Sentenza nº 243 da C.G.A.R. Sicilia, 29 Febbraio 2012

Date29 Febbraio 2012
IssuerConsiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso in appello n. 334/2011 proposto da

PALAZZOLO SALVO

rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Incardona ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Mariano Stabile n. 169, presso lo studio dello stesso;

c o n t r o

il COMUNE DI CINISI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Immordino ed elettivamente domiciliato in Palermo, viale Libertà n. 171, presso lo studio dello stesso;

per l’annullamento e/o la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (sez. I) - n. 4206/2010 del 30 marzo 2010.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la memoria prodotta nell’interesse del Comune intimato;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Consigliere Pietro Ciani;

Uditi alla pubblica udienza del 1° dicembre 2011 l’avv. L. Sabatino, su delega dell’avv. G. Incardona, per l’appellante e l’avv. G. Immordino per il comune appellato;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con ricorso al T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, il sig. Palazzolo Salvo impugnava la nota n. 4556 del 26 febbraio 2004, con la quale il Capo Settore Territorio ed Ambiente del Comune di Cinisi aveva disposto la sospensione dei lavori ed annullato la concessione edilizia assentita per silenzio-assenso ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 17/1994 per la demolizione e ricostruzione di un immobile sito in via Capacioto.

Con tale gravame venivano articolate le censure di: 1) Violazione dell’art. 2 della L.R. 31 maggio 1994 n. 17. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto dei presupposti; 2) Violazione, sotto altro profilo, dell’art. 2 della L.R. 31 maggio 1994 n. 17. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione; 3) Violazione degli artt. 8 e segg. della L.R. 30 aprile 1991 n. 10; 4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 della L.R. 21 aprile 1995 n. 40 – violazione dell’art. 2 della L.R. 30 aprile 1991 n. 10 – eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione.

Il Comune di Cinisi, ritualmente intimato, non si costituiva in giudizio.

Con sentenza n. 4206/2010 il Tribunale adito respingeva il ricorso.

Avverso detta decisione il sig. Palazzolo Salvo, ribadendo le eccezioni mosse con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ha proposto l’appello in epigrafe, altresì deducendo: l’erroneità della sentenza “in relazione alla infondatezza del ricorso”, “alla mancata formazione del silenzio assenso” ed “alla lettura coordinata delle note 4556 e 4557 del 26/02/2004, qualificate di annullamento di concessione edilizia assentita e diniego di concessione edilizia”.

Con le suddette censure il ricorrente ha sostanzialmente difeso la legittima sussistenza del titolo concessorio formatosi tacitamente.

Con apposita memoria, ha replicato il Comune intimato deducendo:

I) “Inammissibilità dell’appello e del ricorso introduttivo del giudizio di prime cure”.

L’appellante non avrebbe articolato alcuna censura in ordine alla reale natura del provvedimento annullato dal Giudice di prime cure; da questi ritenuto “di diniego di...

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