Sentenza nº 2715 da Council of State (Italy), 21 Maggio 2013

Data di Resoluzione21 Maggio 2013
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Luigi Maruotti, Presidente

Aldo Scola, Consigliere, Estensore

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

Claudio Boccia, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.a.r. Lombardia, Milano, sezione III, n. 603/2010, resa tra le parti e concernente il diniego di riconoscimento come cogenerazione della produzione combinata di energia elettrica e calore per gli anni 2002-2006.

sul ricorso r.g.a.n. 6332/2010, proposto dalla Sef s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Raffaello Perfetti e Francesco Scanzano, con domicilio eletto presso lo studio legale Chiomenti, in Roma, via XXIV Maggio, 43;

L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas-sede di Milano e la Cassa conguaglio per il settore elettrico, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, entrambe rappresentate e difese per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata ria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

il Gestore servizi elettrici - G.s.e. s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Malinconico e Francesco Anaclerio, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, viale Bruno Buozzi, 109;

il Ministero dello sviluppo economico, in persona del ministro in carica, n.c.;

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati, con tutti gli atti e documenti di causa.

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Autorità, della Cassa conguaglio e del Gestore appellati.

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2013, il Consigliere di Stato Aldo SCOLA ed uditi, per le parti, l'avvocato Monica Nardulli, per delega dell'avv. Luca Raffaello Perfetti, e l'avvocato Carlo Malinconico, nonché l'avvocato dello Stato Ventrella.

Vista la sentenza parziale n. 5815 del 2011;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.

FATTO

A) Il T.a.r. di Milano respingeva due connessi e riuniti ricorsi proposti dall'odierna appellante S.e.f. s.r.l. ed un ricorso per motivi aggiunti dalla stessa presentato.

La detta società, titolare di uno stabilimento di produzione di energia elettrica e vapore per usi tecnologici, ubicato nel sito del petrolchimico di Ferrara e costituito da due centrali termoelettriche, denominate CTE1 e CTE2 (quest'ultima composta da due turbine, una a contropressione, denominata GT11 e una a condensazione, denominata GT12) per la produzione in cogenerazione di energia elettrica e calore in forma di vapore, aveva impugnato (con ricorso n. 1386/2008) il provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, prot. 001 1033 del 15 aprile 2008, con il quale era stato negato il riconoscimento come cogenerazione della produzione combinata di energia elettrica e calore effettuata negli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 dall'impianto denominato CTE2, nonché gli atti ad esso presupposti.

Essa aveva impugnato (con ricorso n. 2416/2008) pure il provvedimento prot. GSE/P20080023995 del 16 luglio 2008, con il quale il gestore, in relazione alla richiesta da essa avanzata e volta ad ottenere il riconoscimento come cogenerazione della produzione combinata di energia e calore effettuata nell'anno 2007, per il tramite dell'impianto denominato CTE2, gruppo GT11, aveva affermato che la documentazione alla stessa allegata non consentiva la verifica del rispetto delle condizioni stabilite dalla deliberazione n. 42/2002 dell'A.e.e.g..

Con motivi aggiunti, infine, la società aveva impugnato il provvedimento prot. GSE/P20080023995 del 10 dicembre 2008, con il quale il gestore, a seguito dell'autocertificazione resa dalla società, ai sensi dell'art. 3 del d.m. 11 novembre 1999, per l'energia prodotta nel 2007, aveva aggiornato il conto proprietà dell'odierna appellante n. ?0000708? per il deposito dei certificati verdi, precisando che ?per adempiere all'obbligo che quest'anno è stato fissato al 3,80% (art. 2, comma 146, legge n. 244/2007), sono a voi necessari ?7.745? certificati verdi?.

B) Il T.a.r., disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'impugnazione per acquiescenza, formulata dalla pubblica amministrazione resistente, respingeva le varie doglianze di cui al primo gravame, escludendo che l'attività posta in essere (v. procedimento delineato dalle deliberazioni n. 42/2002 e n. 60/2002) potesse essere qualificata come di autotutela, nonché la sussistenza di violazioni di garanzie partecipative, dato che l'attività di verifica si era svolta in contraddittorio.

La ratio del procedimento di cui all'art. 5, deliberazione n. 42/2002, consisteva nella verifica del rispetto delle condizioni per il riconoscimento della produzione...

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