Sentenza Breve nº 6616 da Council of State (Italy), 15 Dicembre 2011

Data di Resoluzione15 Dicembre 2011
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Paolo Numerico, Presidente

Fabio Taormina, Consigliere, Estensore

Andrea Migliozzi, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere

Umberto Realfonzo, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. della CAMPANIA ? Sezione Staccata di SALERNO- SEZIONE II n. 00254/2011, resa tra le parti, concernente RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE.

ex artt. 38 e 60 del codice del processo amministrativo

sul ricorso numero di registro generale 5681 del 2011, proposto da:

Francesco Finizzola, rappresentato e difeso dagli avv. Adriano Tortora, Roberto Giuffrida, con domicilio eletto presso Adriano Tortora in Roma, via Cicerone n. 49; Fabio Durazzo, Domenico Acquaviva, rappresentati e difesi dagli avv. Roberto Giuffrida, Adriano Tortora, con domicilio eletto presso Adriano Tortora in Roma, via Cicerone n. 49;

Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge; Comune di Castellabate, non costituitosi in giudizio;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell? Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 il Consigliere Fabio Taormina e udito per parte appellante l'avvocato Roberto Giuffrida;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 del codice del processo amministrativo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con la sentenza in epigrafe impugnata, il Tribunale amministrativo regionale della Campania ? sede di Salerno ? ha respinto il ricorso proposto da Finizzola Francesco, Durazzo Fabio ed Acquaviva Domenico, volto ad ottenere l'annullamento del provvedimento del 3 settembre 2009, con cui il Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano aveva comunicato che l'intervento proposto e consistente nella realizzazione di due unità immobiliari, ubicato nel Comune di Castellabate, in zona Alano, foglio 16 particella 14 ? 108 ? 110, non era autorizzabile, e degli atti connessi.

Erano state articolate otto censure prospettanti i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.

Il primo giudice, premessa una dettagliata ricostruzione in ordine alle disposizioni di legge applicabili alla fattispecie, ha respinto il ricorso alla stregua di un duplice convincimento: ha in primo luogo evidenziato che il punto 1.8 (intitolato: ?Zone agricole?) del punto 1 (?Piano regolatore generale?) del Titolo II (Direttive ? Parametri di pianificazione), allegato alla l. r. Campania del 20 marzo 1982, n. 14 (?Indirizzi programmatici e direttive fondamentali relative all'esercizio delle funzioni delegate in materia di urbanistica, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della l. r. 1 settembre 1981, n. 65?), prevedeva che ?Nelle zone agricole la concessione ad edificare per le residenze può essere rilasciata per la conduzione del fondo esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia, ovvero ai proprietari concedenti, nonché agli affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere e considerati imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della L. 9 maggio 1975, n. 153?.

Ha in proposito chiarito che, se poteva concordarsi con la tesi per cui la detta norma assumeva una valenza chiaramente programmatica, pur tuttavia tale prescrizione risultava ?doppiata? dalla disciplina urbanistica sottesa, nel Comune di Castellabate, all'intervento richiesto.

Ciò perché le particelle n. 14, 108 e 110 del foglio 16 del Comune di Castellabate, di proprietà degli originari ricorrenti (come risultava dal certificato di destinazione urbanistica allegato al ricorso), erano comprese, secondo il P. R. G. dell'ente, in zona E3 ? Territorio Rurale Agricolo, in cui erano consentiti (lett. c e d) gli ?interventi di nuova costruzione'e gli ?interventi di ampliamento delle costruzioni a destinazione agricola comportanti la realizzazione di un volume non superiore al 20% del volume dell'edificio principale?; nella stessa zona, era altresì ammessa la ?realizzazione di nuove costruzioni a destinazione agricola e dei manufatti necessari alla regolazione del regime idro'geologico delle aree?.

In ogni caso, la stessa disciplina urbanistica, dettata dal Comune, recava la precisazione per cui la concessione ad edificare, relativa alle a) ?opere di ampliamento dei fabbricati esistenti a destinazione agricola? e b) alle ?nuove costruzioni?, poteva essere rilasciata ?ai soli proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia, ovvero ai proprietari concedenti, nonché agli affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere e considerati imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della L. 9 maggio 1975, n. 153?.

Posto che in nessuna parte del progetto, presentato per l'approvazione al Comune di Castellabate, era stata documentata la sussistenza, in capo agli originari ricorrenti...

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