Sentenza nº 4449 da Emilia Romagna, Bologna, 24 Ottobre 2008

Data di Resoluzione24 Ottobre 2008
EmittenteEmilia Romagna - Bologna

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Alberto Pasi, Consigliere

Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore

per l'annullamento

del provvedimento annesso alla concessione edilizia n.1537 per la ristrutturazione di un fabbricato ad uso abitazione in Savigno, via Serre loc. Val di Pozzo con il quale si fissa a carico dei ricorrenti un ammontare del contributo, pagato dai ricorrenti al ritiro della concessione edilizia, con conseguente statuizione di restituzione delle somme illegittimamente versate;

Sul ricorso numero di registro generale 1859 del 1993, proposto da:

Monzoni Vittorio, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Coniglio, con domicilio eletto presso Carlo Coniglio in Bologna, via Arienti 4; Serra Elena;

Comune di Savigno, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Bonetti, con domicilio eletto presso Paolo Bonetti in Bologna, via Altabella 3;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Savigno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16/10/2008 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

  1. Riferisce il ricorrente di aver ritirato in data 25/5/1993 la concessione edilizia n. 1537 per la ristrutturazione di un fabbricato ad uso abitazione in Savigno.

    Con il presente ricorso l'interessato ha contestato al determinazione degli oneri di urbanizzazione stabiliti dal Comune ritenendoli non dovuti, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 10 del 1977 trattandosi di un ampliamento di un edificio unifamiliare contenuto nella misura del 20%.

    Si è costituito in giudizio il Comune intimato che ha contro dedotto alle avverse doglianze e concluso per il rigetto del ricorso.

    Le parti hanno sviluppato le rispettive difese con separate memorie e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16/10/2008.

  2. Il ricorso è infondato.

    Il fabbricato oggetto della ristrutturazione era caratterizzato da una destinazione ad ?uso abitazione rurale?, come emerge dalla stessa relazione tecnica illustrativa allegata al progetto di ristrutturazione.

    Ciò comporta che il ricorrente, che non rivestiva la qualifica di imprenditore agricolo, per effetto della...

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