Legittimità

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2012
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 23 LUGLIO 2012, N. 12811
PRES. TRIFONE – EST. CARLEO – P.M. X (CONF.) – RIC. V.S. C. COMUNE DI ROMA
Responsabilità civile y Amministrazione pubblica
y Opere pubbliche y Strade y Cantiere stradale y Dan-
ni cagionati a terzi y Responsabilità ex art. 2051 c.c.
y Soggetto responsabile y Individuazione y Condizio-
ni y Responsabilità dell’appaltatore e dell’ente ap-
paltante proprietario della strada y Sussistenza.
. In tema di danni determinati dall’esistenza di un can-
tiere stradale, qualora l’area di cantiere risulti comple-
tamente enucleata, delimitata ed aff‌idata all’esclusiva
custodia dell’appaltatore, con conseguente assoluto
divieto su di essa del traff‌ico veicolare e pedonale, dei
danni subìti all’interno di questa area risponde esclusi-
vamente l’appaltatore, che ne è l’unico custode. Allor-
quando, invece, l’area su cui vengono eseguiti i lavori
e insiste il cantiere risulti ancora adibita al traff‌ico
e, quindi, utilizzata ai f‌ini di circolazione, denotando
questa situazione la conservazione della custodia da
parte dell’ente titolare della strada, sia pure insieme
all’appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi
dell’art. 2051 c.c. sussiste sia a carico dell’appaltatore
che dell’ente, salva l’eventuale azione di regresso di
quest’ultimo nei confronti del primo a norma dei comu-
ni principi sulla responsabilità solidale. (Nella specie,
poiché la strada era aperta al traff‌ico, la S.C. ha affer-
mato la responsabilità anche dell’ente proprietario
della stessa). (Mass. Redaz.) (c.c., art. 2051; nuovo
c.s., art. 21) (1)
(1) Negli stessi termini, v. Cass. civ. 16 maggio 2008, n. 12425, in que-
sta Rivista 2008, 830; Cass. civ. 6 luglio 2006, n. 15383, ivi 2007, 696.
Nello stesso senso di cui in massima, v. Cass. civ. 26 settembre 2006,
n. 20825, ivi 2007, 1196. In dottrina, v. E. COLOMBINI, Il danno da
cose in custodia, ivi 2008, 705.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 24 febbraio 1989 V.S. conveni-
va in giudizio il Comune di Roma chiedendone la condan-
na al risarcimento dei danni, f‌isici e materiali, da lui subiti
a seguito di un incidente avvenuto in data (Omissis). A
sostegno della domanda, esponeva che il giorno del fatto,
intorno alle ore 21,00, mentre percorreva la suddetta stra-
da a bordo della sua autovettura Fiat 127 tg. Roma ……
era sprofondato in una buca presente sul manto stradale e
non segnalata. A causa del colpo, si erano rotti il cerchio-
ne di una ruota e, soprattutto, i bracci dell’avantreno, per
cui aveva perso il controllo della vettura che, sbandando,
aveva invaso l’opposta corsia di marcia ed era entrata in
collisione frontale con l’autovettura Fiat Ritmo tg. ….. che
procedeva in senso contrario, condotta dal proprietario
Fi.Fa. . Sul luogo del sinistro erano in corso lavori stradali
ed a causa della pioggia si erano formate numerose buche,
tra le quali quella che aveva cagionato l’incidente di cui
era rimasto vittima. Con autonomo atto di citazione del
4 luglio 1989, C.R., terzo trasportato sull’autovettura Fiat
127 condotta dal V., conveniva in giudizio quest’ultimo, la
sua Compagnia di assicurazione SAI spa, l’Italgas in quali-
tà di ente appaltante dei lavori stradali, le società CTS srl
e Luna srl quali imprese appaltatrici delle opere, la Lloyd
Adriatico spa in qualità di Compagnia di assicurazione del
Fi. e, da ultimo, G.L. , quale direttore dei lavori, chiedendo
la loro condanna in solido a risarcirgli i danni subiti. Al-
l’udienza del 30 marzo 1990 i due giudizi venivano riuniti.
Il contraddittorio, peraltro, si completava con la chiamata
in causa della Soles spa. società incaricata della manu-
tenzione della strada, dell’Assitalia, Compagnia di assicu-
razione della CTS srl della Ticino Ass. spa, Compagnia di
assicurazione della Luna srl e di Fi.Fa. . Tutte le parti si
costituivano e ciascuna chiedeva il rigetto delle domande
proposte nei suoi confronti. Il F. presentava inoltre ricon-
venzionale per ottenere la condanna dei convenuti, in
solido, al risarcimento dei danni da lui subiti.
Nel corso del giudizio, la SAI spa versava al C. la somma
di L. 150.000.000 senza pregiudizio dei propri diritti e con
riserva di rivalersi nei confronti delle parti delle quali
sarebbe stata riconosciuta la responsabilità nella produ-
zione dell’evento dannoso. In esito al giudizio, il Giudice
di primo grado dichiarava che il sinistro si era verif‌icato
per colpa concorrente di V.S. nella misura del 60% nonché,
in solido tra loro, del Comune di Roma, dell’Italgas, della
Soles spa, del Fallimento CTS, della Luna 85 srl e di G.L.
nella residua misura del 40% e, conseguentemente, li con-
danna al risarcimento dei danni in favore di C.R. , Fi.Fa. e
dello stesso V.S. , salvo regresso ai sensi dell’art. 2055 c.c..
Avverso tale sentenza proponevano autonomi atti di
appello, successivamente riuniti, il Comune di Roma e
la Luna 85 srl chiedendo, per motivi diversi, l’esclusione
delle rispettive responsabilità. Si costituivano tutte le altri
parti, ad eccezione del Fallimento CTS srl, spiegando, a
loro volta, appello incidentale. In esito al giudizio, la Corte
di Appello di Roma con sentenza n. 4959/06 depositata in
data 14 novembre 2006 accoglieva gli appelli incidentali
della Soles spa, Italgas spa, Assitalia spa, rigettava l’ap-
pello principale del Comune di Roma e, parzialmente,
l’appello principale della Luna srl e rigettati gli appelli
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incidentali di C.R. , Fi.Fa. , G.L. , V.S. , SAI spa e Lloyd
Adriatico spa, così provvedeva: dichiarava che il sinistro
di cui è causa si era verif‌icato per colpa concorrente di
V.S. nella misura del 60% nonché, in solido tra loro, del Co-
mune di Roma, della Luna srl e di G.L. nella misura del re-
stante 40%; condannava V.S. , salvo regresso nei confronti
della SAI spa entro il massimale della polizza assicurativa,
il Comune di Roma, la Luna 85 srl, salvo regresso nei con-
fronti della Ticino spa, e G.L. al risarcimento dei danni in
favore di C.R. e Fi.Fa. come quantif‌icati nella sentenza di
primo grado; condannava il Comune di Roma, la Luna 85
srl, salvo regresso nei confronti della Ticino spa e G.L. al
risarcimento dei danni in favore ai V.S. come quantif‌icati
nella sentenza del Tribunale di Roma nr. 33856/2002; di-
chiarava che le Assicurazioni d’Italia spa era la compagnia
assicuratrice del Fallimento CTS; compensava tra le parti
le spese processuali del grado. Avverso la detta sentenza
hanno quindi proposto ricorso per cassazione, in via princi-
pale, articolato in quattro motivi C.R. ; ricorso incidentale
aff‌idato ad un unico motivo la Montepaschi Assicurazione
Danni Spa; ricorso incidentale aff‌idato a due motivi il Co-
mune di Roma. Resistono con controricorsi l’Ina Assitalia,
la Società Italiana per il gas, la Allianz Spa., G.L. , il C. ,
la Soles srl., il Comune di Roma, la Montepaschi. La Soles
Sri, l’Ina-Assitalia, il C. ed il G. hanno depositato memorie
illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve rilevarsi che il ricorso princi-
pale e quelli incidentali sono stati riuniti, in quanto propo-
sti avverso la stessa sentenza.
