Sentenza nº 768 da Abruzzo, L'Aquila, 10 Novembre 2012

Data di Resoluzione10 Novembre 2012
EmittenteAbruzzo - L'Aquila

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Saverio Corasaniti, Presidente

Paolo Passoni, Consigliere, Estensore

Alberto Tramaglini, Consigliere

Istanza risarcitoria per silenzio inadempimento;

sul ricorso numero di registro generale 779 del 2011, proposto da:

Clemente Giampaoli, rappresentato e difeso dall'avv. Rodolfo Ludovici, con domicilio eletto presso Rodolfo Avv. Ludovici in L'Aquila, via Martiri di Onna,8; Soc. C.L.A.S. Costruzioni Srl;

Comune di L'Aquila in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Domenico De Nardis, con domicilio eletto presso Domenico Avv. De Nardis in L'Aquila, via G. Pastorelli,18/C;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di L'Aquila in Persona del Sindaco P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2012 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con sentenza n. 126/2012 del 28.2.12 questo Tar accoglieva il gravame ex artt. 31 e 117 CPA proposto dal ricorrente, con conseguente accertamento dell'obbligo (e relativa condanna) del comune dell'Aquila di provvedere entro sessanta giorni sull'istanza di parte, mirata alla riclassificazione urbanistica dei terreni di proprietà del ricorrente medesimo.

In relazione poi alla domanda risarcitoria per danno da ritardo ?parimenti allegata al ricorso sul silenzio-rifiuto - la predetta pronuncia 126/12 rimetteva le parti all'odierna udienza pubblica del 24.10.12, in applicazione del combinato disposto degli artt. 30 e 117 CPA.

Successivamente, con sentenza 436/2012 ?alla luce dell'ostinata inerzia civica nell'adempimento impartito- veniva nominato apposito commissario ad acta.

In vista dell'odierna udienza di discussione mirata al vaglio dell'istanza di risarcimento, il (solo) patrono ricorrente ha prodotto memoria in data 19.9.2012.

Va preliminarmente statuita la sussistenza del diritto al ristoro per danno da ritardo ex artt. 2 bis legge 241/90 e 30 CPA, in relazione alla intervenuta violazione dei termini del procedimento da parte del comune intimato (violazione ormai accertata con le pronunce sopra indicate, in ordine alle quali nessuna delle parti in causa ha evidenziato medio tempore la sopravvenienza di riforme totali o parziali in appello).

Come sopra anticipato, l'amministrazione intimata è stata in un primo tempo...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT