Sentenza nº 242 da Constitutional Court (Italy), 02 Luglio 2008

RelatorePaolo Maddalena
Data di Resoluzione02 Luglio 2008
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 242

ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† BILE††††††††††††††††††††††††††††† Presidente††

- Giovanni Maria††††††††††††††††††††††††††††††††††† FLICK†††††††††††††††††††††††††††† Giudice

- Francesco†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††† "

- Ugo†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††† "

- Paolo††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA†††††††††††††††††††††† "

- Alfio††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††† "

- Alfonso†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† QUARANTA††††††††††††††††††††††††† "

- Franco††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Luigi††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MAZZELLA†††††††††††††††††††††††††† "

- Gaetano††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† SILVESTRI††††††††††††††††††††††††††† "

- Sabino†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† CASSESE†††††††††††††††††††††††††††††† "

- Maria Rita†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† SAULLE†††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Giuseppe†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† TESAURO††††††††††††††††††††††††††††† "

- Paolo Maria †††††††††††††††††††††††††††††††††††††† NAPOLITANO††††††††††††††††††††† "

ha pronunciato la seguente†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††† SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíart. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ñ legge finanziaria 2006), promosso con ordinanza del 12 dicembre 2007 dalla Corte dei conti, Sezione terza centrale díappello, sul ricorso proposto dal Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia contro Centrone Giovanni, iscritta al n. 75 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 14, prima serie speciale, dellíanno 2008.

Visti líatto di costituzione di Centrone Giovanni nonchÈ líatto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nellíudienza pubblica del 10 giugno 2008 il Giudice relatore Paolo Maddalena;

uditi gli avvocati Vincenzo Caputi Jambrenghi e Francesco Muscatello per Centrone Giovanni e líavvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ordinanza del 12 dicembre 2007, notificata in data 24 gennaio 2008 ed iscritta al n. 75 del registro ricorsi dellíanno 2008, la Corte dei conti, Sezione terza centrale díappello, solleva, in riferimento allíart. 3 della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ñ legge finanziaria 2006), ´nella parte in cuiª, secondo il diritto vivente delle Sezioni riunite della Corte dei conti, ´consentono che, in presenza di appelli contrapposti della parte pubblica e delle parti private, la richiesta di definizione del procedimento, se previamente estesa dalla parte privata, in replica allíappello della parte pubblica, allíeventuale successiva maggior condanna, possa essere esaminata e definita dopo líesame e la definizione degli appelliª.

    1.1. - Líart. 1, comma 231, della legge n. 266 del 2005 prevede che ´Con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilit‡ dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenzaª.

    Il successivo comma 232 aggiunge che ´La sezione di appello, con decreto in camera di consiglio, sentito il procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il termine per il versamentoª.

    Il comma 233 dispone che ´Il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appelloª.

  2. - In punto di fatto la rimettente Sezione terza centrale di appello della Corte dei conti:

    - chiarisce di dovere decidere, in udienza camerale, líistanza di definizione agevolata del giudizio di appello proposta ai sensi dellíart. 1, commi 231, 232 e 233, della legge n. 266 del 2005, da Giovanni Centrone, con offerta del pagamento di una somma non superiore al 10 per cento del danno quantificato nella sentenza appellata;

    - precisa che la predetta sentenza Ë stata appellata in via principale dal pubblico ministero e in via incidentale (tra gli altri) dallo stesso Centrone, attesa la parziale reciproca soccombenza;

    - rileva che le disposizioni impugnate non regolano espressamente tale ipotesi, lasciando incertezza sulla stessa ammissibilit‡, sugli effetti e sulla disciplina della definizione agevolata in caso di appello da parte del pubblico ministero contabile;

    -...

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