Ordinanza nº 181 da Constitutional Court (Italy), 11 Luglio 2012

RelatoreFranco Gallo
Data di Resoluzione11 Luglio 2012
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 181

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Franco GALLO Giudice

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promosso dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, nel procedimento cautelare vertente tra la s.r.l. Diamante Fruit e l’Agenzia delle entrate, ufficio di Acireale, con ordinanza del 20 ottobre 2011, iscritta al n. 62 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell’anno 2012.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consigli dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 giugno 2012 il Giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento instaurato a séguito dell’istanza proposta da una contribuente per ottenere, in via cautelare, la sospensione dell’esecuzione di una sentenza tributaria di secondo grado impugnata per cassazione, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, con ordinanza pronunciata e depositata il 20 ottobre 2011, ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 113 della Costituzione – questione di legittimità del comma 1 (unico comma) dell’art. 49 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), il quale stabilisce che «Alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile, escluso l’art. 337 e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto»;

che il primo comma dell’art. 337 del codice di procedura civile prevede, a sua volta, che «L’esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell’impugnazione di essa, salve le disposizioni degli artt. 283, 373, 401 e 407»;

che il primo comma dell’art. 373 cod. proc. civ., infine, stabilisce che «Il ricorso per cassazione non sospende l’esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall’esecuzione possa derivare grave ed irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa e che sia prestata congrua cauzione»;

che, in particolare, la Commissione tributaria regionale ha denunciato il menzionato art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 «nella parte in cui esclude l’applicabilità degli artt. 337 e 373 c.p.c. al processo tributario»;

che, secondo quanto riferito dal giudice a quo in punto di fatto: a) con la propria sentenza n. 499/17/09, emessa in sede di appello e depositata il 12 novembre 2009, aveva in parte annullato – in parziale riforma...

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