Ordinanza nº 115 da Constitutional Court (Italy), 31 Maggio 2013

RelatoreMario Rosario Morelli
Data di Resoluzione31 Maggio 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 115

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori

Franco GALLO Presidente

Luigi MAZZELLA Giudice

Gaetano SILVESTRI ”

Sabino CASSESE ”

Giuseppe TESAURO ”

Paolo Maria NAPOLITANO ”

Giuseppe FRIGO ”

Alessandro CRISCUOLO ”

Paolo GROSSI ”

Giorgio LATTANZI ”

Aldo CAROSI ”

Marta CARTABIA ”

Sergio MATTARELLA ”

Mario Rosario MORELLI ”

Giancarlo CORAGGIO ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 9, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, promossi dal Tribunale ordinario di Napoli con ordinanza del 20 aprile 2012 (in relazione ai commi 1 e 2 dell’art. 9) e dal Tribunale ordinario di Nocera Inferiore con nove ordinanze del 7, 11 maggio 2012 e 27 giugno 2012 (in relazione al comma 3 dello stesso articolo), rispettivamente iscritte, la prima, al n. 247 e le altre dal n. 230 al n. 238 del registro ordinanze 2012 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 42, 43 e 44, prima serie speciale, dell’anno 2012.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 aprile 2013 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile, il Tribunale ordinario di Napoli, ai fini della liquidazione delle correlative spese, con ordinanza del 20 aprile 2012, ha denunciato, per «contrasto con i principi costituzionali» (non altrimenti individuati), l’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), nei suoi commi 1 e 2, i quali, rispettivamente, dispongono che «Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel settore ordinistico» e che «[…] nel caso di liquidazione, da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

che, stante il ritardo nella determinazione, da parte del competente Ministro, dei suddetti nuovi parametri, e stante la già disposta abrogazione delle precedenti tariffe, il rimettente si è doluto della situazione di...

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