente per uso personale costituisca comportamento atto ad escludere il diritto all’indennizzo per l’ingiusta detenzione.

    La terza sezione penale della Corte di cassazione, cui il ricorso era stato assegnato, lo ha rimesso alle Sezioni unite, in relazione ad un profilo in rito ritenuto idoneo a dar luogo a interpretazioni contrastanti. Nelle more, è infatti intervenuta la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 10 aprile 2012, sul caso Lorenzetti contro Italia, che, proprio con riferimento al procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione, ha ravvisato la violazione dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (d’ora in avanti: «CEDU»), a causa della mancanza di pubblicità del procedimento camerale con il quale, in base alle norme censurate, la domanda di riparazione è trattata davanti alla corte d’appello.

    Rilevato che, nel caso oggetto del giudizio a quo, la Corte d’appello di Catania ha proceduto anch’essa in camera di consiglio e che la stessa Corte di cassazione sarebbe parimenti chiamata a pronunciarsi con rito camerale – nella specie «non partecipato», ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. – la Sezione ha ritenuto che la citata sentenza della Corte di Strasburgo ponga un duplice problema: da un lato, di stabilire se la pubblicità dell’udienza debba essere assicurata anche nel procedimento davanti alla Corte di cassazione; dall’altro, di chiarire se, stante il difetto di pubblicità del procedimento seguito davanti alla Corte territoriale, debba disporsi l’annullamento con rinvio della decisione di quest’ultima per violazione dell’art. 6 della CEDU.

    Con decreto del 21 agosto 2012, il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni unite.

    1.2.– Tutto ciò premesso, il Collegio rimettente osserva come, nella citata sentenza sul caso Lorenzetti, la Corte europea abbia ribadito la propria costante giurisprudenza, secondo la quale il principio di pubblicità delle udienze, sancito dall’art. 6, paragrafo 1, della CEDU (nella parte in cui stabilisce che «ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata […] pubblicamente»), garantisce i singoli da una giustizia che sfugge al controllo del pubblico, rappresentando, dunque, uno degli strumenti destinati a contribuire al mantenimento della fiducia nei tribunali. Attraverso la trasparenza che la pubblicità delle udienze fornisce all’amministrazione della giustizia, il principio in questione «contribuisce a raggiungere l’obiettivo dell’art. 6, § 1, ossia il processo equo, la cui garanzia fa parte dei principi fondamentali di ogni società democratica».

    La norma convenzionale – ha precisato la Corte europea – non impedisce che i giudici, in considerazione delle particolarità della causa sottoposta al loro esame, decidano di derogare al predetto principio; ma l’assenza del pubblico, totale o parziale, deve essere rigorosamente giustificata dalle circostanze oggettive del procedimento. L’udienza pubblica può essere considerata non necessaria, in particolare, quando la causa non ponga questioni di fatto o di diritto che non possano essere risolte in base al fascicolo e alle osservazioni presentate dalle parti, come nel caso in cui essa involga questioni altamente tecniche.

    Nella procedura per la riparazione dell’ingiusta detenzione, i giudici nazionali sono chiamati a valutare se l’interessato abbia contribuito a provocare la sua detenzione intenzionalmente o per colpa grave: sicché «nessuna circostanza eccezionale giustifica l’esimersi dal tenere una udienza sotto il controllo del pubblico, non trattandosi di questioni di natura tecnica che possono essere regolate in maniera soddisfacente unicamente in base al fascicolo». La Corte di Strasburgo ha reputato, di conseguenza, «essenziale che i singoli coinvolti in una procedura di riparazione per custodia cautelare “ingiusta” si vedano quanto meno offrire la possibilità di richiedere una udienza pubblica innanzi alla corte di appello».

    Le Sezioni unite ricordano, per altro verso, come la tematica della pubblicità delle udienze abbia formato oggetto di puntuali interventi anche da parte della Corte...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA
1 temas prácticos
  • Sentenza Nº 51779 della Corte Suprema di Cassazione, 24-12-2013
    • Italia
    • Sezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
    • December 24, 2013
    ...per l'ingiusta detenzione si svolga, davanti alla corte di appello, nelle forme dell'udienza pubblica. La Corte costituzionale, con sentenza n. 214 del 2013, ha dichiarato la questione inammissibile, per carenza del presupposto della pregiudizialità nel giudizio a quo, conseguentemente disp......
1 sentencias
  • Sentenza Nº 51779 della Corte Suprema di Cassazione, 24-12-2013
    • Italia
    • Sezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
    • December 24, 2013
    ...per l'ingiusta detenzione si svolga, davanti alla corte di appello, nelle forme dell'udienza pubblica. La Corte costituzionale, con sentenza n. 214 del 2013, ha dichiarato la questione inammissibile, per carenza del presupposto della pregiudizialità nel giudizio a quo, conseguentemente disp......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT