Ordinanza nº 174 da Constitutional Court (Italy), 04 Luglio 2013

RelatoreAlessandro Criscuolo
Data di Resoluzione04 Luglio 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 174

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco GALLO Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 166 del codice di procedura civile promosso dal Tribunale ordinario di Tivoli nel procedimento vertente tra R.A. e la T.S. s.r.l. con ordinanza del 30 maggio 2012, iscritta al n. 266 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno 2012.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2013 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto che il Tribunale ordinario di Tivoli, in composizione monocratica, con ordinanza depositata il 30 maggio 2012 (r.o. n. 266 del 2012) ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione ed al principio di ragionevolezza, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 166 del codice di procedura civile «nella parte in cui prevede che il convenuto deve costituirsi, a mezzo del procuratore o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione, anche nell’ipotesi di differimento della udienza stessa ai sensi dell’art. 168-bis, quarto comma, cod. civ. proc., anziché almeno venti giorni prima della celebrazione effettiva della udienza»;

che, come il rimettente premette, con citazione notificata il 16 gennaio 2012 il sig. R.A. ha convenuto in giudizio la società T.S. s.r.l. per l’udienza del 20 maggio 2012 – cadente nel giorno di domenica – chiedendo l’accertamento dell’esistenza di vizi di costruzione relativi agli immobili che l’attore aveva acquistato dalla società convenuta, catastalmente indicati nell’atto di citazione, l’accertamento dei danni subiti, nonché la condanna della medesima convenuta al risarcimento dei danni;

che – riferisce il giudice a quo – poiché l’udienza non si è tenuta nella data di comparizione indicata nell’atto di citazione, essa è stata differita di ufficio, ai sensi dell’art. 168-bis, quarto comma, cod. proc. civ., al 24 maggio 2012, prima data utile in base alle previsioni tabellari dei giorni di udienza tenuti dal giudice assegnatario della causa;

che la parte convenuta si è costituita il 3 maggio 2012, con comparsa nella quale ha, tra l’altro, eccepito la decadenza dall’azione, ai sensi dell’art. 1495 del codice civile, e la intervenuta prescrizione, per essere, nel frattempo, decorso il termine di otto giorni dalla scoperta dei vizi, e, comunque, per essersi prescritto il termine annuale dell’azione di risarcimento dei danni;

che, alla prima udienza, l’attore ha eccepito la tardività della costituzione della parte convenuta – per essere avvenuta, rispetto alla data fissata nell’atto di citazione, in un lasso di tempo inferiore ai venti giorni previsti dall’art. 166 cod. proc. civ. – e ha dedotto la conseguente decadenza dalle eccezioni proposte nella comparsa di costituzione;

che – osserva il rimettente – il termine per la costituzione del convenuto sarebbe rispettato se si considerasse la data di effettiva celebrazione della udienza ovvero il 24 maggio 2012, come differita d’ufficio ai sensi dell’art. 168-bis, quarto comma, cod. proc. civ.;

che il giudicante sottolinea come, in mancanza di un’espressa normativa sul computo dei termini, i venti giorni prima dell’udienza di comparizione per la costituzione del convenuto non devono essere intesi come giorni liberi, ma devono essere conteggiati secondo la regola generale dell’art. 155 cod. proc. civ., in base alla quale “dies a quo non computatur in termine”, e dunque, trattandosi di termini da computarsi a ritroso, deve essere considerato “dies a quo” il giorno della prima udienza e “dies ad quem” l’ultimo giorno utile per la costituzione;

che il giudice a quo «si pone quindi il problema della ammissibilità o meno della costituzione del convenuto, in base all’art. 166 cod. proc. civ., e quindi della legittimità costituzionale di tale disposizione nella parte in cui prevede che il computo sia da riferire alla udienza fissata nell’atto di citazione e non, invece, a quella di trattazione (recte: comparizione) effettiva»;

che egli richiama, in primo luogo, l’ordinanza n. 461 del 2007 (recte: 1997) – confermata dalla successiva ordinanza n. 164 del 1998 – con cui la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità (recte: manifesta infondatezza) della questione, non essendo configurabile la prospettata violazione del principio di eguaglianza, in quanto le fattispecie di rinvio della prima udienza di comparizione considerate nel quarto e quinto comma...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT