Sentenza nº 167 da Constitutional Court (Italy), 01 Luglio 2013

RelatoreLuigi Mazzella
Data di Resoluzione01 Luglio 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 167

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco GALLO Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 12, commi 2 e 4, della legge della Regione Lombardia 16 luglio 2012, n. 12 (Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2012 ed al bilancio pluriennale 2012/2014 a legislazione vigente e programmatico – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 14-19 settembre 2012, depositato in cancelleria il 18 settembre 2012 ed iscritto al n. 124 del registro ricorsi 2012.

Visto l’atto di costituzione della Regione Lombardia;

udito nell’udienza pubblica del 7 maggio 2013 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

uditi l’avvocato dello Stato Angelo Venturini per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Fabio Cintioli per la Regione Lombardia.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 19 settembre 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, commi 2 e 4, della legge della Regione Lombardia 16 luglio 2012, n. 12 (Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2012 ed al bilancio pluriennale 2012/2014 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali).

    Riferisce il ricorrente che l’art. 12, comma 2, di detta legge regionale, in materia di bilancio, nel modificare l’assetto organizzativo della compartecipata società di diritto privato “Lombardia informatica s.p.a.”, ha disposto l’inquadramento del personale della suddetta società – che, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, operava per la Centrale regionale acquisti alla data del 1° gennaio 2012 – in un ruolo speciale, ad esaurimento, della appena istituita “Agenzia regionale centrale acquisti in favore degli enti delle pubbliche amministrazioni aventi sede nella Regione Lombardia”.

    Riferisce, ancora, il ricorrente, che il successivo comma 4 dello stesso art. 12 dispone, inoltre, che il personale della società “Cestec s.p.a.”, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, preposto alle funzioni amministrative di cui all’art. 10, comma 1, della medesima legge, venga inquadrato in un ruolo speciale ad esaurimento presso la “Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Lombardia” (ARPA), ente di diritto pubblico istituito con legge regionale 14 agosto 1999, n. 16.

    Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, le disposizioni di cui ai citati commi 2 e 4 dell’art. 12, nella parte in cui dispongono tout court l’inquadramento nel ruolo di enti pubblici, senza previo superamento di un concorso pubblico, di personale dipendente da società private, confliggono con i principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, nonché con il principio del pubblico concorso, di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione. Dette disposizioni, invero, si discosterebbero dal suddetto principio, senza fornire alcun elemento esplicativo delle ragioni di interesse pubblico poste a fondamento della deroga disposta.

  2. – Si è costituita in giudizio la Regione Lombardia e, dopo aver eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso, dato che il ricorrente non avrebbe neppure tentato un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni censurate, nel merito ha sostenuto la sua infondatezza.

    Invero, secondo la Regione, trattandosi di una misura volta alla razionalizzazione delle società partecipate da enti pubblici, la censurata disposizione introdurrebbe una deroga al principio del pubblico concorso, che sarebbe giustificata dall’interesse pubblico ad assicurare la continuità della attività, precedentemente svolta dalle predette società ed ora devoluta alla Regione, dato che...

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