Sentenza nº 437 da Calabria, Catanzaro, 08 Maggio 2008

Data di Resoluzione08 Maggio 2008
EmittenteCalabria - Catanzaro

N. 437
REPUBBLICA ITALIANA REG. DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 1183/07 REG. RIC.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA, Sede di Catanzaro ANNO 2008
PRIMA SEZIONE
Composto dai Signori Magistrati:

CESARE MASTROCOLA Presidente

GIOVANNI IANNINI Componente

GIOVANNI RUIU Estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso R.G. n. 1183/2007, proposto da Roche Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Daniele Zanni, Silvana Massarotti e Sergio de Nardo, elettivamente domiciliata, in Catanzaro, Via Domenico Milelli 26 presso lo studio di quest'ultimo.

contro

Azienda Ospedaliera di Cosenza, rappresentata e difesa dell'Avv.to Paolo Siciliano, dell'Ufficio legale dell'ente;

per l'esecuzione del

decreto ingiuntivo n. 1193/06 del 15/12/2006, del Tribunale di Cosenza, notificato il 21/12/2006 e dichiarato esecutivo il 22 febbraio 2007;

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTI gli atti tutti della causa;

Relatore, nella Camera di Consiglio del 22 febbraio 2008, il dr. Giovanni Ruiu;

udito il difensore presente, come da verbale di udienza;

RITENUTO in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con decreto ingiuntivo n. 1193/06 del 15/12/2006, emesso dal Tribunale di Cosenza, notificato il 21/12/2006 e dichiarato esecutivo il 22/2007, con formula apposta il 20/3/2007, il Tribunale ingiungeva alla Azienda Ospedaliera di Cosenza di pagare un totale di ¤ 1.519.637,28 per il mancato pagamento di fatture relative a forniture effettuate, per un totale di ¤ 1.519.637,28 oltre interessi legali dalla data di scadenza delle fatture fino al saldo, nonché spese della procedura monitoria liquidate in euro 563 per anticipazioni, ¤ 915 per competenze ed ¤ 1.500 per onorari, oltre al rimborso delle spese forfetarie pari al 12,50% su diritti e onorari, Iva e Cpa come per legge.

Detto decreto risulta notificato alla Azienda Ospedaliera di Cosenza il 21/12/2006 e vi risulta apposta la formula esecutiva con effetto dal 20.3.2007.

All'emissione di tale decreto ed alla sua notifica seguiva diffida e messa in mora, notificata in data 8.9.2007, con invito a dare esecuzione allo stesso entro trenta giorni dalla notifica.

Deduce la ricorrente che l'Azienda Ospedaliera intimata non ha versato alcuna delle somme dovute, restando debitrice degli importi a cui è stata condannata.

Perdurando l'inadempienza della resistente è stato proposto l'odierno ricorso per l'esecuzione del decreto...

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