Sentenza nº 302 da C.G.A.R. Sicilia, 28 Febbraio 2013

Data di Resoluzione28 Febbraio 2013
EmittenteC.G.A.R. Sicilia

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso in appello n. 523/2012 proposto da

MANGIARACINA FRANCA MARIA

rappresentata e difesa dagli avv.ti Pieranna Filippi e Girolamo Rubino ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Oberdan n. 5, presso lo studio del predetto avv. Girolamo Rubino;

c o n t r o

l'ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI - DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA DELLA REGIONE SICILIANA e l'ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI - DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI PER L'AGRICOL-TURA DELLA REGIONE SICILIANA - SERVIZIO XX - ISPETTORATO PROVINCIALE AGRICOLTURA DI TRAPANI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (sez. II) - n. 414/2012 del 21 febbraio 2012;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Consigliere Pietro Ciani;

Udito alla pubblica udienza del 22 novembre 2012 l'avv. G. Rubino per la ricorrente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con ricorso al T.A.R. Palermo, notificato l'8/10/2010 e depositato il successivo 15/10, la signora Mangiaracina Franca Maria impugnava il provvedimento prot. n. 59495 del 20.7.2010 di rigetto del ricorso gerarchico dalla stessa presentato avverso il provvedimento n. 1 dell'11.1.10, con il quale l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura (I.P.A.) di Trapani aveva disposto la revoca dei propri precedenti decreti n. 42 del 5.12.02 e n. 94 del 12.5.05 - con i quali alla predetta Mangiaracina erano stati erogati i benefici economici previsti, per il primo insediamento dei giovani agricoltori, dal POR Sicilia 2000/2006, Misura 4.07 - nonché, il verbale di contestazione n. 1471 del 21.12.09.

Ne chiedeva l'annullamento, previa sospensione degli effetti, articolando un unico profilo di censura riconducibile alla violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

La ricorrente - premesso in fatto di aver presentato, in data 19/12/2001, rituale domanda al fine di ottenere i benefici economici di cui sopra - riteneva, sostanzialmente, di essere in regola con il requisito richiesto dal bando, concernente l'assunzione della qualifica di imprenditori agricolo, risultando, a suo parere, ininfluente il fatto che la data di sottoscrizione del contratto di affitto del terreno su cui impiantare l'attività di imprenditore agricolo fosse anteriore a quella prescritta.

Alla predetta istanza aveva fatto seguito il riconoscimento di un contributo complessivamente pari ad E 12.082,00 concesso con una prima tranche mediante D.A. n. 42 del 5/12/2002 e con una seconda erogazione mediante D.A. n. 94 del 12/5/2005, avvenuta a seguito di verifica dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi.

Con il provvedimento oggetto di gravame l'Amministrazione rigettava il ricorso gerarchico presentato dalla signora Mangiaracina contro il...

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