Ordinanza nº 89 da Constitutional Court (Italy), 16 Maggio 2013
Relatore | Alessandro Criscuolo |
Data di Resoluzione | 16 Maggio 2013 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 89
ANNO 2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco GALLO Presidente
- Luigi MAZZELLA Giudice
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Sergio MATTARELLA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 13, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2012, n. 12 (Disciplina della portualità di competenza regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 3-8 agosto 2012, depositato in cancelleria il 13 agosto 2012 ed iscritto al n. 111 del registro ricorsi 2012.
Udito nella camera di consiglio del 24 aprile 2013 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.
Ritenuto che, con ricorso notificato a mezzo del servizio postale il 3-8 agosto 2012, depositato il successivo 13 agosto (r.r. n. 111 del 2012), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’articolo 13, comma 1, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2012, n. 12 (Disciplina della portualità di competenza regionale), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della detta Regione in data 6 giugno 2012, n. 23, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettere l) e s), della Costituzione, nonché agli articoli 3, 70, 76, 77, 97 della Costituzione medesima ed agli articoli 4 e 6 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia);
che la disposizione impugnata, nel testo vigente al momento della proposizione del ricorso, disponeva: «L’Amministrazione regionale può stipulare convenzioni che, utilizzando lo strumento della concessione demaniale marittima di cui agli articoli 36 e seguenti del codice della navigazione, attuino modelli di partenariato pubblico/privato o di finanza di progetto al fine di consentire la realizzazione di opere e/o infrastrutture non altrimenti conseguibile. Tali convenzioni, ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano le modalità di esercizio...
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