Sempre, in via preliminare, nell’inquadrare il com-
plesso delle doglianze contenute nei vari ricorsi, mette
conto di sottolineare che i vizi motivazionali, dedotti, sia
dal ricorrente principale sia dai ricorrenti incidentali, non
sono stati accompagnati dal prescritto momento di sintesi,
(omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva pun-
tualmente i limiti, oltre a richiedere sia l’indicazione del
fatto controverso, riguardo al quale si assuma l’omissione,
la contraddittorietà o l’insuff‌icienza della motivazione
sia l’indicazione delle ragioni per cui la motivazione sa-
rebbe inidonea a sorreggere la decisione (Cass. ord. n.
16002/2007, n. 4309/2008 e n. 4311/2008).
Ne deriva l’inammissibilità sia del terzo e quarto moti-
vo proposti dal ricorrente principale sia dei vari submotivi
svolti da tutti i ricorrenti, contenuti esattamente nelle
prime due doglianze proposte dal ricorrente principale
ed in tutte le complessive tre doglianze proposte dai due
ricorrenti incidentali.
E ciò, alla luce dell’orientamento di questa Corte
secondo cui “in caso di proposizione di motivi di ricorso
per cassazione formalmente unici, ma in effetti articolati
in prof‌ili autonomi e differenziati di violazioni di legge
diverse, sostanziandosi tale prospettazione nella proposi-
zione cumulativa di più motivi, aff‌inché non risulti elusa
la “ratio” dell’art. 366-bis cod. proc. civ., deve ritenersi che
tali motivi cumulativi debbano concludersi con la formu-
lazione di tanti quesiti per quanti sono i prof‌ili fra loro
autonomi e differenziati in realtà avanzati, con la conse-
guenza che, ove il quesito o i quesiti formulati rispecchino
solo parzialmente le censure proposte, devono qualif‌icarsi
come ammissibili solo quelle che abbiano trovato idoneo
riscontro nel quesito o nei quesiti prospettati, dovendo
la decisione della Corte di Cassazione essere limitata al-
l’oggetto del quesito o dei quesiti idoneamente formulati,
rispetto ai quali il motivo costituisce l’illustrazione. (S.U.
5624/09, Cass. 5471/08).
Procedendo all’esame del ricorso principale, proposto
dal C., si deve evidenziare che con la prima doglianza,
deducendo la violazione e la falsa applicazione di norme
di diritto (artt. 32 Costituzione, 2043, 1223, 1226, 2059 cc,
185 c.p.) ed omessa, insuff‌iciente o contraddittoria moti-
vazione, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata
nella parte in cui la Corte di Appello ha ritenuto corretto il
procedimento logico - giuridico seguito dal giudice di pri-
mo grado nella liquidazione di alcune voci di danno, senza
chiarire sulla base di quali elementi avesse accertato che
il giudice di prime cure aveva fondato le proprie conclu-
sioni sulla base delle risultanze peritali. L’assunto della
Corte sarebbe stato del tutto generico, non condividibile,
sostanziandosi in una motivazione apparente.
Ha chiesto quindi che la Corte di Cassazione volesse
“accogliere il seguente quesito di diritto. In materia di
risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale,
la liquidazione deve tenere conto della effettiva sofferen-
za patita dall’offeso, della gravità dell’illecito e di tutti gli
elementi peculiari della fattispecie concreta (età, sesso,
grado di istruzione, prospettive di vita future, aspirazioni
etc.) tali da non rendere la suddetta liquidazione irrisoria
e/o simbolica e/o comunque correlata all’effettivo pregiu-
dizio subito dal danneggiato, anche in considerazione alle
prospettive di vita futura. Inoltre, nella determinazione
del danno, il Giudice di merito deve tenere conto della do-
cumentazione versata in atti ovvero, qualora la liquidazio-
ne avvenga in via equitativa, indicare con chiarezza l’iter
logico giuridico seguito per formare il libero convincimen-
to, inclusa l’indicazione dei documenti considerati per
giungere alla decisione”. Con la seconda doglianza, svolta
per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art.
360, n.3 cpc) in relazione agli artt. 1223 e 1277 cod. civ.
omessa, insuff‌iciente o contraddittoria motivazione circa
un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5, c.p.c.),
il ricorrente deduce che la sentenza impugnata è, inoltre,
censurabile anche per un ulteriore e differente motivo, co-
stituito dal fatto che i giudici di merito, nel calcolo della
somma liquidata, non hanno tenuto conto della rivaluta-
zione monetaria e degli interessi compensativi dalla data
del sinistro sino alla data di pubblicazione della sentenza
di primo grado, liquidando la somma ai valori attuali senza
indicare i canoni adottati ma attraverso un generico ed
incomprensibile riferimento all’equità ed “ai rendimenti
delle forme più comuni di investimento in uso tra i piccoli
risparmiatori”.
Ha chiesto quindi che la Corte di Cassazione volesse
“accogliere il seguente quesito di diritto. Nella determi-
nazione del quantum dovuto a titolo di risarcimento dei
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danni extracontrattuali da fatto illecito gli interessi e la
rivalutazione monetaria si determinano a decorrere dalla
data del sinistro ovvero, in alternativa, dalla domanda ed
il giudice deve indicare puntualmente I canoni applicativi
utilizzati”.
Entrambe le doglianze sono inammissibili; la seconda è
altresì infondata. Ed invero, in primo luogo, deve rilevarsi
che i quesiti di diritto non soddisfano le prescrizioni di
legge.
Invero, il quesito di diritto, secondo il consolidato
orientamento di questa Corte, “deve compendiare: a) la
riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti
al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della rego-
la di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola
di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta
applicare al caso di specie. È, pertanto, inammissibile
il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a
chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accerta-
re se vi sia stata o meno la violazione di una determinata
disposizione di legge” (Cass., ord. n. 19769 del 2008; Cass.,
S.U., n. 6530 del 2008).
Né il quesito può risolversi in un generico invito alla
Corte a tenere conto della documentazione versata in atti;
a tenere conto della sofferenza patita dall’offeso, della
gravità dell’illecito e di tutti gli elementi peculiari della
fattispecie concreta tali da non rendere la liquidazione
irrisoria e/o simbolica; a pronunziarsi su determinate que-
stioni, così come è avvenuto nella specie. Occorre invece
che il ricorrente nella redazione del quesito proceda al-
l’enunciazione di un principio di diritto diverso da quello
posto a base del provvedimento impugnato e, perciò, tale
da implicare un ribaltamento della decisione adottata dal
giudice a quo, indicandone l’errore o gli errori compiuti e
specif‌icando la regola da applicare” (cfr. S.U. n. 3519/2008,
Cass. n. 19769/08).
L’inammissibilità del primo motivo di impugnazione de-
riva inoltre dal rilievo che le ragioni di doglianza, formu-
late dal ricorrente, come risulta di ovvia evidenza dal loro
stesso contenuto e dalle espressioni usate, non concernono
violazioni o false applicazioni del dettato normativo bensì
la valutazione della realtà fattuale, come è stata operata
dal giudice di primo grado e fatta propria dalla Corte di
merito; né evidenziano effettive carenze o contraddizioni
nel percorso motivazionale della sentenza impugnata ma,
riproponendo l’esame degli elementi fattuali già sottoposti
al giudice di primo grado, riproposti alla Corte del merito
e da entrambi disattesi, mirano ad un’ulteriore valutazio-
ne delle risultanze processuali, tentando di trasformare il
giudizio di legittimità in un terzo ed inammissibile giudi-
zio di merito.
Il secondo motivo di doglianza è altresì infondato alla
luce del rilievo che la Corte di merito ha disatteso la do-
glianza, avanzata dal C. avverso la liquidazione del primo
giudice, sulla base della considerazione che il giudice di
primo grado aveva determinato i danni, all’attualità, e cal-
colato quindi, correttamente, sugli importi totali l’ulterio-
re danno da lucro cessante e gli interessi legali a decorrere
dalla sentenza all’effettivo soddisfo.
Ora, la decisione non merita affatto censura in quanto,
qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracon-
trattuale sia effettuata con riferimento ai valori monetari
esistenti alla data della liquidazione, non occorre tener
conto della svalutazione verif‌icatasi a partire dal giorno
dell’insorgere del danno né degli interessi compensativi
maturati a decorrere dalla data del sinistro, essendo do-
vuto al danneggiato soltanto il risarcimento del mancato
guadagno (o lucro cessante) provocato dal ritardo nella
liquidazione.
Passando all’esame delle due successive doglianze, en-
trambe svolte per vizio motivazionale (la terza articolata
per omessa motivazione, la quarta per omessa, insuff‌i-
ciente e contraddittoria motivazione),va evidenziato che
il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata perché
la Corte di merito non avrebbe argomentato in ordine alla
determinazione della riduzione della capacità lavorativa
specif‌ica né avrebbe spiegato i motivi che l’avevano porta-
to alla liquidazione delle spese mediche ed odontoiatriche
in misura inferiore a quanto documentato ed accertato dal
Consulente del Tribunale.
Nessuna delle due doglianze è accompagnata da mo-
mento di sintesi, onde la loro inammissibilità alla luce
delle considerazioni espresse in precedenza.
Passando all’esame del ricorso incidentale proposto
dalla Montepaschi Assicurazione Danni Spa, va osservato
che con l’unica doglianza svolta, articolata sotto il prof‌ilo
della violazione e/o falsa applicazione di legge nonché
della motivazione erronea, la ricorrente lamenta che il
giudice di appello avrebbe “commesso un grave errore cir-
ca il punto decisivo della vertenza riguardante sia i limiti
della copertura assicurativa offerta dall’istituto assicura-
tore sia della mancanza di prove in ordine alla titolarità
dell’erroneo riempimento della buca sia, in subordine,
delle cause che provocarono l’abbassamento del terreno
di riempimento”.
Ha chiesto quindi che la Corte di Cassazione si pro-
nunciasse sul seguente quesito di diritto: “nel caso di
incidente stradale la colpa di un’impresa appaltatrice,
va provata in concreto sia in rapporto alla titolarità dei
lavori eseguiti mentre l’obbligo dell’istituto assicuratore di
tenere indenne il proprio assicurato va circoscritto ai soli
rischi garantiti senza possibilità alcuna di interpretazione
estensiva degli stessi”.
La doglianza è inammissibile in entrambi i suoi prof‌ili.
In primo luogo, deve rilevarsi l’inammissibilità del prof‌ilo,
attinente al vizio motivazionale,non accompagnato dal
prescritto momento di sintesi.
In secondo luogo, va rilevata l’inammissibilità del
prof‌ilo afferente la dedotta violazione di legge in quanto
il quesito non soddisfa le prescrizioni dettate dall’art.366
bis c.p.c..
Ed invero, deve sottolinearsi che l’ammissibilità del
motivo di impugnazione è condizionata alla formulazio-
ne di un q uesito, compiuta ed autosuff‌ic iente, dalla cui
risoluzione scaturisce necessariamente il segno della
decisione (Sez. un. 28054/08) e dev e escluders i che il
quesito possa essere integrato dalla Corte attraverso

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