Sentenza nº 1091 da Council of State (Italy), 22 Febbraio 2013

Data di Resoluzione22 Febbraio 2013
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Giorgio Giovannini, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA, SEZIONE III, n. 39154/2010, resa tra le parti, concernente esclusione da gara d'appalto - annotazione nel casellario informatico - escussione cauzione;

sul ricorso numero di registro generale 2661 del 2011, proposto dalla Edilt s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa Agostinacchio, con domicilio eletto presso Marco Gardin in Roma, via Laura Mantegazza, 24;

il Comune di Milano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Izzo, Maria Teresa Maffey e Maria Rita Surano, con domicilio eletto presso il primo in Roma, Lungotevere Marzio, 3;

l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (oggi, Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Avcp), in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

le società Milano Assicurazioni s.p.a. e Solcasa s.r.l., non costituite in giudizio nel presente grado;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e dell'Avcp;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2012 il Cons. Bernhard Lageder e uditi per le parti gli avvocati Agostinacchio e Maffey, nonché l'avvocato dello Stato Palasciano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio respingeva (a spese compensate) il ricorso n. 6899 del 2006, proposto dalla Edilt s.r.l. avverso i seguenti atti:

    (i) l'esclusione della ricorrente, disposta dalla commissione di gara nella seduta del 26 maggio 2006, dalla gara d'appalto indetta dal Comune di Milano per l'affidamento delle opere di risanamento della scuola media di via Dalmazia 4 in Milano (all'importo base d'asta di euro 2.497.292,08 + oneri di sicurezza), sul presupposto di un collegamento sostanziale con altre impresa partecipante alla stessa procedura, in particolare con le società Imest s.r.l., Pantarei s.r.l. e Maralfa s.a.s. (le ultime due in costituenda associazione temporanea), sebbene nella domanda di partecipazione fosse stata dichiarata l'insussistenza di situazioni di controllo o collegamento sostanziale con altre imprese partecipanti;

    (ii) i provvedimenti consequenziali di escussione della garanzia fideiussoria, di segnalazione all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (oggi, Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Avcp) e di annotazione del provvedimento di esclusione nel casellario informatico delle imprese qualificate, ai sensi dell'art. 27, comma 2, d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34;

    (iii) il bando di gara n. 26 del 2006, pubblicato il 28 marzo 2006 (con termine di presentazione delle offerte fino al 4 maggio 2006), segnatamente le clausole di cui ai punti 1), lett. j), e 10), nonché a p. 10, lett. p), e il relativo ?patto di integrità?, nelle parti in cui definivano la causa di esclusione costituita dal collegamento sostanziale tra imprese concorrenti.

    L'adito...

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