Ordinanza nº 137 da Constitutional Court (Italy), 31 Maggio 2012
Relatore | Franco Gallo |
Data di Resoluzione | 31 Maggio 2012 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 137
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Franco GALLO Giudice
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
- Sergio MATTARELLA "
- Mario Rosario MORELLI "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 14, 15, comma 1 (limitatamente alle parole: «ovvero allISMEA previa stipula di apposita convenzione»), 17, comma 1, 19, 20, 22, 25, 26 (nella parte in cui inserisce la lettera e nel comma 1 dellart. 39-bis della legge della Regione siciliana 3 novembre 1993, n. 30, recante: «Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali»), 35, 36, 38, 40 e 41 della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 732-672-699-700-713 (Interventi per lo sviluppo dellagricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio), approvata dallAssemblea regionale siciliana nella seduta n. 297 del 9 novembre 2011, promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con ricorso notificato il 17 novembre 2011, depositato in cancelleria il 28 novembre 2011, ed iscritto al n. 164 del registro ricorsi 2011.
Udito nella camera di consiglio del 9 maggio 2012 il Giudice relatore Franco Gallo.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 17 novembre 2011 e depositato il 28 novembre 2011, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha proposto − in riferimento agli artt. 3, 51, 81, quarto comma, 97, 117, primo comma e secondo comma, lettere e), l) e s), e 120, primo comma, della Costituzione, nonché allart. 14 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 − questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 732-672-699-700-713 (Interventi per lo sviluppo dellagricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio), approvata dallAssemblea regionale siciliana nella seduta n. 297 del 9 novembre 2011 e, in particolare, degli artt. 14, 15, comma 1 (limitatamente alle parole: «ovvero allISMEA previa stipula di apposita convenzione»), 17, comma 1, 19, 20, 22, 25, 26 (nella parte in cui inserisce la lettera e nel comma 1 dellart. 39-bis della legge della Regione siciliana 3 novembre 1993, n. 30, recante: «Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali»), 35, 36, 38, 40 e 41;
che il ricorrente impugna anzitutto, in riferimento allart. 81, quarto comma, Cost., lart. 14, il quale dispone che: «Alle imprese viticole siciliane, che hanno aderito nella vendemmia relativa allanno 2011, alla misura della vendemmia verde, in conformità allarticolo 103 noviesdecies del regolamento (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234/2007 del Consiglio, (regolamento unico OCM), pubblicato in g.u.u.e. del 16 novembre 2007, L 299, ed allarticolo 12 del regolamento (CE) 27 giugno 2008 n. 555/2008 della Commissione, pubblicato in g.u.u.e. del 30 giugno 2008, L 170, socie di cantine iscritte allAlbo delle cooperative a mutualità prevalente operanti quali imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli così come definite dallarticolo 1, comma 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione, pubblicato in g.u.u.e. del 28 dicembre 2006, L 379, che deliberano una compartecipazione alle spese di gestione per il relativo mancato conferimento, è concesso un aiuto fino ad euro 250 per ettaro sottoposto a vendemmia verde» [comma 1]; «Con decreto del Dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali per lagricoltura dellAssessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari sono stabilite le procedure per la concessione dellaiuto di cui al comma 1, ivi comprese le modalità di controllo del cumulo per evitare sovrapposizione di interventi. Limporto massimo concedibile a ciascun beneficiario ai sensi del presente articolo a titolo di de minimis è di euro 3.750,00 e può essere presentata ununica istanza per ogni cantina sociale cooperativa» [comma 2]; «Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti dal Regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007 della Commissione, pubblicato in g.u.u.e. 21 dicembre 2007, n. L 337» [comma 3]; «Allonere derivante dallattuazione del presente articolo, determinato in 2.500 migliaia di euro, per lesercizio finanziario 2011, si provvede con le riduzioni di spesa derivanti dalle seguenti modifiche normative: a) alla lettera f) del comma 1 dellarticolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole 3.000 migliaia di euro sono sostituite dalle seguenti: 2.500 migliaia di euro; b) alla lettera h) septies del comma 1 dellarticolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole 3.000 migliaia di euro sono sostituite dalle seguenti: 1.000 migliaia di euro» [comma 4];
che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana richiama anzitutto la giurisprudenza della Corte costituzionale in ordine alla necessità che le leggi istitutive di nuove spese rechino «una esplicita indicazione del mezzo di copertura» (sentenza n. 386 del 2008) nonché in ordine allobbligo dellAssemblea regionale siciliana di rispettare, nellesercizio della potestà legislativa attribuitale dallart. 17 dello statuto speciale, la «fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio cui lart. 81 Cost. si ispira» (sentenza n. 359 del 2007);
che con riguardo, in particolare, allarticolo impugnato, il ricorrente osserva che lo stesso prevede che agli oneri da esso derivanti si provveda attraverso le riduzioni degli stanziamenti di cui alle lettere f) e h-septies) del comma 1 dellart. 4 della legge della Regione siciliana 22 dicembre 2005, n. 19 (Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per lesercizio finanziario 2005. Disposizioni varie), i quali gravavano sul capitolo n. 613940 dellesercizio finanziario 2005, avente una dotazione di 100.000 migliaia di euro (comma 4): stanziamenti che, tuttavia, per una parte sono stati utilizzati e, per laltra − quella non impegnata entro lesercizio 2005 − hanno costituito economie di spesa e, in séguito allapprovazione del rendiconto regionale, hanno contribuito a determinare lavanzo di amministrazione applicato nel 2006;
che ciò premesso, il ricorrente afferma che la riduzione di spese relative ad un esercizio ormai definitivamente chiuso, «in contrasto con il principio costituzionale dellannualità del bilancio», non costituisce «idonea e puntuale copertura» degli oneri derivanti dalla disposizione impugnata, che si pone perciò in contrasto con lart. 81, quarto comma, Cost.;
che una seconda censura ha ad oggetto lart. 15, comma 1 − secondo cui: «Al fine di agevolare laccesso al credito delle piccole e medie imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole, è istituito un fondo denominato Fondo regionale di garanzia la cui gestione è affidata ad una banca o ad un intermediario finanziario in possesso dei necessari requisiti tecnici ed organizzativi, individuati nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, ovvero allISMEA previa stipula di apposita convenzione» − il quale è impugnato, in riferimento agli artt. 117, primo comma e secondo comma, lettera e), Cost., limitatamente alle parole «ovvero allISMEA previa stipula di apposita convenzione»;
che il ricorrente svolge preliminarmente alcuni rilievi alla luce anche della giurisprudenza della Corte costituzionale (sono citate le sentenze n. 221 e n. 45 del 2010) − in ordine al riparto delle competenze legislative tra lo Stato e la Regione siciliana nel settore degli appalti pubblici;
che egli afferma, anzitutto, che la legislazione esclusiva...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA