Sentenza nº 5917 da Council of State (Italy), 22 Novembre 2012

Data di Resoluzione22 Novembre 2012
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Giorgio Giovannini, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore

Claudio Contessa, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III n. 1466/2008, resa tra le parti;

sul ricorso numero di registro generale 5394 del 2008, proposto dalla s.r.l. Sicilsaldo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Donato De Luca e Giovanni Pitruzzella, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via Stoppani, 1;

Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Soa Ismeq S.p.A., non costituita nel presente grado del giudizio;

Coci S.r.l., non costituita nel presente grado del giudizio;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2012 il consigliere Maurizio Meschino e udito per le parti l'avvocato De Luca e l'avvocato dello Stato Dettori;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

  1. La s.r.l. Sicilsaldo:

    - con il ricorso n. 8829 del 2006, proposto al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, ha chiesto l'annullamento della nota del 15 settembre 2006 (n. prot. 39623/06/isp) di comunicazione alla detta società della delibera del Consiglio dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 27 luglio 2006 (depositata il 15 settembre successivo), con cui l'Autorità ha deliberato: che la SOA ISMEQ s.p.a. adotti un atto di revoca della attestazione n. 501/33/00 del 18 marzo 2005, sostituita dalla n. 549/33/00 del 14 giugno successivo, rilasciata all'Impresa Sicilsaldo s.r.l., in quanto emessa sulla base di documentazione che non ha trovato riscontro oggettivo in atti o attestazioni del soggetto committente; l'inserimento della relativa annotazione nel casellario informatico di cui all'art. 27 del d.P.R. n. 34/2000;

    - con motivi aggiunti ha chiesto l'annullamento del provvedimento della SOA ISMEQ s.p.a. recante...

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