Ordinanza nº 103 da Constitutional Court (Italy), 15 Aprile 2008

RelatoreFranco Gallo
Data di Resoluzione15 Aprile 2008
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 103

ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-† Franco BILE Presidente

- †Giovanni Maria FLICK Giudice

-† Francesco AMIRANTE ì

-† Ugo DE SIERVO ì

-† Alfio FINOCCHIARO ì

-† Alfonso QUARANTA ì

-† Franco GALLO †ì

-† Luigi MAZZELLA ì

-† Gaetano SILVESTRI ì

-† Sabino CASSESE ì

-† Maria Rita SAULLE ì

-† Giuseppe TESAURO †ì

-† Paolo Maria NAPOLITANO †ì

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíart. 4 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), nel testo sostituito dallíart. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione ñ Legge finanziaria 2007), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 2 agosto 2007, depositato in cancelleria il 7 agosto successivo ed iscritto al n. 36 del registro ricorsi 2007.

†††††††† Visto líatto di costituzione della Regione Sardegna;

†††††††† udito nellíudienza pubblica del 12 febbraio 2008 il giudice relatore Franco Gallo;

uditi líavvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Graziano Campus e Paolo Carrozza per la Regione Sardegna.

Ritenuto che, con i ricorsi n. 91 del 2006 e n. 36 del 2007, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, nei confronti della Regione Sardegna, questioni di legittimit‡ costituzionale: a) degli artt. 2, 3 e 4 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), sia nel testo originario sia nel testo sostituito, rispettivamente, dai commi 1, 2 e 3 dellíart. 3 della legge reg. 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione ñ Legge finanziaria 2007); b) dellíart. 5 della citata legge reg. n. 2 del 2007;

che ciascuno degli articoli denunciati stabilisce e disciplina un particolare tributo regionale;

che i giudizi promossi con i suddetti ricorsi sono stati riuniti per essere congiuntamente trattati e decisi;

che, per quanto qui rileva, con il ricorso n. 36 del 2007 Ë stato censurato líart. 4 della legge reg. n. 4 del 2006, nel testo sostituito dallíart. 3, comma 3, della legge reg. n. 2 del 2007, istitutivo dellíimposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unit‡ da diporto;

che tale censura, relativa alle imprese, Ë stata sollevata con riferimento a diversi parametri costituzionali e, in particolare, allíart. 117, primo comma, della Costituzione, per violazione delle norme del Trattato CE relative alla tutela della libera prestazione dei servizi (art. 49), alla tutela della concorrenza (art. 81 ´coordinato con gli art. 3, lett. g) e 10ª), e al divieto di aiuti di Stato (art. 87);

che il ricorrente richiede, in proposito, che sia effettuato il rinvio pregiudiziale di cui allíart. 234 del Trattato CE;

che, con sentenza n. 102 del 2008, depositata in data odierna nei due giudizi riuniti, questa Corte ha deciso le questioni di legittimit‡ costituzionale promosse con il ricorso n. 91 del 2006 e parte di quelle promosse con il ricorso n. 36 del 2007;

che, in particolare, quanto allíimposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unit‡ da diporto denunciata con questíultimo ricorso, con la indicata sentenza sono state dichiarate inammissibili o non fondate le questioni di legittimit‡ costituzionale sollevate con riferimento a parametri costituzionali diversi dal primo comma dellíart. 117 Cost.;

che, con la stessa sentenza, Ë stata altresÌ disposta la separazione del giudizio concernente la questione di legittimit‡ costituzionale della suddetta imposta regionale sullo scalo turistico promossa con riferimento al primo comma dellíart. 117 Cost. e relativa allíassoggettamento a tassazione delle imprese esercenti aeromobili o unit‡ da diporto.

Considerato che, nellí‡mbito del giudizio di legittimit‡ costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 36 del 2007, quale separato con la menzionata sentenza di questa Corte depositata in data odierna, si pongono in via pregiudiziale dubbi di interpretazione della normativa comunitaria evocata dal ricorrente come elemento integrativo del parametro di cui al primo comma dellíart. 117 della Costituzione;

che, al riguardo, Ë opportuno tratteggiare preliminarmente il quadro normativo utile per una migliore comprensione dei suddetti problemi interpretativi;

che, quanto al quadro normativo interno:

ñ 1) líart. 11 Cost. cosÌ dispone:

´LíItalia [Ö] consente, in condizioni di parit‡ con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranit‡ necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.ª;

ñ 2) líart. 117, primo comma, Cost., evocato quale parametro di costituzionalit‡, cosÌ dispone:

´La potest‡ legislativa Ë esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchÈ dei vincoli derivanti dallíordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.ª;

ñ 3) líart. 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale della Regione Sardegna), nel testo modificato dal comma 834 dellíart. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, cosÌ dispone:

´Le entrate della regione sono costituite:

  1. dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione;

  2. dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dellíenergia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percette nel territorio della regione;

  3. dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione;

  4. dai nove decimi dellíimposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della regione;

  5. dai nove decimi della quota fiscale dellíimposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione;

  6. dai nove decimi del gettito dellíimposta sul valore aggiunto generata sul territorio regionale da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dallíISTAT;

  7. dai canoni per le concessioni idroelettriche;

  8. da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha facolt‡ di istituire con legge in armonia con i princÌpi del sistema tributario dello Stato;

  9. dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;

  10. da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria;

  11. dai sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici.

    Nelle entrate spettanti alla regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nellíambito regionale, affluiscono, in attuazione di disposizioni legislative o per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della regione.ª;

    ñ 4) il censurato art. 4 della legge reg. n. 4 del 2006, quale sostituito dallíart. 3, comma 3, della legge reg. n. 2 del 2007, cosÌ dispone:

    ´(Imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unit‡ da diporto)

    1. A decorrere dallíanno 2006 Ë istituita líimposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unit‡ da diporto.

    2. Presupposto dellíimposta sono:

  12. lo scalo negli aerodromi del territorio regionale degli aeromobili dellíaviazione generale di cui allíarticolo 743 e seguenti del Codice della navigazione adibiti al trasporto privato di persone nel periodo compreso dal 1∞ giugno al 30 settembre;

  13. lo scalo nei porti, negli approdi e nei punti di ormeggio ubicati nel territorio regionale e nei campi di ormeggio attrezzati ubicati nel mare territoriale lungo le coste della Sardegna delle unit‡ da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto) o comunque delle unit‡ utilizzate a scopo di diporto, di lunghezza superiore ai 14 metri, misurate secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666, ai sensi dellíarticolo 3, lettera b) del citato decreto legislativo, nel periodo compreso dal 1∞ giugno al 30 settembre.

    1. Soggetto passivo dellíimposta Ë la persona fisica o giuridica avente domicilio fiscale fuori dal territorio regionale che assume líesercizio dellíaeromobile ai sensi degli articoli 874 e seguenti del Codice della navigazione, o che assume líesercizio dellíunit‡ da diporto ai sensi degli articoli 265 e seguenti del Codice della navigazione.

    2. Líimposta regionale di cui al comma 2, lettera a) Ë dovuta per ogni scalo, quella di cui al comma 2, lettera b) Ë dovuta annualmente.

    3. Líimposta Ë stabilita nella seguente misura:

  14. euro 150 per gli aeromobili abilitati fino al trasporto di quattro passeggeri;

  15. euro 400 per gli aeromobili abilitati al trasporto da cinque a dodici passeggeri;

  16. euro 1.000 per gli aeromobili abilitati al trasporto di oltre dodici passeggeri;

  17. euro 1.000 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 14 e 15,99 metri;

  18. euro 2.000 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 16 e 19,99 metri;

  19. euro 3.000 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 20 e 23,99 metri;

  20. euro 5.000 per le navi di lunghezza compresa tra 24 e 29,99 metri;

  21. euro 10.000 per le navi di lunghezza compresa tra 30 e 60 metri;

  22. euro 15.000 per le navi di lunghezza superiore ai 60 metri.

    Per le unit‡ a vela con motore ausiliario e per i motorsailer líimposta Ë ridotta del 50 per cento.

    1. Sono esenti dallíimposta:

  23. le imbarcazioni che fanno scalo per partecipare a regate di carattere sportivo, a raduni di barche díepoca, di barche monotipo ed a...

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