Sentenza nº 3355 da Council of State (Italy), 20 Giugno 2013

Data di Resoluzione20 Giugno 2013
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Giuseppe Severini, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE I n. 24/2007, resa tra le parti, concernente condono edilizio.

sul ricorso numero di registro generale 2520 del 2007, proposto da:

Società Monti e Mare s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Alberto Quaglia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via G. Carducci, 4;

Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Comune di Alassio, non costituitosi;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i beni e le attività culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2012 il Cons. Silvia La Guardia e uditi per le parti l'avvocato Paoletti per delega dell'avvocato Quaglia e l'avvocato dello Stato Lumetti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L'appellante Società Monti e Mare s.r.l., premesso di essere titolare di un campeggio situato nel Comune di Alassio, Reg. Monti, delimitato dalla strada nazionale Aurelia, dal rio Babbiana e dalla strada vicinale ?Romana?, distinto a Catasto Terreni al fg. 7, mappali 51,55,67,2882, 484, 486, area sulla quale erano stati realizzati taluni interventi in assenza di titolo abilitativo, per i quali la proprietaria Kedzierska Krystina aveva presentato nell'anno 1986 altrettante istanze di condono edilizio, impugna la sentenza 15 gennaio 2007, n. 24 con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria ha respinto il suo ricorso n. 647 del 2004, integrato da motivi aggiunti, teso all'annullamento dei pareri negativi (di cui alle note n. 1701 dell?1 marzo 2004, impugnata col ricorso principale e n. 5403 del 30 giugno 2004, impugnata coi motivi aggiunti) espressi ai sensi dell'art. 32 l. 28 febbraio 1985, n.47 dalla Soprintendenza per i beni archeologici della Liguria riguardo alla maggior parte delle istanze di condono.

L'appellante denuncia, con i primi cinque motivi, l'erroneità della sentenza per errata applicazione dell'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 sotto vari profili, contestando le argomentazioni con le quali sono state disattese le censure dedotte in primo grado e qui riproposte. In particolare sostiene:

1) che l'affermazione, da parte del Tribunale amministrativo adito, dell'identità di funzione tra autorizzazione preventiva e parere espresso ai sensi dell'art. 32 l. n. 47 del 1985, non autorizza a concludere nel senso della piena identità tra le due tipologie di atti di competenza della Soprintendenza e, così, a superare la contestazione di violazione dell'art. 32 citato per aver l'amministrazione, nella sostanza, omologato il parere espresso nell'ambito della procedura di condono in questione ad una autorizzazione ex ante; non potrebbe, in particolare, prescindersi dalle differenze intrinsecamente connesse con il diverso momento in cui viene esercitato il potere di valutare la conformità dell'intervento coi valori tutelati, con la conseguenza che la valutazione affidata al soggetto preposto alla tutela del vincolo non manterrebbe necessariamente, nell'ambito del procedimento di condono, il medesimo contenuto (conformità in astratto dell'intervento alla normativa) di una autorizzazione preventiva, richiedendosi, invece, una valutazione in concreto e più pregnante della compatibilità, tenendo anche conto delle finalità ispiratrici della normativa sul condono; nella fattispecie la Soprintendenza non avrebbe effettuato alcuna valutazione in concreto sulla compatibilità delle opere, in ragione delle relative caratteristiche, con le ragioni di tutela sottese alla misura vincolistica, limitandosi ad un riscontro...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT