Sentenza nº 383 da Marche, Ancona, 29 Maggio 2008

Data di Resoluzione29 Maggio 2008
EmittenteMarche - Ancona

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Vincenzo Sammarco, Presidente

Luigi Ranalli, Consigliere

Liana Tacchi, Consigliere, Estensore

per l'accertamento

del diritto della ricorrente alla corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulle somme a lei tardivamente erogate dall'Amministrazione a seguito del suo disposto inquadramento ai sensi dell'art.4, comma 8° della legge 11.7.1980, n.312.

Sul ricorso numero di registro generale 958 del 1996, proposto da:

GIACANI Antonietta, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenza Scaravelli ed elettivamente domiciliata in Ancona, presso lo studio del proprio difensore, già sito alla Via Carducci, n.10 e, quindi, alla P.za Roma. n.13;

il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona e legalmente domiciliato in Ancona, alla Piazza Cavour n.29, presso la sede dell'Avvocatura medesima;

Visto il ricorso, notificato in data 8.8.1996, con i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Finanze, in persona del Ministro in carica, depositato in data 7.9.1996;

Vista la sentenza n.8/1998 del 28.5.1997/16.1.1998, con la quale sono stati disposti incombenti istruttori a carico del Ministero delle Finanze e del Ministero del Tesoro;

Vista la documentazione fatta pervenire dalle Amministrazioni suindicate il 15.4.1998 ed il 4.6.1998, in ottemperanza alla medesima sentenza n.8/1998;

Vista l'ordinanza di questo T.A.R. n.387/1999, resa in esito alla pubblica udienza del 27.1.1999, con la quale è stata dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell'art.26, 4° comma della legge 23.12.1998, n.448, per contrasto con gli artt.3, 24, 36, 97, 102, 103 e 113 della Costituzione, e con la quale, sospeso il giudizio, è stata disposta la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n.136 del 17.5.2001, trasmessa con nota in pari data e pervenuta alla Segreteria il 20.5.2001;

Visto l'atto, depositato in data 30.7.2001, con cui la ricorrente ha riassunto il giudizio, chiedendo la prosecuzione di esso e la fissazione dell'udienza di discussione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 05/04/2006, il Consigliere avv. Liana Tacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

  1. Con il presente ricorso giurisdizionale amministrativo, notificato l?8.8.1996, la sig.ra Giacani Antonietta, assumendo di essere stata in servizio presso l'Ufficio delle Imposte Dirette di Ancona come ?Direttore di 2° classe? (8° livello) e di avere beneficiato della legge n.312/1980 per quanto concerneva la sistemazione di qualifica, a suo dire avvenuta ?con decorrenza giuridica 12.8.1991 (economica 1.1.1992)?, ha altresì affermato che non le era stato riconosciuto il diritto alla percezione del trattamento economico corrispondente alla nuova qualifica, in attesa ?che si provvedesse alla determinazione della sua posizione economica? e nonostante che ella avesse richiesto più volte la corresponsione delle relative somme.

    Secondo la ricorrente, l'esatta determinazione della sua posizione economica sarebbe stata effettuata con notevole ritardo; e, sempre secondo la ricorrente, in sede di liquidazione dei decreti economici che la riguardavano, nè il Ministero delle Finanze nè l'Ufficio Provinciale del Tesoro avrebbero provveduto a corrisponderle, per il ritardato adempimento, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (conformemente alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 26.11.1986 n.ACI/5314/27720/02); ciò sarebbe illegittimo in quanto, secondo disposizione regolamentare, l'Amministrazione finanziaria avrebbe preso atto del definitivo consolidamento dell'indirizzo giurisprudenziale per cui anche i pubblici dipendenti avevano diritto all'applicazione della rivalutazione monetaria sui redditi percepiti in ritardo.

    Per il che la ricorrente ha formulato la domanda di accertamento del proprio diritto alla corresponsione degli interessi legali e della svalutazione monetaria sulle somme tardivamente riscosse a titolo di sistemazione ex art.4, comma 8° della legge n.312 dell?11.7.1980, con conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento delle somme stesse.

  2. Il Ministero delle Finanze si è costituito in data 7.9.1996 ed ha chiesto la reiezione del ricorso.

  3. Con sentenza n.8/1998, resa in esito alla pubblica udienza del 28.5.1997, il T.A.R. ha disposto l'acquisizione di copia autentica dei provvedimenti di inquadramento adottati nei confronti della ricorrente in applicazione dell'art.4, VIII° comma della legge 11.7.1980, n.312 ed, in particolare, del D.M. 21.2.1989 della Direzione Generale Imposte Dirette, nonchè un'attestazione dell'Ufficio competente in ordine alle date di pagamento delle somme spettanti alla ricorrente medesima in esecuzione di detti provvedimenti.

    Il Ministero delle Finanze ha ottemperato, facendo pervenire in segreteria, in data 15.4.1998, copia autentica del decreto n.1/561, emesso in data 21.2.1989 dal Ministero delle Finanze; e la Direzione Provinciale del Tesoro di Ancona ha trasmesso, in data 4.6.1998, l'attestazione che le differenze arretrate dall?1.7.1978 al 31.8.1988 dovute alla ricorrente per l'applicazione del D.M.del 2.11.1989, pari a L.10.516.215 nette, le erano state corrisposte con ordine di pagamento n.1001244 del 5.5.1992.

  4. La causa è stata discussa per la seconda volta alla pubblica udienza del 27.1.1999, in esito alla quale il T.A.R. ha assunto l'ordinanza n.387/1999, pubblicata il 16.4.1999, alla cui lettura integrale si rimanda.

    Con essa si è rilevata l'esistenza di concorde giurisprudenza amministrativa nel senso che interessi e rivalutazione monetaria sugli emolumenti retributivi tardivamente corrisposti ai dipendenti statali a seguito del loro...

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