Sentenza nº 605 da C.G.A.R. Sicilia, 20 Giugno 2013

Data di Resoluzione20 Giugno 2013
EmittenteC.G.A.R. Sicilia

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso in appello n. 169 del 2012 proposto da

OPEN LAND s.r.l.,

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Scuderi, Attilio L.M. Toscano e Mario Fiaccavento ed elettivamente domiciliato in Palermo, piazza Castelnuovo n. 50, presso lo studio dell’avvocato Fiaccavento;

c o n t r o

il COMUNE DI SIRACUSA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Nicolò D’Alessandro ed elettivamente domiciliato in Palermo, via F. Cordova n. 76 presso la Segreteria di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa;

il DIRIGENTE pro tempore DEL 13^ SETTORE DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA DEL COMUNE DI SIRACUSA, non costituito in questo grado del giudizio;

e nei confronti

dell’ing. BORGIONE NATALE, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Sallicano ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Libertà n. 159 presso lo studio dell’avvocato Giovanni Pecoraro;

dell’ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE SICILIA, del CENTRO STUDI DAVIDE CONTRO GOLIA e dell’ASSOCIAZIONE GRILLI ARETUSEI, nelle persone dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Corrado V. Giuliano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Palermo, via Massimo D’Azeglio n. 27/C;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Sicilia - sezione staccata di Catania (sez. I) - n. 2323 del 26 settembre 2011;

Visto il ricorso di cui in epigrafe, notificato il 23 febbraio 2012 e depositato il 27 febbraio 2012;

Visto l’atto di costituzione del comune di Siracusa e delle parti intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il consigliere Antonino Anastasi;

Uditi alla udienza del 17 ottobre 2012 l’avv. M. Fiaccavento per la società appellante, l’avv. N. D’Alessandro per il comune appellato e l’avv. G. Sallicano, anche su delega dell’avv. C.V. Giuliano, per le altre parti intimate;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

La società appellante è proprietaria del complesso commerciale “Fiera del Sud” ubicato nel Comune di Siracusa, v.le Epipoli n. 250, ricadente in zona destinata ad attrezzature fieristiche - G11 dal vigente PRG ed assentito con concessione n. 168 del 1995.

Con concessione edilizia n. 222 del 2008 il comune autorizzò la ristrutturazione funzionale del complesso edilizio.

Con istanza pervenuta al protocollo comunale il 20.4.2009 la società ha presentato un progetto di variante alla concessione edilizia n. 222/2008, intendendo demolire e ricostruire (con gli incrementi concessi dal P.R.G.) l’edificio esistente.

Con nota del 21.4.2009 il comune ha comunicato che in via di prima istruttoria la destinazione G11 (attrezzature fieristiche) non appariva compatibile con la realizzazione di un centro commerciale.

Con nota datata 13 maggio 2009 (ma protocollata in uscita il 21.5.2009 e pervenuta alla destinataria il 1.6.2009) il Responsabile del procedimento ha richiesto integrazioni documentali.

Con nota in data 20.5.2009 (pervenuta al protocollo comunale il 21 maggio) la società ha depositato documenti.

La commissione edilizia comunale (dopo aver richiesto l’avviso dell’avvocatura municipale, la quale si è espressa favorevolmente allo accoglimento della istanza) nella seduta del 4 agosto 2009 ha espresso parere contrario.

A sostegno del parere negativo la C.E.C. ha tra l’altro osservato che la costruzione di un centro commerciale non era compatibile con la destinazione di zona ad attrezzature fieristiche.

Dopo aver formulato il c.d. preavviso di rigetto, con provvedimento del 28.9.2009 l’amministrazione ha respinto l’istanza.

Tale provvedimento è stato impugnato avanti al T.A.R. Catania dalla società la quale ne ha chiesto l’annullamento deducendo in sintesi:

  1. che sull’istanza si era formato il silenzio e la Open Land sarebbe quindi titolare di regolare concessione edilizia;

  2. che la destinazione ad attrezzature fieristiche consentiva la realizzazione anche di una struttura ad uso esclusivamente commerciale.

    La società ha anche richiesto il risarcimento dei danni ingiustamente patiti.

    Successivamente, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, il responsabile dell’Ufficio comunale è stato rimosso dall’incarico in quanto indagato per il reato di tentata concussione in danno del legale rappresentante della Open Land.

    Con provvedimento del 30.11.2010 il comune ha annullato in autotutela il precedente diniego ed ha assentito l’intervento edilizio.

    Per conseguenza la ricorrente ha rinunciato al petitum di annullamento ed ha insistito per l'accoglimento della richiesta risarcitoria, previo accertamento della illegittimità degli atti impugnati.

    Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale etneo ha respinto in toto il gravame e la connessa richiesta risarcitoria.

    A sostegno del decisum il Tribunale ha osservato:

  3. che sulla istanza di concessione/variante non si era formato il silenzio assenso;

  4. che la normativa di piano evidenzia prescrizioni di riferimento estremamente complesse e di difficile interpretazione;

  5. che pertanto l’adozione del provvedimento di diniego non era ascrivibile a colpa dell’apparato comunale.

    La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello all’esame dalla soccombente società la quale ne ha chiesto l’integrale riforma, previa sospensione dell’esecutività.

    Si è costituito in resistenza il comune di Siracusa.

    Si è costituito l’ing. Borgione, già responsabile dell’Ufficio competente, domandando il rigetto dell’appello.

    Si sono costituite le Associazione ambientalistiche sopra indicate, le quali chiedono che l’appello sia respinto.

    ...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT