Legittimità

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Legittimità

Corte di Cassazione penale
sez. un., 17 aprile 2012, n. 14484 (ud. 19 gennaio 2012)

pres. lupo – est. galbiati – p.M. fedeli (Conf.) – riC. p.M. in proC. sforza ed altro

guida in stato di ebbrezza y Sequestro di auto-veicolo in leasing y Legittimità y Esclusione.

. Non è confiscabile la vettura condotta in stato di ebbrezza dall’autore del reato, utilizzatore del veicolo in relazione a contratto di leasing, se il concedente, proprietario del mezzo, sia estraneo al reato. (nuovo c.s., art. 186; c.p.p., art. 321) (1)

(1) La questione di diritto che queste Sezioni sono chiamate a risolvere, al fine di dirimere un contrasto di giurisprudenza, è se l’autovettura condotta in stato di ebbrezza dall’indagato e da questo utilizzata in forza di un contratto di leasing sia da ritenere cosa appartenente a persona estranea al reato e se, pertanto, la società di leasing concedente possa chiedere la restituzione dell’autovettura sottoposta a sequestro in vista della confisca. Il prevalente indirizzo di questa Corte, sino ad ora, si è espresso in senso contrario alla decisione in epigrafe, legittimando il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di un veicolo il cui conducente, sorpreso alla guida in stato di ebbrezza, ne avesse la disponibilità in forza di un contratto di leasing. In tal senso si vedano Cass. pen., sez. I, 23 settembre 2011, G.e. Capital S.f. Spa ed altro, in questa Rivista 2012, 459 e Cass. pen., sez. IV, 18 marzo 2010, Di Giovanni, ivi 2010, 611. Mentre, Cass. pen., sez. I, 13 settembre 2010, Forti Lease Spa, ivi 2012, 459, ha ritenuto non poter essere disposta la confisca di un veicolo utilizzato dall’autore di un delitto tra quelli previsti dall’art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. con L. n. 356 del 1992, in virtù di un contratto di leasing traslativo, se alla società di leasing, terza proprietaria fino al pagamento dell’ultimo canone locatizio, sia riconoscibile il requisito della buona fede al momento della conclusione del contratto. Cass. pen., sez. III, 30 gennaio 2008, Rocco, ivi 2008, 1069 ha affermato che “In caso di dissequestro di un bene oggetto di un contratto di leasing già sottoposto a sequestro preventivo, l’avente interesse alla restituzione non è il proprietario concedente bensì l’utilizzatore in quanto soggetto che assume i rischi connessi al deterioramento del bene, non dovuto all’uso, e alla perdita della res.”. A queste pronunce si aggiunga Cass. pen., sez. III, 30 marzo 2011, Mastroieni, in Ius&Lex, dvd n. 3/2012, ed. La Tribuna, secondo la quale la legittimazione a richiedere la restituzione di un bene, sottoposto a sequestro preventivo e oggetto di un contratto di leasing, spetta, oltre che al proprietario concedente, all’utilizzatore in quanto soggetto obbligato a corrispondere il canone mensile per il suo utilizzo. Infine Cass. civ. 1 giugno 2010, n. 20610, in questa Rivista 2010, 911, ha evidenziato che ai fini della confisca del veicolo prevista dall’art. 186, comma secondo, lett. c), c.s., la nozione di “appartenenza” del veicolo a persona estranea al reato non va intesa in senso tecnico, come proprietà od intestazione nei pubblici registri, ma quale effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali.

svolgiMento del proCesso
1. In data 2 maggio 2010, la Polizia stradale di Rimini
Sottosezione di Forlì fermava l’autovettura Volkswagen Golf condotta da Riccardo Sforza, il quale, a seguito di espletamento di test alcolimetrico, risultava avere una concentrazione alcolemica per un valore superiore a 1,50 g/l; per cui appariva configurabile l’ipotesi contravvenzionale ex art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada.

Di conseguenza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, considerato che l’autovettura, pur non intestata all’indagato, doveva ritenersi nella sua disponibilità in quanto oggetto di un contratto di locazione finanziaria, ne chiedeva il sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. pen., poiché l’illecito contestato prevedeva la confisca obbligatoria dell’auto utilizzata.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini rilevava che sussistevano le condizioni richieste del fumus boni iuris del reato e del periculum in mora (l’astratta confiscabilità obbligatoria dell’auto); altresì, sottolineava che il veicolo utilizzato dallo Sforza non poteva essere considerato appartenere a soggetto estraneo al reato «in quanto un bene detenuto in virtù di contratto di leasing appartiene al soggetto al quale è stata attribuita la materiale disponibilità». Il Giudice emetteva, quindi, il decreto di sequestro richiesto.
2. La Società Volkswagen Leasing GMBH, proprietaria dell’autovettura, proponeva richiesta di riesame, osservando che il mezzo era stato concesso in uso a terzi non in forza di un contratto di leasing finanziario ma in virtù di diversa tipologia contrattuale indicata come “noleggio senza conducente”. In particolare, il contratto era stato stipulato con la Sorin Group s.r.l., che a sua volta aveva concesso l’autovettura all’autore del reato.

Il Tribunale di Rimini, con provvedimento emesso in data 23 settembre 2010 ex art. 324 cod. proc. pen., rilevava che l’autovettura sottoposta a sequestro era di proprietà della società istante ed era stata concessa alla società Sorin Group con un contratto di “locazione senza conducente”; per cui, il mezzo risultava appartenere a soggetto estraneo al reato, il che, ai sensi del preciso disposto di cui all’art. 186 cod. strada, escludeva la possibilità di confisca. Quindi, annullava il decreto di sequestro preventivo.
3. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini proponeva ricorso per cassazione.

Eccepiva, in primo luogo, che la Soc. Volkswagen non aveva interesse all’impugnazione giacché, non avendo il sequestro preventivo effetto estintivo del contratto di leasing, essa non era legittimata a proporre riesame non rientrando tra i soggetti aventi diritto ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen..

Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2012

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Nel merito, osservava che il Tribunale non aveva correttamente interpretato il concetto di “appartenenza” della cosa: questo, infatti, non poteva essere inteso come sinonimo di proprietà ma come il diritto di godere e disporre di un bene sulla base di un titolo che escludeva i terzi, situazione di fatto riconducibile all’utilizzatore nel contratto di leasing. D’altro canto, ad avviso del P.M., alla luce di tale prospettiva non appariva significativa la circostanza per cui il contratto era stato qualificato dalle parti come “locazione senza conducente”. Ciò che contava, ai fini dell’individuazione della nozione di appartenenza, era la disponibilità del bene che faceva capo all’indagato, indicato espressamente nel contratto come utilizzatore.
4. La Quarta Sezione Penale, cui era stato assegnato il ricorso, con ordinanza in data 27 settembre 2011, osservava che la questione prospettata dal ricorrente poteva così formularsi: «se in tema di guida in stato di ebbrezza l’autovettura condotta dall’indagato (utilizzatore), oggetto di contratto di leasing, possa ritenersi cosa appartenente a persona estranea al reato (società di leasing concedente) e se, conseguentemente, questa sia legittimata a chiedere la restituzione dell’autovettura medesima, sottoposta a sequestro in vista della confisca».

Al riguardo, evidenziava che la stessa Quarta Sezione, con sentenza n. 10688 dell’11 febbraio 2010, Di Giovanni, Rv. 246505, aveva affermato che era legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di un veicolo il cui conducente, sorpreso alla guida in stato di ebbrezza, ne aveva la disponibilità in forza di un contratto di leasing. Aveva aggiunto la Corte in detta pronuncia che la società di leasing, per riottenere la materiale disponibilità del veicolo, doveva dimostrare la cessazione del contratto con la configurazione del suo diritto alla restituzione del bene.

Egualmente, la Terza Sezione, con sentenza n. 4746 del 12 dicembre 2007, dep. 2008, Rocco, Rv. 238786, aveva rilevato che, in caso di dissequestro di un bene oggetto di contratto di leasing, già sottoposto a sequestro preventivo, l’avente interesse alla restituzione non era il proprietario concedente bensì l’utilizzatore in quanto soggetto che si era assunto i rischi connessi al deterioramento del bene, non dovuto all’uso, e alla perdita della res.

Peraltro, altra decisione della Corte (Sez. III, n. 13118 del 3 febbraio 2011, Mastroieni, Rv. 249928) aveva rite-nuto che la legittimazione a richiedere la restituzione di un bene, sottoposto a sequestro preventivo e oggetto di un contratto di leasing, spettava, oltre che al proprietario concedente, all’utilizzatore quale soggetto obbligato a corrispondere il canone mensile per il suo utilizzo. Del resto, questa impostazione trovava conferma nella giurisprudenza delle Sezioni Civili (Sez. I civ., n. 11792 del 14 giugno 1989), che aveva formulato l’avviso secondo cui il contratto di leasing di per sé non trasferisce immediatamente il diritto di proprietà, costituendo solo il meccanismo negoziale che autorizza l’utilizzatore ad acquistare il bene ricevuto in godimento, all’atto del pagamento dell’ultimo canone (patto d’opzione).

In considerazione di siffatte argomentazioni, la Quarta Sezione osservava che il concetto di appartenenza della cosa non poteva estendersi fino a ricomprendere «qualsiasi disponibilità giuridica o fattuale», il che comporterebbe, anche in riferimento ad un contratto di mera locazione del bene, la configurabilità dell’appartenenza del bene locato al locatario e la sua conseguente confiscabilità.
5. La Quarta Sezione, al fine di prevenire un contrasto di giurisprudenza, rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 618 cod. proc. pen..
6. Il Primo Presidente, con decreto in data 24 ottobre 2011, assegnava il ricorso...

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