Sentenza nº 86 da C.G.A.R. Sicilia, 30 Gennaio 2012

Data di Resoluzione30 Gennaio 2012
EmittenteC.G.A.R. Sicilia

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso in appello n. 423 del 2011 proposto da

ASSESSORATO REGIONALE RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81, è per legge domiciliato;

c o n t r o

l’ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI ZOOTECNICI DELLA SICILIA (A.RA.ZOO. - SICILIA), in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

e nei confronti

dell’ASSOCIAZIONE REGIONALE DEI CONSORZI PROVINCIALI ALLEVATORI DELLA SICILIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia -sezione staccata di Catania (sez. II) - n. 333 del 10 febbraio 2011.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Vista l’ordinanza n. 58 del 20 maggio 2011 con la quale è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata;

Relatore il consigliere Gabriele Carlotti;

Udito alla pubblica udienza del 9 novembre 2011 l’avv. dello Stato Mango per l’assessorato appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

F A T T O e D I R I T T O

  1. – L’Assessorato regionale risorse agricole e alimentari (d’ora in poi “Assessorato”) impugna la sentenza, di estremi specificati in epigrafe, con la quale il T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha accolto il ricorso promosso in primo grado dall’Associazione regionale allevatori zootecnici della Sicilia (nel prosieguo, “Arazoo”) per l’annullamento del provvedimento, prot. n. 902 del 26 febbraio 2001, recante il rigetto dell’istanza di erogazione, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 12/1989, di un contributo per lo sviluppo di un programma di attività per l’anno 2001 destinato al miglioramento e allo sviluppo della zootecnia siciliana.

    La domanda dell’Arazoo fu rigettata dall’Assessorato con la seguente motivazione: “le associazioni dei produttori … possono usufruire dei benefici previsti dalla L.R. 81/81 art. 7 e seguenti e non anche dei benefici previsti dalla L.R. 12/89, art. 6, i quali sono destinati alle Associazioni regionali degli allevatori della Sicilia.”.

    Siffatto provvedimento è stato impugnato dall’Arazoo...

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