Sentenza nº 8319 da Lazio, Roma, 15 Settembre 2008

Data di Resoluzione15 Settembre 2008
EmittenteLazio - Roma

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Seconda Bis)

Composto dai Sigg.ri Magistrati:

Francesco CORSARO Presidente

Paolo RESTAINO Consigliere relatore

Solveig COGLIANI Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sui ricorsi nn. 7220/01, 12171/02 e 6477/03 proposti dalla Società MA.LU. s.r.l., in persona del suo legale rappresentante sig. Pietro Montanari rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Lavitola e Maria Enrica Cavalli con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Roma alla via Costabella n. 23

c o n t r o

il Comune di Roma, in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso, da ultimo, dall'avv. Andrea Magnanelli con domicilio eletto presso lo stesso nella sede dell'Avvocatura comunale in Roma alla via del Tempio di Giove, 21 (Campidoglio);

la Regione Lazio, in persona del Presidente della G.R. nei soli ricorsi n. 12171/02 e n. 6477/03, rappresentata e difesa, solo nel ricorso n. 12171/02, dall'avv. Maria Montanaro con domicilio eletto presso la stessa nella Sede della Avvocatura Regionale in Roma, alla via M. Colonna, 27

per l'annullamento

dei seguenti provvedimenti del Comune di Roma:

1) determinazione dirigenziale (X Dipartimento Ufficio Conc. Ediliz.) n. 1845 dell'11.12.2000 (e sottostante parere del Responsabile del procedimento) di applicazione di misura di salvaguardia con sospensione di ogni determinazione in ordine a domanda di concessione edilizia presentata dalla società ricorrente; nonchè delibera C.C. n. 92/97 concernente "Variante al P.R.G. (Variante delle Certezze) in una con la delibera C.C. n. 203/95 di controdeduzioni alle osservazioni della delib. G.M. n. 3622/90 (atti impugnati con il ric. n. 7220/01);

2) delibera G.R. Lazio n. 596 del 17.5.2002 avente ad oggetto l'approvazione della variante al P.R.G. per il reperimento di aree per servizi e verde pubblico; delibera C.C. n. 203 del 14.9.1995 di controdeduzioni alle osservazioni alla delibera di G.M. 3622/90 di adozione della variante al P.R.G. per il reperimento di aree per servizi e verde pubblico; delibera G.M. n. 3622 del 4.6.1990 avente ad oggetto l'adozione della Variante al P.R.G. per il reperimento di aree per servizi e verde pubblico (atti impugnati con il ric. n. 12171/02);

3) determinazione dirigenziale n. 1019 del 29.11.2002 (Dip. IX . II U.O. Uff. conc. Edil.) concernente la definitiva reiezione della domanda della società ricorrente (n. 47062 di prot. del 31.7.2002) di concessione edilizia per la realizzazione di edificio residenziale in via Fedro (atto impugnato con il ric. n. 6477/03)

e per ottenere

con riferimento ai ricorsi nn. 7220/01 e 6477/03, il relativo risarcimento dei danni.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Viste le costituzioni in giudizio del Comune di Roma e della Regione Lazio (per i soli ricorsi nn. 12171/02 e 6477/03);

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 5 luglio 2007 il relatore Consigliere Paolo Restaino e uditi, altresì, i difensori delle parti come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Vengono impugnate la determinazione dirigenziale n. 1845 dell'11.12.2000 (ed il sottostante parere del Responsabile del procedimento) del Comune di Roma (X Dipartimento Ufficio Concessioni edilizie) con cui, in applicazione di misura di salvaguardia, è stata sospesa ogni decisione in ordine ad una domanda di concessione edilizia presentata dalla società ricorrente, nonchè la delibera C.C. n. 92/97 avente ad oggetto "Variante al Piano Regolatore Generale (Variante delle Certezze", in una con la delibera C.C. n. 203/95 di controdeduzioni alle osservazioni alla delibera G.M. n. 3622/90).

Riferisce la ricorrente, proprietaria in Comune di Roma, località Piazzale Socrate, via Fedro di un'area della superficie di mq. 4.676 situata in una zona semicentrale già da tempo urbanizzata ed abitata e avente destinazione edificatoria a zona D (completamento) in base al P.R.G. del '65, destinazione ulteriormente confermata dalla successiva variante generale 1967/71, di aver presentato in data 31.7.2000, al Comune di Roma, istanza (n. 47062 di prot.) per ottenere una concessine edilizia relativa alla realizzazione di edificio residenziale, per una cubatura complessiva pari a mc. 13.910, che con la impugnata determinazione dirigenziale n. 1845 dell'11.12.2000, in applicazione di misura di salvaguardia, è stata sospesa ogni decisione in merito alla suddetta istanza di concessione edilizia.

Rappresenta, con riferimento alla relazione istruttoria dell'ufficio tecnico sulla cui base è stato poi emesso il parere del responsabile del procedimento che ha dato a sua volta luogo al provvedimento soprassessorio, che nella stessa Relazione istruttoria viene asserito che nella variante di salvaguardia, adottata con delibera C.C. n. 279/91, l'area della ricorrente "resta M/3".

Rileva invece che dal raffronto di tale indicazione con quella usata nella stessa relazione con riferimento alla variante al P.R.G. adottata con delibera C.C. n. 92/97 (c.d. Piano delle Certezze) in base alla quale ognuna delle predette varianti "riconferma la zona M/3", si evince che la variante di salvaguardia non ha interessato l'area della ricorrente.

Tanto, anche perchè la "variante di salvaguardia" non ha avuto ad oggetto il reperimento e l'integrazione di aree per servizi, bensì finalità esclusivamente ambientali ed inoltre i suoi contenuti fondamentali sono consistiti esclusivamente nell'ampliamento della zona H (agricola), nell'ampliamento della zona N (verde pubblico), nell'ampliamento della zona G/1 (parco privato vincolato) ed infine nella riduzione dei pesi insediativi nelle zone di P.R.G. E/1 (espansione), F/2 (ristrutturazione urbanistica) e G/4 (case con orto e giardino), sicchè non ha investito l'area della ricorrente mediante una conferma del vincolo a zona M/3, il che comunque per quanto detto innanzi si contesta, ed in tal caso varrà la censura di cui al successivo primo motivo di ricorso.

Tanto premesso per quanto concerne specificamente la impugnata determinazione dirigenziale n. 1845/2000 (nonchè la proposta di sospensione del Responsabile del procedimento e la istruttoria dell'Ufficio Tecnico).

Vengono dedotti i seguenti motivi di gravame:

1) Violazione del giudicato e conseguente violazione e falsa applicazione della normativa tutta in materia di applicazione di misure di salvaguardia ed in particolare dell'art. 3 L. 6 agosto 1967 n. 765 integrativo e modificativo dell'art. 10 della L. 17.8.1942 n. 1150, dell'articolo unico della L. 3.11.1952 n. 1902 modificata con L. 21.12.1955 n. 1357, con L. 30.7.1959 n. 615 e con L. 5.7.1966 n. 517 e dell'art. 5 L.R. 24/77 - Eccesso di potere per errore e falsità...

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