Sentenza nº 2873 da Council of State (Italy), 24 Maggio 2013
Data di Resoluzione | 24 Maggio 2013 |
Emittente | Council of State (Italy) |
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Aldo Scola, Presidente FF
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere
Silvia La Guardia, Consigliere
Claudio Boccia, Consigliere, Estensore
per la riforma
della sentenza del T.a.r. Lombardia, Brescia, sezione I, n. 1428/2012, resa tra le parti e concernente l'ordine di demolizione di una costruzione pertinenziale.
sul ricorso r.g.a.n. 7979/2012, proposto da:
Ivan Armati, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni F. Meliadò ed Adalberto Neri, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Liegi, 1;
Comune di Vigano San Martino, in persona del Sindaco pro tempore, ed Unione Comuni Media Val Cavallina, in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi non costituiti nella presente fase di giudizio;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati, con tutti gli atti ed i documenti di causa.
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2013, il Consigliere Claudio Boccia ed udito, per le parte appellante, l'avvocato Adalberto Neri.
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
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Con il ricorso n. 1130/2011, proposto al T.a.r. per la Lombardia, Brescia, Ivan Armati chiedeva, lamentandone l'illegittimità, l'annullamento dell'ordinanza n. 7 del 12 maggio 2011, con la quale l'Unione Comuni Media Val Cavallina aveva ordinato la demolizione di una costruzione pertinenziale in legno, con rivestimento in pietra ed in cemento, dal medesimo realizzata.
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Con la sentenza n. 1428 del 2012 il T.a.r. per la Lombardia respingeva il ricorso.
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Avverso la predetta sentenza il soccombente Armati proponeva appello (r.g.n. 7979/2012).
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All'udienza del 7 maggio 2013 la causa veniva trattenuta in decisione.
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Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza del T.a.r. per la Lombardia, che non ha ritenuto l'ordinanza emanata dell'Unione comunale Media Val Cavallina n. 7/2011 affetta dal vizio di violazione ed errata applicazione degli artt. 22 e 37, d.P.R. n. 380/2001.
Secondo Ivan Armati, infatti, il citato provvedimento sarebbe illegittimo, in quanto il manufatto in esame - soggetto a semplice denuncia d'inizio attività e, altresì, conforme agli strumenti urbanistici vigenti nella zona - sarebbe sanzionabile con una pena pecuniaria a norma dell'art. 37, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, e non con la demolizione e la riduzione in pristino.
5.1. Il motivo è infondato.
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