Sentenza nº 5465 da Council of State (Italy), 25 Ottobre 2012

Data di Resoluzione25 Ottobre 2012
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Giorgio Giovannini, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III QUATER n. 229/2012, resa tra le parti, concernente accesso agli atti per l'applicazione dei programmi di sorveglianza sulla tbc.

sul ricorso numero di registro generale 2127 del 2012, proposto da:

Università Cattolica del Sacro Cuore, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Damiani, con domicilio eletto presso Michele Damiani in Roma, via Antonio Mordini, 14;

Associazione Codici/Centro per i diritti del cittadino, Associazione Codici Lazio, Associazione Codici Salute, Codici e Codici Lazio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, tutte rappresentate e difese dall'avv. Massimo Letizia, con domicilio eletto presso Ass.ne Codici in Roma, viale G. Marconi, 94;

Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro nominato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Maria Privitera, con domicilio eletto presso Rosa Maria Privitera in Roma, via M. Colonna 27;

Asl Roma E;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Associazione Codici/Centro per i diritti del cittadino, di Associazione Codici Lazio, di Associazione Codici Salute, di Codici e Codici Lazio, di Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro, di Presidenza del Consiglio dei Ministri, di Regione Lazio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2012 il Cons. Silvia La Guardia e uditi per le parti gli avvocati Damiani, Letizia e Privitera;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 - Con la sentenza n. 229 del 2012, oggetto del presente appello, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha parzialmente accolto il ricorso n. 9415 del 2011 proposto dalle Associazioni qui appellate per l'accesso a vari documenti amministrativi chiesti in ostensione al Policlinico universitario Gemelli, al Commissario straordinario per la sanità presso la Regione Lazio ed all'Azienda sanitaria locale Roma E, che avevano opposto dinieghi espressi o taciti.

Il Tar ha rilevato l'inammissibile proposizione del ricorso nei confronti del Commissario straordinario, organo statale, perché non ritualmente notificato presso l'Avvocatura dello Stato, ha dato atto della ostensione, medio tempore, di parte della documentazione richiesta, ne ha esclusa dall'accessibilità altra, ed ha ritenuto fondata la domanda ?nella parte relativa alla richiesta di copia: a) degli atti posti in essere dal Policlinico Gemelli per l'applicazione dei programmi di sorveglianza e controllo e la loro efficacia; b) dei protocolli adottati per definire la strategia di lotta contro le infezioni ospedaliere; c) dell'atto con cui è individuato il tipo di sistema di sorveglianza adottato ai sensi della circolare n. 8 del 1988 del Ministero della salute e, in particolare, se Sorveglianza basata su laboratorio o Sorveglianza attraverso studi di prevalenza ripetuti; d) le modalità di applicazione dei programmi di sorveglianza sulla TBC per gli operatori sanitari previsti dalla normativa?, ad esclusione degli eventuali atti, tra quelli indicati, adottati dal Commissario straordinario per la sanità nella Regione Lazio.

2 - L'Università Cattolica del Sacro Cuore impugna la sentenza deducendo, con articolazione in quattro motivi, la violazione, sotto vari profili, degli artt. 22 e segg. l. 7 agosto 1990, n. 241, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, assenza o erroneità dei presupposti, erroneità della motivazione, violazione dell'art. 26 l. 7 dicembre 2000, n. 383 (sulle Associazioni di promozione sociale), violazione dell'art. 24 l n. 241 del 1990, violazione del principio nemo tenetur se detegere.

Resistono le Associazioni intimate, che eccepiscono l'inammissibilità dell'appello e ne contestano la fondatezza.

Si sono, inoltre, costituiti il Commissario straordinario per la sanità nella Regione Lazio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Lazio.

Alla camera di consiglio del 22 maggio 2012 l'appello è stato trattenuto per la decisione.

3 - Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, nella sua duplice prospettazione di una preclusione di ogni questione ulteriore rispetto all'originario motivo di diniego di ostensione dei documenti opposto dal Policlinico Gemelli e dell'incompetenza funzionale del giudice di appello a fornire l'indicazione, che nella sostanza si chiederebbe, delle ?modalità di ottemperanza del giudicato?.

Il primo assunto non può essere condiviso, in quanto l'ambito della presente controversia non si esaurisce nell'indagine sulla correttezza o meno...

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