Ordinanza nº 313 da Constitutional Court (Italy), 27 Dicembre 2012

RelatoreGaetano Silvestri
Data di Resoluzione27 Dicembre 2012
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 313

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Franco GALLO Giudice

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 157, quinto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), promossi dal Giudice di pace di Livorno con due ordinanze del 12 febbraio 2007 e con una ordinanza del 5 marzo 2007, pervenute alla Corte costituzionale l’11 giugno 2012, iscritte, rispettivamente, ai nn. 124, 125 e 126 del registro ordinanze del 2012 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell’anno 2012.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 2012 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che il Giudice di pace di Livorno, con due ordinanze del 12 febbraio 2007 (r.o. nn. 124 e 125 del 2012) ed una del 5 marzo 2007 (r.o. n. 126 del 2012), tutte pervenute alla Corte costituzionale l’11 giugno 2012, ha sollevato – in riferimento agli articoli 3 e 27, secondo comma, della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 157, quinto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui non dispone che il termine triennale di prescrizione, previsto per i reati puniti con pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applichi a tutti i reati di competenza del giudice di pace;

che nel primo dei giudizi a quibus (r.o. n. 124 del 2012) il rimettente è investito di una richiesta di archiviazione – relativamente ai delitti di minaccia (art. 612 c.p.) e ingiuria (art. 594 c.p.), commessi in epoca compresa tra i mesi di luglio e agosto del 2003 – sul presupposto dell’intervenuta prescrizione dei reati, essendo trascorsi più di tre anni dalla...

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