Sentenza nº 6472 da Council of State (Italy), 09 Dicembre 2011

Data di Resoluzione09 Dicembre 2011
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Paolo Numerico, Presidente

Sandro Aureli, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere

Silvia La Guardia, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 06436/2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.

sul ricorso numero di registro generale 7559 del 2011, proposto da:

Ministero dell'Economia e delle Finanze -Comando Generale Guardia di Finanza-III Reparto Operazioni Ute, I Sez. Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocatura gen. dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Maria Grazia Frigerio, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Cortinovis, Francesco Giuliani, con domicilio eletto presso Francesco Giuliani in Roma, via Sicilia, 66;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Maria Grazia Frigerio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2011 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Ernesto Maria Grazia Frigerio in sostituzione di Francesco Giuliani e Cristina Gerardis (Avv.St.);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con l'appello in esame, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ? Comando generale della Guardia di Finanza, impugna la sentenza 19 luglio 2011 n. 6436, con la quale il TAR per il Lazio, sez. II, in accoglimento del ricorso proposto dalla sig.ra Maria Grazia Frigerio

, ha annullato il provvedimento di diniego di accesso ed ha ordinato di esibire i documenti da ella richiesti.

La vicenda, entro la quale si colloca la richiesta di accesso agli atti, concerne una verifica fiscale, conclusasi con un processo verbale di constatazione, relativa all'anno di imposta 2005, avviata a seguito della trasmissione al Nucleo di Polizia Tributaria di Como, di un dossier (acquisito dal Comando Generale della Guardia di Finanza presso l'amministrazione fiscale francese), contenente ?dati e notizie riguardanti alcuni contribuenti italiani inseriti nella lista dei detentori di disponibilità finanziarie presso la HSBC Private Bank di Ginevra?.

L'istanza di accesso, a suo tempo presentata dalla Frigerio e rigettata dall'amministrazione, riguardava tutti i documenti e tutte le informazioni a lei relative, acquisite presso l'amministrazione francese, posti a fondamento dell'attività di verifica fiscale effettuata nei suoi confronti; la nota di trasmissione dell'autorità fiscale francese; tutti i documenti ed atti di informativa allegati, antecedenti e susseguenti a detta documentazione.

La sentenza appellata afferma:

- l'art. 2, co. 1, lett. b) D.M. 20 ottobre 1996 n. 603, nell'indicare tra i documenti non accessibili quelli ?attinenti ad accordi di cooperazione, anche di carattere investigativo nei settori istituzionali sviluppati con l'apporto e la collaborazione di organismi di polizia, fiscali e doganali esteri?, intende sottrarre all'accesso ?gli accordi strategici mediante cui, in sede investigative, vengono pianificate e coordinate le attività di indagine per prevenire e contrastare comportamenti illeciti?, essendo ciò finalizzato ad ?evitare che dalla conoscenza delle strategie investigative . . . i terzi possano trarre indicazioni utili per aggirare controlli e verifiche e non anche a limitare il diritto di difesa sottraendo il materiale probatorio acquisito al controllo del soggetto sottoposto al procedimento accertativo?;

- a sua volta, l'art. 4, co. 1, lett. b) D.M. cit., ?intende sottrarre al diritto di accesso gli atti relativi alla programmazione e/o al coordinamento dell'attività investigativa volta alla prevenzione dei reati tributari, e non certo i documenti, richiamati in atti di contestazione che l'amministrazione assume come prova di violazioni ormai accertate?;

- anche l'art. 24, co. 6, lett. a) e c) l. n. 241/1990, devono essere interpretati nel senso che il legislatore intende sottrarre all'accesso la ?documentazione attinente all'attività organizzativa interna dell'autorità preposta alla raccolta delle prove, e non già alla documentazione costituente prova (ormai acquisita) e presupposto per la contestazione di addebiti?; se ciò non fosse, la normativa in esame si porrebbe in contrasto con i principi garantiti dalla Costituzione e dal Trattato istitutivo dell'Unione Europea, in tema di diritto di difesa e giusto procedimento;

- poiché, nel caso di specie, ?la ricorrente ha chiesto di accedere agli atti in base ai quali, al termine della fase preliminare delle verifiche e degli accertamenti, gli sono state mosse contestazioni (mediante apposito processo verbale di contestazione) ed è stato avviato un procedimento tributario a suo carico; procedimento al quale essa è ammessa a partecipare . . . proprio per poter chiarire la sua posizione, controdeducendo e difendendosi?, essa vanta ?un interesse personale, diretto ed immediato, a visionare le relazioni informative in relazione alle quali sta...

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